| Garante per la protezione     dei dati personali PROVVEDIMENTO DEL 15MARZO 2012 Registro dei provvedimenti n. 96 del 15marzo 2012 IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti,presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. MauroPaissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele DePaoli, segretario generale; VISTO il ricorso al Garante depositato in data 13 dicembre 2011,proposto nei confronti della Unione dei Democratici Cristiani e dei Democraticidi Centro con il quale XY, rappresentato e difeso dall'avv. AntoniettaMareschi, ha chiesto di ottenere la comunicazione in forma intellegibile ditutte le informazioni che lo riguardano contenute nei contratti a progettorelativi agli anni 2005, 2006 e 2007 sottoscritti con la predetta Unione;rilevato che il ricorrente ha chiesto altresì la liquidazione in proprio favoredelle spese sostenute per il procedimento; VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 16dicembre 2011 con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149, comma 1,del Codice, ha invitato la resistente a fornire riscontro alle richiestedell'interessato, nonché la nota dell'8 febbraio 2012 con la quale questaAutorità ha comunicato alle parti la proroga del termine per la decisione sulricorso ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice; VISTA la nota inviata in data 4 gennaio 2012 con la quale l'Unione deiDemocratici Cristiani e dei Democratici di Centro ha comunicato al ricorrentel'elenco dei dati personali così come risultanti dall'unico contratto di lavoroa progetto in possesso della resistente, trasmesso in copia al ricorrente inallegato alla nota medesima; VISTA la nota inviata in data 29 febbraio 2012 con la quale ilricorrente ha dichiarato di ritenersi soddisfatto del riscontro ottenuto; RILEVATO, alla luce della documentazione in atti, che la resistente hafornito, nel corso del procedimento, un sufficiente riscontro alle richiestedel ricorrente, inviando allo stesso i dati personali richiesti e ritenutopertanto di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensidell'art. 149, comma 2, del Codice; VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misuraforfettaria dell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per iricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l'ammontare delle spesee dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a caricodella Unione dei Democratici Cristiani e dei Democratici di Centro, stante latardività del riscontro, nella misura di euro 300, previa compensazione dellaresidua parte per giusti concorrenti motivi; VISTA la documentazione in atti; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei datipersonali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generaleai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATORE il prof. Francesco Pizzetti; TUTTO CIŅ PREMESSO ILGARANTE: a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso; b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l'ammontaredelle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 300 euro, previacompensazione della residua parte per giusti motivi, a carico della Unione deiDemocratici Cristiani e dei Democratici di Centro, la quale dovrà liquidarlidirettamente a favore del ricorrente. Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011,avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autoritàgiudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogoove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine ditrenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero disessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero. Roma, 15 marzo 2012
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