| Garante per la protezione     dei dati personali PROVVEDIMENTO DELL'8MARZO 2012 Registro dei provvedimenti n. 93 dell'8marzo 2012 IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti,presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. MauroPaissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele DePaoli, segretario generale; VISTA l'istanza ex artt. 7 e 8 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196(Codice in materia di protezione dei dati personali) inviata tramite postacertificata il 5 novembre 2011 da Rossella Colapietra, con la qualel'interessata, nel contestare la ricezione di una comunicazione promozionaledal titolo "Ancona-Parigi, con Maraviglia c'est facile"inviata al proprio indirizzo di posta elettronica da parte di GGF Group s.r.l.,ha chiesto di avere conferma dell'esistenza di dati personali che la riguardanoe di ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile, di conoscernel'origine, le finalità, le modalità e la logica su cui si basa il lorotrattamento, gli estremi identificativi del titolare e dell'eventualeresponsabile, nonché i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i datipossono essere comunicati; visto che la ricorrente si è altresì oppostaall'ulteriore trattamento di tali dati, di cui ha sollecitato la cancellazione(con relativa attestazione che tale operazione sia stata portata a conoscenzadi coloro ai quali i dati siano stati comunicati o diffusi); VISTO il ricorso pervenuto il 4 dicembre 2011 nei confronti di GGFGroup s.r.l., con il quale Rossella Colapietra, nel sostenere di non averricevuto alcun riscontro dalla società resistente, ha ribadito le proprierichieste e ha chiesto, altresì, di porre a carico della resistente le spesedel procedimento; VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 13dicembre 2011 con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 del Codice,ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richiestedell'interessata, nonché la nota del 25 gennaio 2012 con cui è stata dispostala proroga del termine per la decisione sul ricorso; VISTA la nota inviata il 28 dicembre 2011 con la quale la societàresistente ha affermato che GGF Group s.r.l. svolge su incarico della Sidas.r.l. un'attività tesa a fornire ad aziende interessate il profilo di soggettiche cercano lavoro, collaborazione o stage ed abbiano inviato il propriocurriculum vitae registrandosi direttamente presso i siti web direttamenteriferiti a Sida Group, oppure presso "portali per la ricerca e offertalavoro, come Lavoro.org" (gestiti da società che, in base ad accordicommerciali con Sida s.r.l., comunicano a quest'ultima i dati dei candidati);GGF Group s.r.l., che di Sida s.r.l. gestisce anche la banca dati, ha poisostenuto che i dati della ricorrente sono stati acquisiti da Sida s.r.l. "pereffetto della registrazione della ricorrente nel portale Lavoro.org" esono stati cancellati da GGF Group s.r.l. dalla banca dati della Sida s.r.l.nel mese di luglio 2011, a seguito delle istruzioni ricevute dalla stessa Sidache nel giugno 2011 aveva ricevuto la richiesta di cancellazione avanzata dallaricorrente; il contestato invio in data 10 luglio 2011 all'indirizzo di postaelettronica della ricorrente dell'e.mail promozionale dal titolo"Ancona-Parigi, con Maraviglia c'est facile" è dovuto ad un errore ditrasmissione da parte di GGF Group s.r.l. la quale "nel selezionare inominativi dei soggetti ai quali doveva essere rivolto il messaggio, hainserito il database della Sida s.r.l. dove era (ancora) presente ilnominativo" della ricorrente; successivamente all'invio dell'e.mail inquestione, GGF Group s.r.l., avendo provveduto a cancellare i dati dellaricorrente dalla banca dati della Sida s.r.l., non ha più inviato alcunaulteriore comunicazione via e.mail alla ricorrente e ha ribadito che "attualmentenel data base gestito per conto della Sida s.r.l. non è presente alcun datorelativo alla sig.ra Colapietra Rossella"; VISTA la nota inviata in data 3 gennaio 2012 con la quale laricorrente ha ritenuto insoddisfacente il riscontro ricevuto dalla societàresistente ed ha quindi rinnovato le istanze di accesso formulate con ilricorso; VISTA la nota inviata in data 9 febbraio 2012 con la quale la societàresistente ha precisato che i dati detenuti in relazione alla ricorrenteall'interno della banca dati gestita da GGF Group s.r.l. fino alla data dellacancellazione avvenuta in data 13.7.2011, erano nome, cognome, data di nascitae indirizzo di posta elettronica, precisando altresì i propri rapporti con Sidas.r.l.; visto che GGF s.r.l. ha chiarito che i dati della ricorrente non sonostati comunicati o diffusi presso terzi ma unicamente gestiti dagli operatoridi GGF Group s.r.l. nell'attività di caricamento dei dati e di invio, "mediantegestionale YelloyCurl", di comunicazioni informative e promozionalirelative a prodotti e servizi offerti da Sida s.r.l. oppure dalla stessa GGFGroup s.r.l. attraverso le sue unità di business; VISTA la nota inviata in data 10 febbraio 2012 con la quale laricorrente ha insistito per la liquidazione in proprio favore delle spese delprocedimento; RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, aisensi dell'art. 149, comma 2, del Codice, avendo la resistente fornitoriscontro alle richieste dell'interessata, seppur successivamente allapresentazione del ricorso; VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misuraforfettaria dell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per iricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l'ammontare delle spesee dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico diGGF Group s.r.l., stante la tardività del riscontro, nella misura di euro 250,previa compensazione della residua parte per giusti concorrenti motivi; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei datipersonali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generaleai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATORE il dott. Mauro Paissan; TUTTO CIŅ PREMESSO ILGARANTE: a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso; b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l'ammontaredelle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 250 euro,previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di GGFGroup s.r.l., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente. Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011,avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autoritàgiudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogoove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine ditrenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero disessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero. Roma, 8 marzo 2012
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