| Garante per la protezione     dei dati personali PROVVEDIMENTO DELL'8MARZO 2012 Registro dei provvedimenti n. 90 dell'8marzo 2012 IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti,presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. MauroPaissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele DePaoli, segretario generale; VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 1° dicembre 2011, presentatonei confronti di Amtrust Europe Limited, con il quale XY (rappresentata edifesa dagli avvocati Luigi e Matteo Renzulli), in relazione al sinistro apertoa causa delle asserite gravi lesioni riportate dalla ricorrente a seguito diun'operazione chirurgica cui si era sottoposta nel novembre 2009, ha ribaditole istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia diprotezione dei dati personali (d.lg. del 30 giugno 2003 n. 196) volte aottenere la comunicazione in forma intelligibile di tutti i dati personali chela riguardano detenuti dalla predetta compagnia di assicurazione, ivi compresii dati contenuti nella perizia medico-legale redatta dal medico fiduciariodella compagnia a seguito della visita medica espletata sulla persona dellaricorrente in data 20 ottobre 2011; rilevato che la ricorrente ha chiesto,altresì, la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per ilprocedimento; VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 2dicembre 2011, con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 del Codice,ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richiestedella ricorrente, nonché l'ulteriore nota del 20 gennaio 2012 con cui è statadisposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso; VISTA la nota pervenuta via fax il 16 dicembre 2011 con la qualeMedmal Claims Management s.r.l., quale società incaricata da Amtrust EuropeLimited della liquidazione del sinistro, ha dichiarato di non essere ancora in possessodella relazione medico-legale redatta dal medico fiduciario, impegnandosituttavia a rimetterla alla ricorrente non appena ricevuta; VISTA la nota inviata in data 20 dicembre 2011 con la quale laricorrente ha rilevato di non aver ancora ricevuto dalla resistente larelazione medico-legale in questione; VISTA la nota inviata in data 7 febbraio 2012 con la quale MedmalClaims Management s.r.l., su mandato di Amtrust Europe Limited, ha inviatocopia della relazione medico-legale riferita alla ricorrente; VISTA la nota inviata in data 15 febbraio 2012 con la quale laricorrente ha sostenuto che la Medmal Claims Management s.r.l., in persona delliquidatore competente per la pratica in questione, le avrebbe comunicatotelefonicamente di aver consegnato ad Amtrust Europe Limited la perizia, per lacui redazione il medico fiduciario incaricato si sarebbe avvalso "dell'ausiliodi altri medici specialisti di altre branche della medicina";rilevato, in ogni caso, che, secondo quanto riferito alla ricorrente, "sarebbeferma intenzione dell'Amtrust quella di non rendere note alla ricorrente (Š) lerisultanze del predetto elaborato peritale"; rilevato che laresistente ha pertanto ribadito la propria richiesta di conoscere "nellasua interezza" le risultanze della relazione medico-legale redatta conriferimento al sinistro in questione, ivi incluse le valutazioni espresse daimedici specialisti di altre branche del cui ausilio il medico fiduciario dellacompagnia si sarebbe avvalso; VISTA la comunicazione via e.mail del 1° marzo 2012 con la quale laricorrente, dopo aver ricevuto da parte di questa Autorità la relazionemedico-legale inviata dalla Medmal s.r.l. in data 7 febbraio 2012 la quale,invece, avrebbe omesso di trasmetterla anche alla ricorrente, ha eccepito che "ilsuddetto elaborato peritale è privo della parte valutativa contenente ilgiudizio sul nesso di causalità e la quantificazione percentuale del dannobiologico temporaneo e permanente sofferto" dalla ricorrente (come sievince, dal fatto che la pagina 6 della suddetta relazione reca una parte, pariquasi a mezza facciata, lasciata in bianco); d'altronde tale condotta omissivasarebbe in linea con la posizione assunta in precedenza da Amtrust, e per essadalla Medmal, la quale, nel corso di un colloquio telefonico con il legaledella ricorrente allo scopo di addivenire ad un'eventuale accordo sull'entitàdel risarcimento, avrebbe proposto delle somme che riflettevano, a proprioparere, le risultanze quantitative, in ordine al danno biologico, della relazioneredatta dal medico fiduciario della compagnia; infine, come già rilevato nellaprecedente