Garante per la protezione
    dei dati personali


PROVVEDIMENTO DEL 1MARZO 2012

Registro dei provvedimenti
n. 84 del 1marzo 2012

IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti,presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. MauroPaissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele DePaoli, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante regolarizzato in data 28 novembre 2011,proposto nei confronti della Banca di credito cooperativo dei Castelli Romanisooc. coop. con il quale XY, rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Ermini, hachiesto di ottenere la comunicazione in forma intellegibile di tutte leinformazioni che lo riguardano riferite ad un rapporto di conto correntebancario e connessa apertura di credito definitivamente chiuso dalla citatabanca in data 25 novembre 2010 per asserito inadempimento del ricorrente; ciò,con specifico riferimento ai dati contenuti nel contratto originario diapertura di credito, nel contratto originario di conto corrente, in eventualimodifiche successive dei contratti, nonché negli estratti conto allo stessorelativi, dall'apertura del credito, sino all'estinzione, "quantomenorelativamente agli ultimi dieci anni"; rilevato che il ricorrente hachiesto altresì la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per ilprocedimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 9dicembre 2011 con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149, comma 1, delCodice, ha invitato la resistente a fornire riscontro alle richiestedell'interessato, nonché la nota del 24 gennaio 2012 con la quale questaAutorità ha comunicato alle parti la proroga del termine per la decisione sulricorso ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la nota fatta pervenire in data 21 dicembre 2011 con la quale labanca resistente ha ricostruito cronologicamente le vicende riferite airapporti contrattuali intercorsi fra le parti che hanno portato, a seguitodell'inadempimento del ricorrente, al deposito in data 3 ottobre 2011 diricorso per decreto ingiuntivo dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, afronte del quale il ricorrente ha presentato opposizione in data 5 dicembre2011; inoltre, la banca ha fornito al ricorrente copia dei contratti originaridi conto corrente e di apertura di credito, copia della proposta originaria difido, copia degli estratti conto dal 1/1/1997 al 30/9/2003 con relativa legendadi causali (derivante da estrazione movimenti dall'archivio storico), ed infinecopia degli estratti conto dal 31/12/2003  al 31/03/2011;

VISTA la memoria fatta pervenire in data 9 gennaio 2012 con la qualeil ricorrente ha rilevato l'inidoneità del riscontro di controparte stantel'asserita mancanza di ogni documento contrattuale dal luglio 1984 al dicembre2003;

VISTE le note fatte pervenire in data 31 gennaio 2012 e 3 febbraio2012 con le quali la banca resistente ha sostenuto di aver già fornito(inviandoli comunque nuovamente al ricorrente) copia degli estratti conto dal1/1/1997 al 30/09/2003 con relativa legenda di causali, risultantinell'archivio storico; la banca ha inoltre precisato che la documentazionefornita al ricorrente è l'unica disponibile posto che "la documentazioneantecedente al 1997, riveniente da Banca incorporata, non è stata reperita ecomunque è riferita a periodi per i quali è venuto meno l'obbligo diconservazione";

RILEVATO che occorre, preliminarmente, ribadire la distinzione,delineata dall'Autorità (vedi art. 5.2 delle "Linee guida per trattamentidati relativi a rapporto banca-clientela" del 25 ottobre 2007 pubblicatosu G.U. n. 273 del 23 novembre 2007) tra la richiesta di accesso a documenticontenenti dati bancari effettuata ai sensi dell'art. 119 del d. lgs. 1settembre 1993, n. 385 (Testo unico bancario), e la richiesta, avanzata aisensi dell'art. 7 del Codice, volta ad ottenere la comunicazione in formaintelligibile dei dati personali riferiti all'interessato contenuti neimedesimi documenti; con riferimento a quest'ultima richiesta l'art. 10 delCodice prevede, infatti, che i dati siano estratti a cura del responsabile odegli incaricati e comunicati all'interessato anche oralmente, ovvero offertiin visione mediante strumenti elettronici, o, se vi è specifica richiesta,comunicati mediante trasposizione dei medesimi su supporto cartaceo oinformatico; rilevato peraltro che la previsione di cui all'art. 10, comma 4,del Codice, che attribuisce al titolare del trattamento, qualora l'estrazionedei dati risulti particolarmente difficoltosa, la facoltà di fornire riscontro"attraverso l'esibizione o la consegna in copia di atti e documenticontenenti i dati personali richiesti", è diretta ad agevolare ilriscontro da parte del titolare, senza per questo trasformare l'istanza diaccesso ai dati personali in un'istanza di accesso a documenti;

RILEVATO che, nel caso di specie, risulta applicabile la disciplinadel Codice avendo l'interessato, nella comunicazione del 25 luglio 2011, fattoesplicito riferimento alla normativa in materia di protezione dei datipersonali, anche se in maniera imprecisa nell'atto di ricorso si fa' -in piùpunti- cenno alla richiesta di acquisizione di "copia di documenti";

RILEVATO, alla luce della documentazione in atti, che l'istituto dicredito resistente ha fornito, prima e nel corso del procedimento, unsufficiente riscontro alle richieste del ricorrente, inviando allo stesso idati personali richiesti e ritenuto pertanto di dover dichiarare non luogo aprovvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti lespese del procedimento in ragione della sequenza dei rapporti intercorsi edella specificità della vicenda esaminata;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei datipersonali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generaleai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIŅ PREMESSO ILGARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011,avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autoritàgiudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogoove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine ditrenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero disessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

Roma, 1° marzo 2012

Il presidente
Pizzetti

Il relatore
Fortunato

Il segretario generale
De Paoli