Garante per la protezione
    dei dati personali


PROVVEDIMENTO DEL 9FEBBRAIO 2012

Registro dei provvedimenti
n. 52 del 9febbraio 2012

IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti,presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. MauroPaissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele DePaoli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato il 2 novembre 2011 nei confronti di TeleTuS.p.A. con il quale Ersilia Tiberio, ribadendo le richieste –già avanzatecon l'interpello preventivo- ha chiesto di accedere ai dati che la riguardanorelativi "a tutti i rapporti commerciali o di altro tipo intercorsi trala propria persona e Teletu" anche con riferimento ai colloquitelefonici intercorsi con gli operatori commerciali della società "apartire dalla telefonata del 19 marzo 2011";  rilevato che laricorrente ha anche chiesto che le spese del procedimento siano poste a caricodella controparte;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota dell'8novembre 2011 con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149, comma 1,del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro allerichieste dell'interessata, nonché la proroga del termine per la decisione sulricorso disposta, ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice, con nota del 29dicembre 2011;

VISTA la nota anticipata via fax il 25 novembre 2011 con la quale iltitolare del trattamento, nell'inviare la registrazione della telefonata del 19marzo 2011 "su supporto cd-rom", ha comunicato i dati identificatividella stessa e copia dell'ultima fattura (del 13.6.2011, non ancora pagatadalla ricorrente);

VISTE le note datate 28 novembre e 18 dicembre 2011 con le quali laricorrente ha lamentato l'incompletezza del riscontro, ribadendo la richiestadi accedere anche ai dati personali contenuti nelle telefonate successiveintervenute con gli operatori di call center della società e agli altri datipersonali relativi ai rapporti intrattenuti con la resistente (ad esempiocontenuti in un eventuale contratto sottoscritto dalla ricorrente, ed in tuttele fatture emesse da TeleTu nel corso del rapporto, ivi compresi i dati ditraffico);

VISTA la nota dell'11 gennaio 2012 con cui la resistente ha ribaditoquanto comunicato nella nota precedente, allegando copia del "dettagliodelle voci di fatturazione relative" alla fattura del 13.6.2011 eprecisando altresì che la ricorrente "non ha generato alcun trafficotelefonico sulla numerazione (Š) e che le voci di fatturazione si riferisconoesclusivamente a costi fissi relativi all'attivazione ed alla successivadisattivazione dei servizi richiesti";

VISTA la nota del 27 gennaio 2012 con cui la ricorrente ha nuovamenterilevato l'incompletezza del riscontro e ha ribadito le richieste formulate,chiedendo anche la "trascrizione integrale della telefonata del 19marzo 2011" in formato cartaceo oppure la "registrazioneintegrale" di tale telefonata, nonché di tutte le telefonate successiveintervenute con gli operatori di call center della società;

VISTA la nota del 7 febbraio 2012 con cui la resistente ha fornitoalla ricorrente copia delle fatture relative al periodo maggio 2005-agosto2007, nonché copia della trascrizione in forma cartacea della telefonata del 19marzo 2011, avendo già provveduto in precedenza a fornire alla ricorrente "ilfile audio integrale della registrazione" della telefonata inquestione; sul punto, la resistente ha ritenuto di dover precisare che taleregistrazione, che "è l'unica nella disponibilità di TeleTu",non consiste nella registrazione integrale della telefonata con l'interessatocui TeleTu non procede mai, per "ragioni connesse alle controversequestioni di diritto del lavoro in merito al controllo a distanza deilavoratori e ragioni di prassi commerciale del settore"; inoltre, laresistente ha precisato che "non esistono ulteriori registrazioni nelladisponibilità di TeleTu oltre a quella agli atti" e che "nonesiste alcun contratto firmato poiché il contratto è validamente concluso adistanza via telefono";

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, aisensi dell'art. 149, comma 2, del Codice, avendo la resistente fornito unsufficiente riscontro alle richieste della ricorrente, seppure solo nel corsodel procedimento;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misuraforfettaria dell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per iricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l'ammontare delle spesee dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenticonnessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli acarico del titolare del trattamento nella misura di euro 300, previacompensazione della residua parte per giusti motivi connessi al riscontrofornito solo a seguito della presentazione del ricorso;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei datipersonali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generaleai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO ILGARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500, l'ammontaredelle spese e dei diritti del procedimento posti in misura pari a 300 euro,previa compensazione per giusti motivi della residua parte, a carico di TeleTuS.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011,avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autoritàgiudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogoove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine ditrenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero disessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

Roma, 9 febbraio 2012

Il presidente
Pizzetti

Il relatore
Fortunato

Il segretario generale
De Paoli