Garante per la protezione
    dei dati personali


PROVVEDIMENTO DEL 23FEBBRAIO 2012

Registro dei provvedimenti
n. 67 del 23febbraio 2012

IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti,presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. MauroPaissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele DePaoli, segretario generale;

VISTA l'istanza ex artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione deidati personali inviata da XY con la quale l'interessata, dopo essersi vistarifiutare una richiesta di finanziamento (finalizzata all'acquisto di unmobile) inoltrata ad Agos Ducato S.p.A. in data 12 dicembre 2011, ha chiestoalla citata società la conferma dell'esistenza dei dati personali che lariguardano, la comunicazione in forma intelligibile degli stessi e diconoscerne l'origine, le finalità e le modalità del trattamento, gli estremiidentificativi del titolare e del responsabile del trattamento, i soggetti o lecategorie di soggetti cui i dati possono essere comunicati o possono venirne aconoscenza, ed infine la cancellazione dei dati unitamente all'attestazione chetale operazione è stata portata a conoscenza dei soggetti cui i dati eranostati comunicati;

VISTO il ricorso, pervenuto al Garante l'11 gennaio 2012, presentatoda XY nei confronti di Agos Ducato S.p.A, con il quale la ricorrente,nel rilevare l'assenza di qualsiasi riscontro da parte della predetta societàdopo l'invio dell'istanza ex artt. 7 e 8 del Codice, ha ribadito le proprierichieste e ha chiesto di porre a carico della resistente le spese delprocedimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 19gennaio 2012, con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 del Codice,ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richiestedell'interessata;

VISTA la nota fatta pervenire il 1° febbraio 2012 con la quale AgosDucato S.p.A. ha comunicato alla ricorrente l'elenco dei dati anagraficidetenuti in relazione alla stessa con riferimento ad un finanziamentoconclusosi regolarmente in data 1° giugno 2010 e alla richiesta difinanziamento oggetto di ricorso, fornendo altresì gli estremi del titolare edel responsabile del trattamento; rilevato, inoltre, che, in relazione allacitata richiesta di finanziamento, la società resistente ha precisato che "nonsussiste alcuna segnalazione presso le banche dati dei Sistemi di InformazioneCreditizia"; infine, la resistente ha dichiarato di aver cancellato ilnominativo della ricorrente "dalla lista dei clienti destinatari diinformazioni di carattere commerciale relative all'offerta di nuovi prodottifinanziari", ma di non poter cancellare dai propri archivi gliulteriori dati della ricorrente poiché la conservazione dei dati, ad usointerno, è imposta da obblighi di legge (es. normativa fiscale, tributaria eantiriciclaggio) ed è consentita anche dal codice di deontologia e buonacondotta previsto per i sistemi di informazioni creditizie;

VISTA la nota fatta pervenire in data 1° febbraio 2012 con la quale laricorrente, nel comunicare di aver ricevuto un riscontro soddisfacente alleproprie richieste, ha rinnovato unicamente la richiesta di porre a carico dellacontroparte le spese sostenute per il procedimento;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso aisensi dell'art. 149, comma 2, del Codice avendo il titolare del trattamentofornito un sufficiente riscontro alle richieste dell'interessata, seppure solodopo la presentazione del ricorso;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misuraforfettaria dell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per iricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l'ammontare delle spesee dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenticonnessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli acarico della società resistente nella misura di euro 300, previa compensazionedella residua parte per giusti motivi in considerazione del riscontro fornitoall'interessata, seppure solo dopo la presentazione del ricorso;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei datipersonali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generaleai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIŅ PREMESSO ILGARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l'ammontaredelle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 300 euro,previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di AgosDucato S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore dellaricorrente.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011,avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autoritàgiudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogoove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine ditrenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero disessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

Roma, 23 febbraio 2012

Il presidente
Pizzetti

Il relatore
Pizzetti

Il segretario generale
De Paoli