| Garante per la protezione     dei dati personali PROVVEDIMENTO DEL 16 FEBBRAIO2012 Registro dei provvedimenti n. 58 del 16febbraio 2012 IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti,presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. MauroPaissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele DePaoli, segretario generale; VISTA l'istanza ex artt. 7 e 8 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196(Codice in materia di protezione dei dati personali) inviata il 6 luglio 2011da Piero Carletti, con la quale l'interessato, nel contestare la ricezione diuna comunicazione promozionale da parte di Infostrada, marchio di WindTelecomunicazioni S.p.A., inviata al proprio indirizzo di posta elettronica XX@ZZ.it,ha chiesto di avere conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardanoe di ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile, di conoscernel'origine, le finalità, le modalità e la logica su cui si basa il lorotrattamento, gli estremi identificativi del titolare e dell'eventualeresponsabile, nonché i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i datipossono essere comunicati; visto che il ricorrente si è altresì oppostoall'ulteriore trattamento di tali dati, di cui ha sollecitato la cancellazione(con relativa attestazione che tale operazione sia stata portata a conoscenzadi coloro ai quali i dati siano stati comunicati o diffusi); VISTO il ricorso pervenuto il 9 novembre 2011 nei confronti di WindTelecomunicazioni S.p.A., con il quale Piero Carletti, nel sostenere di nonaver ricevuto alcun riscontro dalla società resistente, ha ribadito le proprierichieste e ha chiesto, altresì, di porre a carico della resistente le spesedel procedimento; VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota dell'11novembre 2011 con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 del Codice,ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richiestedell'interessato, nonché la nota del 28 dicembre 2011 con cui è stata dispostala proroga del termine per la decisione sul ricorso; VISTA la nota datata 29 novembre 2011 con la quale la societàresistente ha affermato che la comunicazione promozionale in questione sarebbestata "inviata in occasione della campagna One Day del 21/6/2011 daparte di un partner del canale di vendita web consumer fisso che dispone diproprie liste di indirizzi e-mail consensati, delle quali Wind non ha alcunavisibilità"; inoltre, secondo quanto riferito da tale partner, laregistrazione dell'indirizzo e-mail del ricorrente presso il sito http://viaggi.fastpromo.comsarebbe avvenuta il 21 giugno 2009 alle ore 20.05 con manifestazione delconsenso all'invio di materiale pubblicitario attraverso la spunta dell'appositavoce; inoltre, sempre secondo il partner, "non sono stati trasmessinome e cognome, ma, oltre l'e-mail, soltanto dati di carattere generale(provincia di residenza, anno di nascita, sesso e professione"; vistoche la "la titolarità del trattamento dei dati da parte di MGRevolution SA, nonché l'identità del mittente, era chiaramenteesplicitata" nella comunicazione promozionale inviata al ricorrente il21.6.2011 "attraverso: - il chiaro disclaimer a fondo pagina; infine, WindTelecomunicazioni S.p.A. ha comunicato al ricorrente che "ha provvedutoa richiedere sia al partner che ha effettuato l'invio che a tutti quelli cheoperano per conto di Wind di escludere il suo indirizzo e-mail da eventualifuture campagne commerciali e promozionali effettuate per conto di Wind"; VISTA la nota fatta pervenire il 12 dicembre 2011 con la quale ilricorrente ha ritenuto insoddisfacente il riscontro ricevuto dalla societàresistente; ciò, in quanto il ricorrente ha dichiarato di non essersi maiiscritto "al sito dichiarato da controparte, né ha mai espresso il proprioconsenso all'invio di materiale promozionale, su cui la Società resistentedovrebbe fornire piena prova"; inoltre, il ricorrente ritiene che Wind nonpossa non essere considerata responsabile dell'illecito invio dellacomunicazione promozionale in questione posto che, "in quantoresponsabile del servizio, la Wind ha l'obbligo di sorveglianza sulla attivitàespletata dalle società appaltatrici, in particolare esercitando la vigilanzasui dati utilizzati per effettuare le chiamate promozionali, secondo le regoledell'appalto"; rilevato che il ricorrente ha chiesto la liquidazionein proprio favore delle spese del procedimento; RITENUTO, allo stato della documentazione in atti, di dover dichiararenon luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell'art. 149, comma 2, delCodice, avendo la resistente fornito nel corso del procedimento un sufficienteriscontro alle richieste del ricorrente, dichiarando tra l'altro, conattestazione della cui veridicità l'autore risponde ai sensi dell'art. 168 delCodice ("Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), dinon detenere dati personali del ricorrente e di aver chiesto ai propri partnerdi escludere l'indirizzo e.mail di quest'ultimo da eventuali future campagnecommerciali e promozionali effettuate per conto di Wind; VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misuraforfettaria dell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per iricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l'ammontare delle spesee dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico diWind Telecomunicazioni S.p.A., stante la tardività del riscontro, nella misuradi euro 350, previa compensazione della residua parte per giusti concorrentimotivi; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei datipersonali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generaleai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti; TUTTO CIÒ PREMESSO ILGARANTE: a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso; b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l'ammontaredelle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 350 euro,previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di WindTelecomunicazioni S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore delricorrente. Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011,avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autoritàgiudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogoove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine ditrenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero disessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero. Roma, 16 febbraio 2012
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