Garante per la protezione
    dei dati personali


PROVVEDIMENTO DEL 2FEBBRAIO 2012

Registro dei provvedimenti
n. 41 del 2febbraio 2012

IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti,presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. MauroPaissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele DePaoli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato il 5 dicembre 2011 da XY, rappresentato edifeso dall'avv. Silvia Cappelli, nei confronti di Centro Di Produzione S.p.A.,in qualità di editore del sito internet www.radioradicale.it, con il quale ilricorrente in relazione alla presenza nel predetto sito delle registrazioniaudio delle udienze del "processo Moro" del 23.06.1987 e del16.01.1987, a cui l'interessato aveva partecipato in qualità di imputato, hachiesto, ribadendo l'istanza già avanzata ai sensi degli artt. 7 e 8 delCodice, di ottenere, in via principale, la cancellazione dei dati in questione,ovvero "di procedere alla sottrazione dell'indicizzazione" delproprio nominativo o al blocco dei dati medesimi; in via subordinata, di "ordinareal titolare del trattamento di procedere all'adozione di ogni misuratecnicamente idonea ad evitare che i dati personali contenuti nel sito e nelleregistrazioni (Š) siano rinvenibili direttamente attraverso l'utilizzodei motori di ricerca esterni al sito internet www.radioradicale.it";ciò in considerazione del "lungo decorso del tempo, la ottenuta riabilitazionee la nuova dimensione sociale acquisita" dal ricorrente e che, adavviso dello stesso, verrebbe danneggiata dalle registrazioni in questione; ilricorrente ha chiesto, infine, la liquidazione in proprio favore delle spesesostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 13dicembre 2011, con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 del Codice,ha invitato la resistente a fornire riscontro alle richieste dell'interessato,nonché la nota del 20 gennaio 2012, con la quale questa Autorità ha disposto laproroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma7 del Codice;

VISTA l'email del 9 gennaio 2012, con la quale il ricorrente haribadito le proprie richieste, lamentando che -nonostante la disponibilitàmanifestata dalla resistente con nota del 28.12.2011 e per le vie brevi- ilnominativo del medesimo "è ancora indicizzato sul sito www.radioradicale.itin associazione al processo Moro ter e dunque presente nell'archivioradioradicale";

VISTA l'email del 9 gennaio 2012, con la quale il titolare deltrattamento, nel sostenere di aver accolto la richiesta del ricorrente, haconfermato che il nominativo dello stesso "non è più presente sul (Š)sito radioradicale.it, come conferma anche la pagina  del (Š) sito cuisi accede cliccando dal link di Google (Š)"; viceversa il nome delsig. XY è presente sul sito di Google (Š)", ma solo per un "ritardoda parte di Google sul quale (Š) non può intervenire in alcun modo" lasocietà resistente;

VISTA la email dell'11 gennaio 2012 con la quale il ricorrente hadichiarato di aver preso atto di quanto rappresentato dalla resistente inrelazione "al ritardo da parte di Google nell'aggiornamento deidati";

VISTA, altresì, la nota inviata via fax il 28 gennaio 2012 con laquale il Centro Di Produzione S.p.A., nel precisare che il nominativo delricorrente "era presente all'interno del sito radioradicale.it inquanto ha partecipato al processo Moro che è stato archiviato dalla (Š) società,ferma restando la legittimità del trattamento svolto, cosi come gli altriprocessi importanti della storia nazionale", ha comunicato di averecomunque, a scopo collaborativo, "provveduto a cancellare il (Š) nomedal sito internet radioradicale.it" come da richiesta del ricorrente;

RITENUTO pertanto di dover dichiarare non luogo a provvedere sulricorso, ai sensi dell'art. 149, secondo comma, del Codice, avendo il titolaredel trattamento provveduto a cancellare il nominativo del ricorrente dalproprio archivio;

VISTA la documentazione in atti;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti lespese del procedimento in ragione della specificità della vicenda in questione;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei datipersonali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generaleai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO ILGARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011,avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autoritàgiudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogoove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine ditrenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero disessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

Roma, 2 febbraio 2012

Il presidente
Pizzetti

Il relatore
Paissan

Il segretario generale
De Paoli