Garante per la protezione
    dei dati personali


PROVVEDIMENTO DELL'8MARZO 2012

Registro dei provvedimenti
n. 91 dell'8marzo 2012

IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti,presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. MauroPaissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele DePaoli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante il 5 dicembre 2011 neiconfronti di KW s.r.l., in qualità di editore del quotidiano on-line"HH" e di ZZ S.p.a., con il quale XY (rappresentato e difeso dall'avv.Ambrogio Panzarella), in relazione alla pubblicazione sui siti internet dellepredette testate giornalistiche, consultabili anche attraverso i motori diricerca esterni ai siti stessi, di un articolo del 4 febbraio 2011 nelquale, ricostruendo la vicenda giudiziaria che ha interessato il ricorrente sindal 2005, è stata riportata la notizia della sentenza di condanna confermatadalla Corte d'appello di Palermo ad un anno e 10 mesi di reclusione per tentataviolenza sessuale di gruppo, ha chiesto, in ragione dei gravi danni, anche dinatura economica, causatigli da tale diffusione, la "cancellazionedell'articolo dalle pagine web in cui è riportato" o, in subordine,l'adozione di ogni misura idonea ad evitare che i dati personali che loriguardano ivi contenuti siano rinvenibili attraverso l'utilizzo dei comunimotori di ricerca esterni ai siti internet delle citate testate giornalistiche;ciò in ragione del fatto che la notizia, a suo avviso, non appare diparticolare interesse pubblico se si considera che "sono trascorsioltre sei mesi dalla sua pubblicazione, la stessa ha un rilievo soltanto localema non certo nazionale, la parte offesa ha da tempo ritirato la costituzione diparte civile nel processo penale, il reato è stato derubricato alla fattispeciedel semplice tentativo e il ricorrente non possiede alcuna pubblica notorietà";visto che il ricorrente ha chiesto altresì la liquidazione in proprio favoredelle spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 12dicembre 2011 con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 del Codice,ha invitato i resistenti a fornire riscontro alle richieste dell'interessato,nonché l'ulteriore nota del 1 febbraio 2012 con cui, ai sensi dell'art. 149,comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota datata 27 dicembre 2011, con la quale KW s.r.l. hadichiarato di non poter aderire alle richieste del ricorrente in quantol'articolo pubblicato consiste in "uno scritto di poche righe cheriporta in maniera imparziale una nuova notizia degna d'interesse pubblicoovvero la conferma in secondo grado di una sentenza di condanna per i fatticontestati in primo grado" a carico peraltro di un soggetto che, "negliambienti della Palermo bene riveste una particolare posizione sociale (avvocatononché ricercatore universitario)"; visto che, a parere di taleeditore, il ricorrente  non può invocare il c.d. "dirittoall'oblio" tenuto conto del fatto che l'interessato ha presentato leproprie istanze di "oscuramento" dei dati personali che lo riguardanoa distanza di soli sei mesi dalla pubblicazione dell'articolo ovvero un lassodi tempo troppo breve per ritenere che la notizia avrebbe perso "quelruolo di notizia essenziale che è richiesto per esercitare il diritto dicronaca"; visto che la resistente ha infine rilevato che l'articolo inquestione, pubblicato nella stessa data in cui la sentenza è stata emessa, èl'unico articolo presente negli archivi di "HH" con riferimentoall'evento che ha coinvolto il ricorrente, escludendo pertanto laconfigurabilità di "un accanimento sulla vicenda", da parte dellatestata giornalistica;

VISTA la nota pervenuta via fax il 5 gennaio 2012, con la quale ZZS.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandro e Giorgio Algozini, nelprecisare di avere già fornito riscontro all'interessato con nota del 21novembre 2011 (di cui ha allegato copia), ha ribadito di non poter accoglierele istanze del ricorrente in quanto si tratta della pubblicazione di una notizia"vera e di pubblico interesse, (Š) fornita in termini scarni edasettici (Š) nonché attuale, non essendo trascorso neanche un anno dal fattooggetto dell'informazione ed essendo tuttora pendente un giudizio dinanzi allaCorte suprema di Cassazione";

