| Garante per la protezione     dei dati personali PROVVEDIMENTO DEL 23FEBBRAIO 2012 Registro dei provvedimenti n. 68 del 23febbraio 2012 IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti,presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. MauroPaissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele DePaoli, segretario generale; VISTO che il notaio XY, il quale nel 2003 aveva sottoscritto unabbonamento "per aziende e professionisti" con Fastweb S.p.A. perl'utilizzo di due linee telefoniche preesistenti comunicando all'atto dellasottoscrizione i dati relativi all'indirizzo del proprio studio notarile, oveerano installate le linee in questione, vale a dire "via KW – Torino",avendo riscontrato a decorrere dal 2009 che sui siti www.paginebianche.ite www.paginegialle.it l'indirizzo dello studio notarile associato a talilinee risultava essere "via JH – Castiglione Torinese", haripetutamente chiesto a Fastweb S.p.A. con istanza ex artt. 7 e 8 del d.lg. n.196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) di rettificaretali dati inserendoli correttamente all'interno degli elenchi telefonicion-line; non avendo ricevuto positivo riscontro, l'interessato, rappresentato edifeso dall'avv. Roberta Malabaila, in data 15 novembre 2011 ha propostoricorso ribadendo la propria richiesta di rettificazione dei dati; rilevato cheil ricorrente ha chiesto, altresì, di porre a carico della resistente le spesedel procedimento; VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 16novembre 2011 con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 del Codice,ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richiestedell'interessato, nonché la nota dell'11 gennaio 2012 con cui è stata dispostala proroga del termine per la decisione sul ricorso; VISTA la nota inviata il 1°dicembre 2011 con la quale la societàresistente ha dichiarato di aver corretto i dati relativi all'indirizzo dellostudio notarile del ricorrente presenti sui propri sistemi riservandosi dieffettuare "tutti gli accertamenti tecnici possibili per individuarel'origine del disguido" lamentato; VISTA la nota inviata in data 7 dicembre 2011 con la quale ilricorrente ha evidenziato che a tale data sui siti dei citati elenchitelefonici on-line nessun aggiornamento era stato apportato all'indirizzo dellostudio notarile associato alle linee telefoniche in questione, indirizzo chequindi continuava a corrispondere a "via JH – CastiglioneTorinese"; VISTA la nota fatta pervenire in data 11 gennaio 2012 con la quale lasocietà resistente, nel sostenere che il disguido lamentato dal ricorrente eraimputabile ad un disallineamento tra i dati presenti nella "appositasezione della MyFastPage di pertinenza del cliente" e quelli disponibilinei sistemi della direzione consumer della società, ha confermato che taleinconveniente è stato risolto con conseguente riallineamento dei dati e contestualecorrezione delle informazioni riportate sugli elenchi telefonici on-line; VISTA la nota fatta pervenire in data 25 gennaio 2012 con la quale ilricorrente ha rilevato che la sede dello studio è stata effettivamenteaggiornata e risulta indicata in "via JJ – Torino", pertantocon un numero civico errato (quello esatto è il n. 14) che corrisponde aquello di una farmacia; VISTA la nota datata 9 febbraio 2012 con la quale il ricorrente hadichiarato che a tale data sui siti www.paginebianche.it e www.paginegialle.it"le linee telefoniche "risultano finalmente abbinate in maniera correttaallo studio notarile del Notaio XY sito in Via JH a Torino"; pertantoil ricorrente ha rinnovato unicamente la richiesta di liquidazione in propriofavore delle spese del procedimento; VISTA la nota fatta pervenire in data 21 febbraio 2012 con la quale ilricorrente ha sostenuto di aver accertato, a seguito di alcune verifiche, chealla data della nota l'indirizzo associato ad una delle due linee telefonichein questione risultava nuovamente errato sui siti www.paginebianche.it e www.paginegialle.ite pertanto ha ribadito la propria richiesta di aggiornamento mediantecorrezione del dato; VISTA la nota fatta pervenire in data 21 febbraio 2012 con la quale lasocietà resistente ha dichiarato di aver approntato le misure interne "perverificare alacremente il disservizio"; VISTA la nota fatta pervenire in data 22 febbraio 2012 con la quale labanca resistente ha dichiarato di aver nuovamente eliminato dai sistemi internil'indirizzo errato associato al ricorrente e di aver effettuato una modificamanuale dei dati sul sistema per la pubblicazione, modifica che "potràessere visibile sugli elenchi categorici online nell'arco di venti giorni";inoltre, la società resistente ha sostenuto che continuerà "adesaminare il processo coinvolto al fine di comprendere nel dettaglio qualepossa essere stata l'anomalia nello svolgimento del processo stesso"; RILEVATO che nel corso dell'istruttoria sono pervenuti una pluralitàdi riscontri da parte della società resistente la quale, pur avendo assicuratodi aver fornito positivo riscontro alle richieste del ricorrente attraverso lacorrezione dei dati richiesti, non è stata in grado di garantire la permanenzadel dato corretto sui siti degli elenchi pubblici on-line; visto, tuttavia, chenell'ultima nota inviata in data 22 febbraio 2012, la resistente ha sostenutodi aver effettuato una serie di interventi tecnici per la definitivaeliminazione dell'anomalia ma che la modifica del dato sui siti degli elenchicategorici on-line sarà visibile solo tra venti giorni; ritenuto, pertanto, atutela dei diritti dell'interessato, ai sensi dell'art. 150, comma 2, delCodice, di dover accogliere il ricorso e di ordinare a Fastweb S.p.A. di dareconferma al ricorrente ed a questa Autorità dell'avvenuta correzione dei datipersonali del ricorrente sui siti degli elenchi pubblici on-line, entro e nonoltre trenta giorni dalla ricezione del presente provvedimento; VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misuraforfettaria dell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per iricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l'ammontare delle spesee dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico diFastweb S.p.A.; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei datipersonali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generaleai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATORE il dott. Mauro Paissan; TUTTO CIŅ PREMESSO ILGARANTE: a) accoglie il ricorso e ordina a Fastweb S.p.A. di dare confermaal ricorrente ed a questa Autorità dell'avvenuta correzione dei dati personalidel ricorrente sui siti degli elenchi pubblici on-line, entro e non oltretrenta giorni dalla ricezione del presente provvedimento; b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l'ammontaredelle spese e dei diritti del procedimento posti a carico di Fastweb S.p.A., laquale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente. Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011,avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autoritàgiudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogoove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine ditrenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero disessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero. Roma, 23 febbraio 2012
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