nota inviata in data 15 febbraio 2012, il liquidatore della Medmalcompetente per il sinistro in questione avrebbe dichiarato, nel corso di alcunicolloqui telefonici con il legale della ricorrente, "che esiste unaprecisa valutazione da parte del Dott. (Š) relativa al danno biologico(temporaneo e permanente) patito dalla Sig.ra (Š), ma opponeva un irremovibilediniego rispetto alla comunicazione dei dati"; CONSIDERATO che le perizie medico-legali redatte in ambitoassicurativo, alla luce dell'art. 4, comma 1, lett. b), e dell'art. 8, comma 4,del Codice, contengono dati personali dell'interessato anche nella partecontenente valutazioni e giudizi che lo riguardano e che, anche rispetto aquesti ultimi, è possibile esercitare, salvo che per la rettificazione el'integrazione, i diritti di cui all'art. 7 medesimo; RILEVATO che la richiesta di accedere ai dati personali ai sensi degliartt. 7 e 8 del Codice – come più volte evidenziato dal Garante –consente di ottenere, ai sensi dell'art. 10 del Codice, la comunicazione informa intelligibile dei soli dati personali effettivamente detenuti daltitolare del trattamento, estrapolati dai documenti che li contengono, e nonnecessariamente copia di tutti i documenti su cui gli stessi dati sianoriportati; RILEVATO che, nel caso di specie, la resistente ha fornito una partedei dati personali che riguardano la ricorrente contenuti nella relazionemedico-legale, ma non ha messo a disposizione della stessa gli ulteriori dati,anche di tipo valutativo, contenuti nella relazione in questione o in altridocumenti relativi all'interessata; rilevato che parte resistente non hafornito elementi che possano giustificare il differimento o il diniego deldiritto di accesso alle informazioni sopra evidenziate secondo quanto previstoin particolare dall'art. 8, commi 2 e 4, del Codice; RITENUTO pertanto di dover dichiarare non luogo a provvedere sulricorso, ai sensi dell'art. 149, comma 2 del Codice, in ordine ai datipersonali già comunicati nel corso del procedimento e di dover inveceaccogliere il ricorso in ordine agli ulteriori dati personali, anche di tipovalutativo, relativi all'interessata, riportati nella relazione medico-legalein questione o in eventuali altri documenti e di dover ordinare ad AmtrustEurope Limited di integrare il riscontro già fornito, comunicando (nei modi dicui all'art. 10 del Codice) tali dati alla ricorrente, entro trenta giornidalla data di ricezione del presente provvedimento, dando conferma a questaAutorità dell'avvenuto adempimento entro la medesima data; VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misuraforfettaria dell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi;valutato congruo determinare, su questa base, l'ammontare delle spese e deidiritti inerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, dicui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico di AmtrustEurope Limited, stante la tardività e incompletezza del riscontro, nella misuradi euro 400, compensandone la residua parte per giusti motivi; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei datipersonali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generaleai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato; TUTTO CIÒ PREMESSO ILGARANTE: a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine ai datipersonali già comunicati alla ricorrente; b) accoglie il ricorso in ordine agli ulteriori dati personali,anche di tipo valutativo, che non sono stati comunicati all'interessata eordina ad Amtrust Europe Limited di integrare il riscontro già fornito,comunicando (nei modi di cui all'art. 10 del Codice) tali dati alla ricorrente,entro trenta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, dandoconferma a questa Autorità dell'avvenuto adempimento entro la medesima data; c) determina nella misura forfettaria di euro 500 l'ammontaredelle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura dieuro 400 a carico di Amtrust Europe Limited, la quale dovrà liquidarlidirettamente a favore della ricorrente; compensa tra le parti la residuaporzione delle spese. Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011,avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autoritàgiudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogoove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine ditrenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero disessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero. Roma, 8 marzo 2012
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