| Garante per la protezione     dei dati personali PROVVEDIMENTO DEL 2FEBBRAIO 2012 Registro dei provvedimenti n. 40 del 2febbraio 2012 IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti,presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. MauroPaissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componente e del dott. Daniele DePaoli, segretario generale; VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 4 novembre 2011 presentato daMario Pecoraro nei confronti di Tiscali Italia S.p.A. con il quale ilricorrente, nel lamentare il mancato riscontro alle istanze previamenteavanzate ai sensi dell'art. 7 del Codice in materia di protezione dei datipersonali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha ribadito le proprie richiestevolte a ottenere la comunicazione in forma intellegibile dei dati personali chelo riguardano afferenti il rapporto contrattuale con la predetta società, ivicompresa "la registrazione integrale del colloquio telefonico intercorsoal momento della conclusione del contratto"; rilevato che ilricorrente ha chiesto anche di porre a carico della controparte le spesesostenute per il procedimento; VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota dell'8novembre 2011 con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149, comma 1,del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro allerichieste dell'interessato, nonché la proroga del termine per la decisione sulricorso disposta, ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice, con nota del 29dicembre 2011; VISTA la nota anticipata via fax il 25 novembre 2011 con la quale iltitolare del trattamento ha rappresentato che "dai nostri sistemiinformatici risulta che il 26.10.2010 il ricorrente, tramite registrazionevocale, richiedeva il servizio adsl e voce (Š)" e che "il 29.10.2010la società effettuava la Welcome Call al cliente con esito ok, difatti nelcorso della telefonata l'interessato confermava la sua volontà di attivare ilservizio richiesto, avente le caratteristiche tecnico-economiche descritte insede di registrazione vocale"; visto che la resistente ha altresìallegato il cd contenente "il verbal order del 26.10.2010"; VISTA la nota pervenuta via fax il 5 dicembre 2011 con la quale ilricorrente, nel comunicare di avere ricevuto copia della registrazionerichiesta, ha ribadito la richiesta di condanna della controparte alle spesedel procedimento; RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, aisensi dell'art. 149, comma 2, del Codice, avendo la resistente fornito unadeguato riscontro alle richieste del ricorrente, seppure solo nel corso delprocedimento; VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misuraforfettaria dell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi;ritenuto congruo, su questa base, determinare l'ammontare delle spese e deidiritti inerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, dicui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi,in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico deltitolare del trattamento nella misura di euro 300, previa compensazione dellaresidua parte per giusti motivi connessi al riscontro fornito solo a seguitodella presentazione del ricorso; VISTA la documentazione in atti; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei datipersonali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generaleai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato; TUTTO CIÒ PREMESSO ILGARANTE: a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso; b) determina nella misura forfettaria di euro 500, l'ammontaredelle spese e dei diritti del procedimento posti in misura pari a 300 euro,previa compensazione per giusti motivi della residua parte, a carico di TiscaliItalia S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente. Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011,avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autoritàgiudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogoove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine ditrenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero disessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.
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