Garante per la protezione
    dei dati personali


PROVVEDIMENTO DEL 23FEBBRAIO 2012

Registro dei provvedimenti
n. 71 del 23febbraio 2012

IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti,presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. MauroPaissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele DePaoli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante nei confronti del Ministerodell'Interno-Dipartimento della pubblica sicurezza con il quale XY, nelrichiamare una precedente istanza datata 5 ottobre 2011 avanzata ai sensidell'art. 10, comma 3, l. 1 aprile 1981, n. 121, ha chiesto la cancellazionedei dati personali che lo riguardano – relativi ad alcuni procedimentigiudiziari che lo hanno coinvolto, conclusi senza alcuna condanna –contenuti nell'archivio del Centro elaborazione dati del Dipartimento dellapubblica sicurezza presso il Ministero dell'Interno; ciò, essendo a suo avvisovenuto meno, con le sentenze ormai passate in giudicato, il presupposto per laloro conservazione in tale archivio;

RILEVATO che il Codice in materia di protezione dei dati personali(d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), nel disciplinare l'esercizio dei dirittiriconosciuti all'interessato con riferimento ai dati che lo riguardano (artt. 7ss.), nonché la presentazione, il contenuto e il procedimento per i ricorsi(art. 141, comma 1, lett. c), e artt. 145 ss.), individua anche le ipotesi diinammissibilità dei ricorsi (art. 148) e prevede che gli stessi possano esseredichiarati inammissibili o manifestamente infondati anche prima della lorocomunicazione al titolare e al responsabile del trattamento;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettera h), del Codice, idiritti di cui al citato art. 7 non possono essere esercitati con richiestarivolta direttamente al titolare o al responsabile, o con ricorso ai sensidell'articolo 145, se il trattamento di dati personali è effettuato "dalCentro elaborazione dati del Dipartimento di pubblica sicurezza o da forze dipolizia sui dati destinati a confluirvi in base alla legge" (art. 53del Codice);

RILEVATO che il trattamento dei dati del ricorrente oggetto delpresente ricorso è effettuato, nella forma della loro conservazione, presso il predettoCentro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza e ritenuto pertantodi dover dichiarare inammissibile il ricorso;

RILEVATO, tuttavia, che la presente dichiarazione di inammissibilitànon pregiudica il diritto dell'interessato di ottenere direttamente dalMinistero titolare del trattamento un pronto e idoneo riscontro alle istanzepresentate, rispetto ai dati personali che lo riguardano eventualmentecontenuti negli archivi del citato Ced; ciò, nei modi di cui all'art. 10 dellalegge 1° aprile 1981, n. 121 (come modificato dall'art. 175, comma 3, delCodice), anche per il tramite delle competenti autorità di pubblica sicurezza odella competente autorità giudiziaria;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei datipersonali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generaleai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIŅ PREMESSO ILGARANTE:

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011,avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autoritàgiudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogoove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine ditrenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero disessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

Roma, 23 febbraio 2012

Il presidente
Pizzetti

Il relatore
Paissan

Il segretario generale
De Paoli