| Garante per la protezione     dei dati personali PROVVEDIMENTO DEL 1MARZO 2012 Registro dei provvedimenti n. 83 del 1°marzo 2012 IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti,presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. MauroPaissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele DePaoli, segretario generale; VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 22 novembre 2011 presentatoda Antonio Pasquale nei confronti di Citibank Int. Plc, con il quale ilricorrente, al quale la citata società aveva inviato una comunicazione relativaal trasferimento della sede legale, ha ribadito le richieste, già formulate coninterpello preventivo ex artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione deidati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), volte, tra l'altro, aottenere la conferma dell'esistenza dei dati che lo riguardano e la lorocomunicazione in forma intelligibile, a conoscere la loro origine, la logica,le modalità e le finalità del trattamento, nonché gli estremi identificatividel titolare e del responsabile eventualmente designato; rilevato che ilricorrente ha inoltre ribadito la richiesta di cancellazione dei dati (di cuinon sarebbe più necessaria la conservazione), con attestazione che taleoperazione sia stata portata a conoscenza di coloro ai quali i dati siano staticomunicati o diffusi; rilevato che il ricorrente ha chiesto infine di porre acarico della resistente le spese del procedimento; VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 24novembre 2011 con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149, comma 1,del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro allerichieste dell'interessato, nonché la successiva nota del 16 gennaio 2012 concui è stata comunicata alle parti la proroga del termine per la decisione delricorso; VISTA la nota datata 6 dicembre 2011 con la quale la resistente si èrichiamata al contenuto di una precedente comunicazione del 15.9.2009 in cui,nell'ambito del procedimento relativo ad altro ricorso proposto dal sig.Pasquale nei confronti di Citibank, aveva fornito le informazioni richiestecirca il trattamento dei dati personali relativi al ricorrente effettuato dallasocietà; tuttavia, come già chiarito in tale precedente nota, i dati delricorrente, "detenuti in seguito al mancato accoglimento dellarichiesta di emissione di una carta di credito () sono stati definitivamentecancellati dal sistema di anagrafica clienti di Citibank InternationalPlc."; rilevato, tuttavia, che a seguito della decisione adottata adefinizione di tale ricorso Citibank ha dovuto corrispondere al ricorrente lasomma di 400,00 euro tramite bonifico bancario ed ha a tal fine utilizzato idati personali forniti in data 10 dicembre 2009 dallo stesso ricorrente; inseguito, il ricorrente, classificato dalla società resistente come"fornitore", in quanto percettore della citata somma, è risultatodestinatario della comunicazione afferente al trasferimento della sede legaleche è stata inviata "indistintamente" a tutti i fornitori, perchépotessero "contattare tempestivamente la () società in merito aqualsivoglia problema inerente i pagamenti effettuati"; tuttavia "essendotrascorso un lasso di tempo ormai considerevole e non avendo ricevuto alcunacomunicazione in merito al pagamento effettuato, in assenza di contrariaindicazione da parte del signor Pasquale, la scrivente provvederà allacancellazione immediata dei suoi dati personali dall'anagrafica fornitori"; VISTA la memoria fatta pervenire il 22 gennaio 2012 con la quale ilricorrente si è dichiarato insoddisfatto del riscontro ricevuto ed ha ribaditole richieste formulate con il ricorso; VISTA la nota fatta pervenire in data 24 febbraio 2012 con la quale laresistente, nel richiamarsi alla precedente nota del 6 dicembre, ha confermatodi aver cancellato i dati del ricorrente; RITENUTO di dover invece dichiarare non luogo a provvedere sulricorso, ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice, avendo il titolare deltrattamento fornito, seppure solo nel corso del procedimento, un sufficienteriscontro alle richieste del ricorrente; VISTA la documentazione in atti; VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misuraforfettaria dell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per iricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l'ammontare delle spesee dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500,di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenticonnessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli acarico di Citibank Int. Plc, nella misura di euro 250, previa compensazionedella residua parte per giusti motivi; VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice; VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generaleai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATORE il dott. Mauro Paissan; TUTTO CIŅ PREMESSO ILGARANTE: a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso; b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l'ammontaredelle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 250 euro,previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico diCitibank Int. Plc, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore delricorrente. Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011,avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autoritàgiudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogoove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine ditrenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero disessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero. Roma, 1° marzo 2012
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