VISTA la nota pervenuta via fax il 5 gennaio 2012 con la quale ilricorrente ha contestato le affermazioni delle resistenti rilevando che la"pubblicazione del nome dell'interessato non soddisfa alcun rilevanteinteresse pubblico o sociale e viola il principio di essenzialità"dell'informazione, in quanto trattasi di un "fatto ormai risalente allontano 2005 che, contrariamente a quanto rappresentato negli articoli distampa non costituisce stupro (Š) bensì condotta omissiva di concorso in untentativo di violenza sessuale", a carico di un soggetto che"non è un personaggio pubblico né a livello locale né a livello nazionalee non è mai stato sottoposto a misure detentive né a qualsivoglia misura disicurezza o restrittiva della libertà personale (Š)";  visto cheil ricorrente ha altresì sottolineato come "l'indicizzazionedell'articolo in questione sui motori di ricerca (Š) comporta la perenne eingiustificabile associazione del nome del ricorrente alla parola stupro e alprocedimento penale nel quale quest'ultimo si è, suo malgrado, trovatocoinvolto, compromettendone l'attività lavorativa, le relazioni sociali e lastessa situazione affettiva" e che, in ragione di tali considerazioni,altre testate giornalistiche, "tra cui l'edizione locale palermitanadel sito WW", hanno spontaneamente accolto le proprie istanze di"oscuramento" dei dati personali che lo riguardano;

VISTA la nota datata 22 febbraio 2012 con la quale KW s.r.l., haribadito la propria posizione affermando che "la rilevanza sociale dellavicenda è provata dalla sentenza della magistratura penale in due gradi digiudizio (Š) e che il breve intervallo di tempo intercorso dalla sentenza disecondo grado non determini la maturazione del diritto all'oblio";

VISTA la nota datata 24 febbraio 2012 con la quale ZZ S.p.a. haribadito quanto sostenuto nelle note precedenti sostenendo che la notiziapubblicata il 4 febbraio 2011 "è ancora recente ed è resa attuale dallapendenza di un giudizio" e che "non si comprende quale ragionedovrebbe imporre particolari cautele, considerato che v'è una sentenza dicondanna recentemente confermata in appello, un giudizio pendente in Cassazionee che gli imputati sono tutti maggiorenni";

RITENUTO che, nel caso di specie, il trattamento dei dati personalidel ricorrente cui fa riferimento il ricorso, avvenuto per finalitàgiornalistiche secondo quanto previsto dagli artt. 136 ss. del Codice, nonchédalle disposizioni contenute nel "Codice di deontologia relativo altrattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica"(allegato A del Codice medesimo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3agosto 1998), risulta essere stato effettuato lecitamente, nel rispetto delprincipio di essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblicorelativi ad una vicenda giudiziaria non ancora conclusa e rispetto alla quale èstata  data notizia della  sentenza pronunciata dalla Corte d'Appellonella medesima data della pubblicazione dell'articolo in questione; ciò tenutoconto anche della posizione ricoperta dall'interessato nell'ambito locale incui si è verificato il fatto di cronaca descritto;

RILEVATO che il trattamento cui fa riferimento l'odierno ricorso, inorigine effettuato per finalità giornalistiche, rientra attualmente, attraversola conservazione nell'archivio on line delle testate resistenti del testodell'articolo pubblicato, tra i trattamenti effettuati per fini documentari estorici; tale ulteriore finalità, per espressa previsione normativa (art. 99,comma 1, del Codice), è considerata compatibile con i diversi scopi per i qualii dati sono stati in precedenza raccolti o trattati, rendendo pertanto lecitoil perdurante trattamento, pur in assenza di espresso consensodell'interessato;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, lett. b), del Codice,ogni interessato ha diritto a chiedere la cancellazione o la trasformazione informa anonima o il blocco dei dati personali che lo riguardano qualora glistessi siano trattati in violazione di legge, ovvero nel caso in cui la loro conservazionenon sia più necessaria in relazione agli scopi per i quali sono stati raccoltio successivamente trattati, ipotesi che non ricorrono nel caso di specie;

RITENUTO pertanto di dover dichiarare infondate le richieste avanzatedal ricorrente nei confronti di KW s.r.l. e di ZZ S.p.a. stante la liceità deltrattamento effettuato dalle resistenti per finalità giornalistiche, avvenutonel rispetto del principio dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fattidi pubblico ed attuale interesse e tenuto anche conto che l'articolo inquestione, attualmente contenuto nell'archivio storico del quotidiano, contieneinformazioni veritiere e aggiornamenti di una vicenda processuale ancora incorso che rientrano nel corretto esercizio del diritto di cronaca;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare tra le parti lespese del procedimento in ragione della peculiarità della vicenda trattata;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei datipersonali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generaleai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO ILGARANTE

a) dichiara infondato il ricorso nei confronti di KW s.r.l. e diZZ S.p.a.;

b) dichiara compensate tra le parti le spese del procedimento.

Roma, 8 marzo 2012

Il presidente
Pizzetti

Il relatore
Paissan

Il segretario generale
De Paoli