Garante per la protezione
    dei dati personali


PROVVEDIMENTO DEL 21MARZO 2012

Registro dei provvedimenti
n. 106 del 21marzo 2012

IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti,presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. MauroPaissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele DePaoli, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 14 dicembre 2011, presentatonei confronti dell'Azienda ospedaliera-universitaria Ospedali Riuniti diTrieste, con il quale XY (rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Zaro), inrelazione al sinistro aperto a suo nome presso la citata Azienda ospedaliera perresponsabilità civile da colpa medica, ha ribadito le istanze già avanzate aisensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali(d.lg. del 30 giugno 2003 n. 196) volte a ottenere la comunicazione in formaintelligibile di tutti i dati personali che la riguardano detenuti dallapredetta Azienda ospedaliera, ivi compresi i dati contenuti nella periziamedico-legale redatta dal medico fiduciario della citata Azienda ospedaliera aseguito della visita medica effettuata in data 11 novembre 2010; rilevato chela ricorrente ha chiesto, altresì, la liquidazione in proprio favore dellespese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 22dicembre 2011, con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 del Codice,ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richiestedella ricorrente, nonché l'ulteriore nota del 7 febbraio 2012 con cui è statadisposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota pervenuta via fax il 13 gennaio 2012, nonché lasuccessiva memoria inviata in data 17 gennaio 2012 con la quale la citataAzienda ospedaliera ha fornito alla ricorrente i dati che la riguardanocontenuti nella perizia medico-legale predisposta dal medico fiduciario in data17.2.2011 "limitatamente alle parti di essa che riguardano il dato storicoclinico ed i dati della visita medica, in quanto contenenti dati identificatividi tipo anagrafico e dati riferiti allo stato di salute, con particolare riferimentoall'anamnesi" della ricorrente; per quanto concerne la parte della periziacontenente la valutazione peritale propriamente detta, la resistente haritenuto di non poterla fornire, posto che, esauritasi senza esito positivo lafase stragiudiziale di definizione della controversia essendo stata rigettatala richiesta di risarcimento danni avanzata dalla ricorrente, quest'ultimapotrebbe "adire l'Autorità Giudiziaria Ordinaria per ripresentare in talesede le sue pretese, non essendo ancora spirato il termine di prescrizione perpoter esercitare tale diritto"; conseguentemente, la conoscenza immediatadei dati valutativi contenuti nell'elaborato peritale da parte della ricorrentedeterminerebbe un pregiudizio per l'esercizio del diritto di difesa dell'Azienda".Da ciò consegue, ad avviso della resistente, che l'accesso a tali dati deveessere differito, tenuto conto che sulle valutazioni del medico legale "siè basata la decisione di rigetto" delle richieste dell'interessata;

VISTA la nota inviata in data 17 gennaio 2012 con la quale la ricorrenteha ritenuto insoddisfacente il riscontro ottenuto da controparte ed hainsistito per ottenere la comunicazione dei dati di tipo valutativo contenutinella perizia medico-legale in questione; ciò, in quanto la resistente avrebbeinvocato un potenziale pregiudizio al proprio diritto di difesa che deriverebbedalla conoscenza dei dati in questione ma non avrebbe provato, come dovuto, lasussistenza del pregiudizio attuale e concreto, che, a parere della ricorrente,non esiste dato che allo stato nessun giudizio è stato ancora instaurato;

VISTA l'ulteriore memoria inviata in data 24 febbraio 2012 con laquale la resistente ha ribadito che le valutazioni medico-legali contenutenella perizia in questione formerebbero il principale nucleo difensivo perl'Azienda in caso di giudizio, pertanto l'accesso a tali dati consentirebbealla ricorrente "di redigere un atto introduttivo del giudizio basatoproprio sulla confutazione delle valutazioni medico legali difensive di controparte",con ciò determinando uno squilibrio processuale che, a parere della resistente,non sarebbe consentito dall'ordinamento;

CONSIDERATO che le perizie medico-legali, alla luce dell'art. 4, comma1, lett. b), e dell'art. 8, comma 4, del Codice, contengono dati personalidell'interessato anche nella parte contenente valutazioni e giudizi del perito;

CONSIDERATO che l'art. 8, comma 2, lettera e), del Codice, prevede iltemporaneo differimento dell'esercizio dei diritti previsti dall'art. 7 delmedesimo Codice, solo nel caso e per il periodo in cui potrebbe derivarnepregiudizio per lo svolgimento di cd. "indagini difensive" o,comunque, per far valere un diritto in sede giudiziaria e che la valutazionedell'esistenza di un effettivo pregiudizio ai sensi del citato art. 8, comma 2,lettera e), deve essere effettuata dal Garante caso per caso e sulla base diconcreti elementi forniti dal titolare del trattamento o comunque risultantidagli atti;

RILEVATO che, nel caso in esame, sussiste la documentata esigenza dinon pregiudicare l'esercizio del diritto di difesa del titolare del trattamentoanche nell'attuale fase precontenziosa che, in ragione delle iniziativeintraprese dall'interessata, risulta allo stato preludere all'instaurazione diuna controversia giudiziaria (stante l'esito negativo della fase stragiudizialedi definizione della controversia fra le parti). Ciò, in relazione aglispecifici profili messi in luce dall'Azienda resistente e, in particolare, aglielementi contenuti nella perizia del medico-legale costituenti informazioniriservate di carattere tecnico-valutativo rivolte alla stessa;

RILEVATO che, alla luce degli elementi di valutazione forniti daltitolare del trattamento, appare allo stato legittimamente invocato ildifferimento temporaneo del diritto di accesso limitatamente ai dati di tipovalutativo contenuti nella perizia medico legale in questione;

RITENUTO invece che deve essere dichiarato non luogo a provvedere sulricorso, ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice, in relazione ai datipersonali già comunicati alla ricorrente;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti lespese del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei datipersonali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generaleai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIŅ PREMESSO ILGARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in relazione aidati personali già comunicati alla ricorrente;

b) rigetta il ricorso limitatamente alla richiesta di accesso aidati personali di tipo valutativo contenuti nella perizia medico-legale inoggetto;

c) dichiara compensate le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011,avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autoritàgiudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogoove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine ditrenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero disessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

Roma, 21 marzo 2012

Il presidente
Pizzetti

Il relatore
Pizzetti

Il segretario generale
De Paoli