Garante per la protezione
    dei dati personali


PROVVEDIMENTO DEL 21MARZO 2012

Registro dei provvedimenti
n. 108 del 21 marzo 2012

IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti,presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. MauroPaissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti,  e del dott. DanieleDe Paoli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato il 12 dicembre 2011 da XY (rappresentato edifeso dall'avv. Claudio Zambrano) nei confronti di Gruppo EditorialeL'Espresso S.p.A. (quale editore del sito internet www.larepubblica.it),Società europea di edizioni S.p.A. (quale editore del sito internet www.ilgiornale.it),Google Italy s.r.l. (per il motore di ricerca www.google.it), conil quale il ricorrente in relazione alla pubblicazione, negli archivi on linedei predetti quotidiani, di due articoli – reperibili anche attraverso ilmotore di ricerca www.google.it – relativi ad un procedimentopenale avviato nel 2007, anche nei suoi confronti, "per un presuntocaso" di cartelle cliniche "gonfiate", ha chiesto, ribadendole istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice, la cancellazioneo la trasformazione in forma anonima dei dati personali che lo riguardano contenutinei predetti articoli e si è opposto all'ulteriore trattamento nelle formeattuali di diffusione, chiedendo l'adozione di ogni misura tecnicamente idoneaad evitare che le proprie "generalità (Š) contenute negli articolipubblicati siano rinvenibili direttamente attraverso l'utilizzo dei comunimotori di ricerca esterni" ai siti internet sorgente, lamentando idanni alla propria onorabilità e immagine professionale arrecati dallareperibilità on line dei citati articoli;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 21dicembre 2011, con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 del Codice,ha invitato i resistenti a fornire riscontro alle richieste dell'interessato,nonché il verbale dell'audizione svoltasi il 25 gennaio 2012 e la nota del 7febbraio 2012 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termineper la decisione sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 7 del Codice;

VISTE la nota del 16 gennaio e la memoria del 23 gennaio 2012 con lequali Google Italy s.r.l. ha rappresentato di non essere titolare deltrattamento con riferimento ai dati personali indicati nel ricorso, sostenendoche tale ruolo sarebbe rivestito da una diversa società con sede negli StatiUniti (Google Inc.) e pertanto non soggetta all'applicazione della normativaitaliana; visto che nella medesima nota la resistente, nell'eccepire il difettodi legittimazione passiva, ha rappresentato di limitarsi "a svolgere inItalia  una mera attività di marketing, ricerca clienti e raccolta dellapubblicità per conto di Google Inc.; attività che nulla hanno a che fare con lafornitura agli utenti dei servizi online tra cui "Google WebSearch"" e di non essere "in possesso degli strumentitecnici per intervenire, controllare o in alcun modo impedire, modificare oalterare i risultati dell'indicizzazione delle pagine web effettuata dal motoredi ricerca Google"; visto altresì che la resistente ha comunqueillustrato le modalità di funzionamento di tale motore di ricerca (il quale "silimita a raccogliere ed aggregare automaticamente informazioni già pubblicatesul web da terzi"), rilevando la necessità di indirizzare ai webmasterdei siti sorgente le richieste relative al trattamento dei dati in essieffettuato;

VISTA la nota fatta pervenire in data 23 gennaio 2012 con la quale ilricorrente ha comunicato di non aver ricevuto alcun riscontro da Societàeuropea di edizioni S.p.A. e Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A. e ha insistitonelle richieste già formulate;

VISTA la nota fatta pervenire in data 3 febbraio 2012 con la quale GruppoEditoriale L'Espresso S.p.A., nel sostenere la liceità del trattamentoeffettuato – sia in origine, per finalità giornalistiche, siaattualmente, per finalità documentaristiche – "nell'ambito di unarchivio reso liberamente consultabile con lo strumento più rapido ed agevole,la rete Internet", ha comunicato di avere comunque provvedutoall'interdizione dell'indicizzazione attraverso la compilazione del file "robots.txt"previsto dal "Robots Exclusion Protocol"; rilevato che laresistente ha dichiarato che, allo stato, all'esito delle verifiche effettuate,l'articolo oggetto di contestazione non risulterebbe più indicizzato dai piùdiffusi motori di ricerca esterni al proprio sito Internet;

