Garante per la protezione
    dei dati personali


PROVVEDIMENTO DEL 16FEBBRAIO 2012

Registro dei provvedimenti
n. 66 del 16febbraio 2012

IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti,presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. MauroPaissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele DePaoli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato il 18 novembre 2011 da XY, rappresentato edifeso dall'avv. Ilaria Berni, nei confronti di Gruppo Editoriale L'EspressoS.p.A., in qualità di editore del sito internet www.larepubblica.it, conil quale il ricorrente in relazione alla pubblicazione, nell'archivio storicoon line del quotidiano, di un articolo (intitolato "HH") risalente alnovembre del 2000, contenente dati personali che lo riguardano riferiti ad unavicenda giudiziaria conclusasi nel 2003 con l'archiviazione del procedimentopenale nei confronti del ricorrente (originata da una denuncia circa presunteirregolarità commesse nel corso della procedura concorsuale che aveva portatol'interessato a ricoprire una cattedra universitaria di chirurgia) in quanto"dalle indagini esperite non sono emerse fattispecie rilevanti",ha chiesto, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 delCodice, "di adottare ogni misura tecnicamente idonea ad evitare che legeneralità del ricorrente contenute nell'articolo oggetto del ricorso sianorinvenibili direttamente attraverso l'utilizzo dei comuni motori di ricercaesterni", lamentando altresì i gravi danni alla propria onorabilità eimmagine professionale arrecati dalla reperibilità on line del citato articolo;il ricorrente ha chiesto, infine, la liquidazione in proprio favore delle spesesostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 24novembre 2011, con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 del Codice,ha invitato la resistente a fornire riscontro alle richieste dell'interessato,nonché la nota del 10 gennaio 2012 con la quale questa Autorità ha disposto laproroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma7 del Codice;

VISTA la nota fatta pervenire in data 14 dicembre 2011 con la quale ilricorrente ha comunicato di non aver ricevuto alcun riscontro dallacontroparte;

VISTA la nota fatta pervenire in data 30 gennaio 2012 con la quale Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A., nel sostenere la liceità del trattamentoeffettuato -sia in origine, per finalità giornalistiche, sia attualmente, perfinalità documentaristiche- "nell'ambito di un archivio resoliberamente consultabile con lo strumento più rapido ed agevole, la reteInternet", ha comunicato di avere comunque provveduto allainterdizione dell'indicizzazione attraverso la compilazione del file"robots.txt" previsto dal "Robots Exclusion Protocol";pertanto, allo stato, all'esito delle verifiche effettuate risulta chel'articolo oggetto di contestazione non risulta più indicizzato dai più diffusimotori di ricerca esterni al sito Internet della società;

VISTA la nota fatta pervenire in data 31 gennaio 2012, con la quale ilricorrente si è dichiarato soddisfatto del riscontro fornito dalla contropartetuttavia ha chiesto la liquidazione delle spese del procedimento in propriofavore dal momento che l'adesione alle proprie richieste è intervenuto solo nelcorso del procedimento dinanzi al Garante;

RITENUTO pertanto di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso,ai sensi dell'art. 149, secondo comma, del Codice, avendo il titolare deltrattamento provveduto a interdire l'indicizzazione dell'articolo in questionedai più diffusi motori di ricerca esterni al sito Internet della società;

VISTA la documentazione in atti;

VISTO che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti lespese del procedimento in ragione della peculiarità della vicenda esaminata;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei datipersonali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generaleai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO ILGARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011,avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autoritàgiudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogoove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine ditrenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero disessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

Roma, 23 febbraio 2012

Il presidente
Pizzetti

Il relatore
Chiaravalloti

Il segretario generale
De Paoli