| Garante per la protezione     dei dati personali PROVVEDIMENTO DEL 9FEBBRAIO 2012 Registro dei provvedimenti n. 50 del 9febbraio 2012 IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti,presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott.Giuseppe Fortunato e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Daniele DePaoli, segretario generale; VISTA l'istanza ex artt. 7 e 8 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196(Codice in materia di protezione dei dati personali) inviata da Valerio DiStefano nei confronti di Hobby Cantina di Massimo Bovolenta, con la qualel'interessato, nel contestare la ricezione di una comunicazione promozionaleinviata al proprio indirizzo di posta elettronica, ha chiesto di avere confermadell'esistenza di dati personali che lo riguardano e di ottenere la lorocomunicazione in forma intelligibile, di conoscerne l'origine, le finalità, lemodalità e la logica su cui si basa il loro trattamento, gli estremiidentificativi del titolare e dell'eventuale responsabile, nonché i soggetti ole categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati; visto cheil ricorrente si è altresì opposto all'ulteriore trattamento di tali dati, dicui ha sollecitato la cancellazione; VISTO il ricorso pervenuto il 6 dicembre 2011 nei confronti di HobbyCantina di Massimo Bovolenta, con il quale Valerio Di Stefano, nel sostenere dinon aver ricevuto alcun riscontro dalla parte resistente, ha ribadito leproprie richieste e ha chiesto, altresì, di porre a carico della stessa lespese del procedimento; VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 9dicembre 2011 con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149, comma 1,del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003,n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro allerichieste dell'interessato, nonché la successiva nota del 22 dicembre 2011 conla quale è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso; VISTA la nota pervenuta via fax il 19 dicembre 2011 con quale iltitolare del trattamento, nello scusarsi per il ritardo con cui ha fornitoriscontro alle istanze del ricorrente giacché "le richieste che pervengonosulla casella hobbycantine@yahoo.it vengono gestite in maniera automatica persoddisfare le richieste di cancellazione utenti alle mailing list", haaffermato di avere "acquistato un servizio di web marketing pubblicitariopresso l'agenzia di comunicazione Gruppo ICAT srl", la quale "periodicamente,per proprio conto, invia delle newsletter pubblicitarie a liste e-mailacquistate da fornitori che si occupano di direct email marketing"; vistoche nella medesima nota il titolare del trattamento, nell'affermare "dinon avere mai detenuto o utilizzato alcun indirizzo di posta elettronicacontenuto nelle liste sopraelencate e che interamente il servizio di webmarketing è gestito ed organizzato da Gruppo ICAT", ha altresì dichiarato,tra l'altro, che "l'indirizzo di posta elettronica dell'interessato allostato attuale risulta inesistente" anche nei database del Gruppo ICAT eche in ogni caso lo stesso "non sarà mai più utilizzato"; VISTA la nota pervenuta via e-mail il 16 gennaio 2012 con la quale ilricorrente, nel sottolineare alcune incongruenze tra quanto dichiarato dallacontroparte e le informazioni contenute nel messaggio pubblicitario ricevuto,ha preso atto del riscontro ottenuto ribadendo la richiesta di porre a caricodella controparte le spese del procedimento in ragione della tardività delriscontro medesimo; RITENUTO, allo stato della documentazione in atti, di dover dichiararenon luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codiceavendo il titolare del trattamento fornito un sufficiente riscontroall'interessato, seppure solo dopo la presentazione del ricorso; VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misuraforfettaria dell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per iricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l'ammontare delle spesee dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenticonnessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli acarico di Hobby Cantina di Massimo Boloventa nella misura di 300 euro, previacompensazione della residua parte per giusti motivi; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei datipersonali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generaleai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATORE il prof. Francesco Pizzetti; TUTTO CIŅ PREMESSO ILGARANTE a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso; b) determina nella misura forfettaria di euro 500, l'ammontaredelle spese del procedimento posto, nella misura di 300 euro, previacompensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Hobby Cantinadi Massimo Bovolenta, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore delricorrente. Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011,avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autoritàgiudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogoove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine ditrenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero disessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero. Roma, 9 febbraio 2012
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