VISTA la nota fatta pervenire in data 24 febbraio 2012, con la qualeSocietà europea di edizioni S.p.A., rappresentata e difesa dall'avv. AlessandroMunari, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso nei propri confronti perdifetto di legittimazione passiva, rappresentando di non essere il titolare deltrattamento dei dati effettuato sul sito www.ilgiornale.it (ruolorivestito da altra società di cui ha indicato gli estremi), ma solo "proprietariadella testata "IlGiornale.it" e titolare del domain www.ilgiornale.it,oltre che editrice del tradizionale quotidiano cartaceo "IlGiornale"; rilevato che la società resistente, nel sostenere la liceitàdel trattamento effettuato, ha comunicato che comunque il titolare deltrattamento ha provveduto ad adottare le misure tecniche necessarie affinché legeneralità del ricorrente non siano rinvenibili direttamente attraversol'utilizzo dei motori di ricerca esterni al sito;

RITENUTO di dover dichiarare inammissibile il ricorso proposto neiconfronti di Google Italy s.r.l. e di Società europea di edizioni S.p.A. perdifetto di legittimazione passiva, tenuto anche conto del fatto che entrambe lesocietà avevano già fornito riscontro al ricorrente prima della presentazionedel ricorso ex artt. 145 e ss. del Codice, rappresentando di non esseretitolari del trattamento dei dati personali dell'interessato rispetto ai qualilo stesso ha esercitato i diritti di cui all'art. 7 del medesimo Codice;

RILEVATO, con riferimento al trattamento di dati personali effettuatoda  Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A. mediante la pubblicazionedell'articolo oggetto di contestazione, che lo stesso, in origine effettuatoper finalità giornalistiche, rientra attualmente, attraverso la conservazionenell'archivio on-line del quotidiano, tra i trattamenti effettuati per fini didocumentazione anche di tipo storico; tale ulteriore finalità, per espressaprevisione normativa (art. 99, comma 1, del Codice), è considerata compatibilecon i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti otrattati, rendendo pertanto lecito il perdurante trattamento, pur in assenza diespresso consenso dell'interessato;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, lett. b) del Codice, ogniinteressato ha diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in formaanonima o il blocco dei dati personali che lo riguardano soltanto ove essisiano trattati in violazione di legge, oppure nel caso in cui la loroconservazione non sia necessaria in relazione agli scopi per i quali essi sonostati raccolti o successivamente trattati;

RITENUTO di dover dichiarare, alla luce di ciò, infondata la richiestavolta a ottenere la cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei datipersonali del ricorrente contenuti nell'articolo in questione, stante la liceitàdel trattamento effettuato;

RILEVATO che Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A. ha comunque aderitoall'opposizione manifestata dal ricorrente alla pubblicazione dei dati che loriguardano mediante modalità che consentono la loro reperibilità ancheattraverso i motori di ricerca esterni al sito internet della societàresistente, adottando, nel corso del procedimento, le misure tecniche a talfine necessarie e ritenuto pertanto di dover dichiarare, ai sensi dell'art.149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso per questa parte;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei datipersonali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generaleai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO ILGARANTE:

a) dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti diGoogle Italy s.r.l. e di Società europea di edizioni S.p.A.;

b) dichiara infondata la richiesta di cancellazione dei datiformulata nei confronti di Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A.;

c) dichiara non luogo a provvedere in ordine all'opposizione altrattamento manifestata dal ricorrente nei confronti di Gruppo EditorialeL'Espresso S.p.A.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011,avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autoritàgiudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogoove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine ditrenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero disessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

Roma, 21 marzo 2012

Il presidente
Pizzetti

Il relatore
Chiaravalloti

Il segretario generale
De Paoli