Garante per la protezione
    dei dati personali


PROVVEDIMENTO DEL 16FEBBRAIO 2012

Registro dei provvedimenti
n. 57 del 16febbraio 2012

IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti,presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. MauroPaissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele DePaoli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato il 13 dicembre 2011 da XY, rappresentato edifeso dall'avv. Silvia Cappelli, nei confronti di Stefano Bisi (rappresentatoe difeso dall'avv. Edoardo Marroni), in qualità di titolare dell'omonimo blog www.stefanobisi.it,con il quale il ricorrente in relazione alla presenza nel predetto blog di unarticolo ("XX") contenente dati personali che lo riguardano relativi,tra l'altro, alla sua partecipazione "all'azione militare che portòal ferimento di Domenico Gallucci a Roma (Š)", ribadendo l'istanza giàavanzata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice, ha chiesto di ottenere, in viaprincipale, la sottrazione dall'indicizzazione del proprio nominativo e ilblocco dei dati medesimi; in via subordinata, di "ordinare al titolare deltrattamento di procedere all'adozione di ogni misura tecnicamente idonea adevitare che i dati personali contenuti nel blog e nell'articolo oggetto delricorso siano rinvenibili direttamente attraverso l'utilizzo dei motori diricerca esterni al sito internet www.stefanobisi.it; ciò "a tuteladella propria ricostruita reputazione sociale", in quanto trattasi, adavviso del ricorrente, di "fatti negativi e disonorevoli" nonpiù attuali; il ricorrente ha chiesto, infine, la liquidazione in propriofavore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 16dicembre 2011, con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 del Codice,ha invitato il resistente a fornire riscontro alle richieste dell'interessato,nonché la nota del 20 gennaio 2012, con la quale questa Autorità ha disposto laproroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma7 del Codice;

VISTA la nota datata 5 gennaio 2012, con la quale il titolare deltrattamento ha comunicato di aver "provveduto a rimuovere dal blog (Š)quanto lamentato dal signor XY (Š)", sostenendo comunque di non avermai ricevuto la richiesta in questione prima della presentazione dell'atto diricorso; vista la successiva memoria pervenuta il 9 gennaio 2012 con la qualeil resistente ha ribadito la liceità del trattamento effettuato;

VISTA la email del 13 gennaio 2012 con la quale il ricorrente ha presoatto di quanto rappresentato dal resistente;

RITENUTO pertanto di dover dichiarare non luogo a provvedere sulricorso, ai sensi dell'art. 149, secondo comma, del Codice, avendo il titolaredel trattamento ritenuto di rimuovere il nominativo del ricorrente dal proprioblog;

VISTA la documentazione in atti;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti lespese del procedimento in ragione della specificità della vicenda in questione;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei datipersonali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generaleai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO ILGARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011,avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autoritàgiudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogoove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine ditrenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero disessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

Roma, 16 febbraio 2012

Il presidente
Pizzetti

Il relatore
Paissan

Il segretario generale
De Paoli