| Garante per la protezione     dei dati personali PROVVEDIMENTO DEL 1MARZO 2012 Registro dei provvedimenti n. 80 del 1°marzo 2012 IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti,presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. MauroPaissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele DePaoli, segretario generale; VISTA l'istanza formulata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice inmateria di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) con laquale XY ha chiesto al Comune di Civita D'Antino - Comando di poliziamunicipale di conoscere l'origine dei dati personali che lo riguardano (conparticolare riguardo a quelli relativi ad un verbale di contestazione redattodal predetto Comando per una violazione al Codice della strada) e di ottenerel'indicazione delle modalità, della logica e delle finalità del trattamentodegli stessi, nonché dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i datipossono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità diresponsabili o incaricati; VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 1 dicembre 2011 presentato daXY nei confronti del citato Comune di Civita D'Antino - Comando poliziamunicipale, con il quale il ricorrente, nel comunicare di non aver ottenutoriscontro alla previa istanza ex artt. 7 e 8 del Codice, ha ribadito le proprierichieste e ha chiesto, altresì, di porre a carico dell'ente resistente lespese sostenute per il procedimento; VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 13dicembre 2011 con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 del Codicein materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), hainvitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richiestedell'interessato, nonché l'ulteriore nota del 20 gennaio 2012 con cui, ai sensidell'art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per ladecisione sul ricorso; VISTA la nota datata 27 dicembre 2011 con la quale il Comune di CivitaD'Antino - Comando di polizia municipale ha affermato che "iltrattamento dei dati personali avviene esclusivamente per lo svolgimento dellefunzioni istituzionali (prevenzione e repressione delle violazioni al Codicedella strada) (Š)" e che "i compiti del soggetto privato a cuil'amministrazione comunale ha affidato il servizio di gestione integrata delleviolazioni al C.d.S. (Š) risultano da atto scritto dell'amministrazione, aseguito del quale l'amministrazione ha provveduto a nominare il soggettoprivato responsabile del trattamento dei dati personali sotto la direttasorveglianza e secondo le istruzioni dell'amministrazione titolare"(soggetto privato i cui estremi identificativi sono conosciuti dal ricorrente); VISTA la nota datata 9 gennaio 2012 con la quale il ricorrente hacontestato la liceità del trattamento dei dati che lo riguardano, in quanto lanotificazione del verbale di contestazione di cui al presente ricorso sarebbestata effettuata da "una società privata, la Index s.r.l., proprietariadel rilevatore di velocità utilizzato per l'accertamento della violazione"; VISTE le note pervenute via e-mail il 20 e il 22 febbraio 2012 con lequali l'ente resistente, nel fornire riscontro alle istanze del ricorrente, haprecisato che i dati dello stesso, acquisiti dal "pubblico registroautomobilistico e da Ancitel" attraverso un'interrogazione telematica,sono stati "assimilati automaticamente dal software gestionale in usoalla polizia municipale al fine della compilazione del verbale di accertamento,che è stato poi notificato tramite Poste italiane"; visto che l'enteresistente ha infatti chiarito che "possono essere affidate a terzi osvolte sotto il controllo della polizia stradale le attività puramente manualiquali la rimozione e sostituzione dei rullini (Š) e la preparazione degli attidi notifica, ferma restando la notificazione nelle forme fissate dall'art. 201,comma 3, del C.d.S.", aggiungendo che "nel caso di specie lanotifica è avvenuta tramite il servizio postale, con le modalità previste perla spedizione degli atti giudiziari, ai sensi dell'art. 4 della legge890/82"; RITENUTO, allo stato della documentazione in atti, di dover dichiararenon luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice,avendo il titolare del trattamento fornito un sufficiente riscontro allerichieste dell'interessato, seppure solo dopo la presentazione del ricorso; VISTA la documentazione in atti; VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misuraforfettaria dell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per iricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l'ammontare delle spesee dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenticonnessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli acarico del Comune di Civita D'Antino - Comando polizia municipale in ragionedel mancato tempestivo riscontro alle richieste del ricorrente, nella misura di250 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi; VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice in materia di protezione dei datipersonali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generaleai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATORE il dott. Mauro Paissan; TUTTO CIÒ PREMESSO ILGARANTE: a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso; b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l'ammontaredelle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di250 euro, a carico del Comune di Civita D'Antino - Comando polizia municipale,il quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa tra leparti la residua porzione delle spese. Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011,avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autoritàgiudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogoove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine ditrenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero disessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero. Roma, 1° marzo 2012
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