| Garante per la protezione     dei dati personali PROVVEDIMENTO DEL 9FEBBRAIO 2012 Registro dei provvedimenti n. 51 del 9febbraio 2012 IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti,presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente e del dott. MauroPaissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele DePaoli, segretario generale; VISTO il ricorso presentato il 5 dicembre 2011 nei confronti di 12 VdAsoc. coop. in qualità di editore del giornale on-line "12Vda.it"-Newsdalla Valle d'Aosta, con il quale XY e KW, rappresentati e difesidall'avv. Davide Sciulli, in relazione alla pubblicazione nell'archivio on-linedel giornale di un articolo ("XX"), risalente al 5 aprile 2007, contenentedati personali che li riguardano riferiti ad un procedimento penale risolto "conuna sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p.", hanno chiesto,reiterando le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice inmateria di protezione dei dati personali, la cancellazione, la trasformazionein forma anonima e il blocco dei dati che li riguardano o, in subordine,l'adozione di ogni misura tecnicamente idonea ad evitare l'indicizzazionedell'articolo tramite i motori di ricerca esterni al sito dell'agenzia; ciò, inquanto tale articolo, corredato delle foto dei ricorrenti, riporterebbe "unaversione unilaterale dei fatti fornita dagli inquirenti e non priva diinesattezze" (venendo i ricorrenti presentati quali ladrispecializzati in tali tipi di furti mentre all'epoca dei fatti non avevanoprecedenti penali per tali reati), ed inoltre il diritto alla riservatezza deiricorrenti prevarrebbe sul diritto di informazione che avrebbe esaurito lafunzione sociale all'epoca dei fatti, vale a dire oltre quattro anni orsono;rilevato che i ricorrenti hanno chiesto altresì la liquidazione in propriofavore delle spese sostenute per il procedimento; VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 15dicembre 2011 con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149, comma 1,del Codice in materia di protezione dei dati personali, ha invitato il titolaredel trattamento a fornire riscontro alle richieste degli interessati, nonché lanota del 20 gennaio 2012 con la quale questa Autorità ha disposto la prorogadel termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 7 delCodice; VISTA la nota fatta pervenire in data 5 gennaio 2012 con la quale laresistente ha comunicato di aver provveduto ad eliminare "riferimenti(nomi o iniziali) e foto" dei ricorrenti dall'articolo in questione;rilevato che la stessa resistente ha invece sostenuto di non poter "interveniresu motori di ricerca, aggregatori o altri siti esterni"; VISTA la nota fatta pervenire in data 23 gennaio 2012 con la quale iricorrenti hanno preso atto della rimozione dell'articolo in questione da partedella resistente ed hanno insistito per la richiesta di liquidazione in propriofavore delle spese del procedimento; VISTE le successive note con le quali la resistente ha sostenuto diaver tempestivamente aderito alle richieste dei ricorrenti mentre questi ultimihanno ribadito che tale adempimento sarebbe intervenuto soltanto nel corso delprocedimento instauratosi a seguito del ricorso al Garante; RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso aisensi dell'art. 149, comma 2, del Codice, avendo il titolare del trattamentofornito, sia pure nel corso del procedimento, un positivo riscontro allerichieste dei ricorrenti; RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti lespese del procedimento in ragione della specificità della vicenda in questione; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei datipersonali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensidell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti; TUTTO CIŅ PREMESSO ILGARANTE a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso; b) dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento. Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011,avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autoritàgiudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogoove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine ditrenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero disessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero. Roma, 9 febbraio 2012
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