Garante per la protezione
    dei dati personali


PROVVEDIMENTO DEL 29MARZO 2012

Registro dei provvedimenti
n. 120 del 29marzo 2012

IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti,presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. MauroPaissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele DePaoli, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 23 dicembre 2011, presentatonei confronti di Newton S.p.A. e Consum.it S.p.A., con il quale XY,  haribadito le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice inmateria di protezione dei dati personali (d.lg. del 30 giugno 2003 n. 196)volte a manifestare l'opposizione al trattamento dei dati personali che lariguardano riferiti a due finanziamenti alla stessa intestati; la ricorrente,infatti, ha sostenuto di avere sottoscritto presso una palestra gestita dallaNewton S.p.A. un contratto di abbonamento, sottoscrivendo altresì un moduloindicatole quale documento necessario per attivare l'addebito diretto sul contocorrente bancario delle rate mensili dell'abbonamento; successivamente, laricorrente aveva appreso che detto modulo, sottoscritto peraltro "inbianco" (e di cui non le era stata consegnata copia), era in realtà unavera e propria richiesta di finanziamento rivolta a Consum.it S.p.A. per ilpagamento dell'abbonamento alla palestra, richiesta, che a detta dellaricorrente, sarebbe stata compilata da "soggetti ignoti"successivamente all'apposizione della firma; rilevato che la ricorrente si èopposta al trattamento dei dati riferiti a tale contratto di finanziamento,chiedendone il blocco ed ha chiesto altresì di ottenere la comunicazione informa intelligibile dei dati contenuti in tutti i contratti di finanziamento inessere con Consum.it S.p.A. formalizzati a suo nome, ribadendo altresì le altrerichieste ex art. 7, comma 2, del Codice; rilevato che la ricorrente hachiesto, altresì, la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per ilprocedimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 30dicembre 2011, con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 del Codice,ha invitato i titolari del trattamento a fornire riscontro alle richieste dellaricorrente, nonché l'ulteriore nota del 14 febbraio 2012 con cui è statadisposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota inviata in data 30 gennaio 2012 con la quale Consum.itha sostenuto che la ricorrente "risulta intestataria di due finanziamenti(nr. WW e nr. HH) aventi per oggetto "Abbonamento Palestra"sottoscritti presso il (Š) rivenditore convenzionato "NEWTON S.p.A."(allegati in copia); tale società, nel rilevare che tali contratti "risultanoessere sottoscritti in ogni loro parte e pertanto validi ad ogni effetto dilegge", ha sostenuto che, in relazione al disconoscimento delle firmeapposte sul contratto n. HH, Consum.it S.p.A. aveva informato la ricorrentedella necessità di presentare formale denuncia-querela presso le competentiautorità, adempimento cui la ricorrente non ha invece provveduto; infine,Consum.it S.p.A. ha sostenuto di aver trattato i dati della ricorrente solo aseguito di formale consenso della ricorrente ed ha inviato in allegato allanota l'informativa sul trattamento dei dati personali;

VISTA la nota inviata via fax in data 9 febbraio 2012 (e la successivacomunicazione via fax del 23 marzo 2012) con la quale Newton S.p.A.,attualmente in liquidazione, ha sostenuto di aver già fornito riscontro,attraverso il proprio legale, alle richieste formulate dalla ricorrente; inparticolare, nella nota del 7 febbraio 2011 inviata alla ricorrente, NewtonS.p.A., nel ribadire la liceità del trattamento, ha comunicato alla ricorrenteche la medesima avrebbe regolarmente sottoscritto un contratto di abbonamentoalla palestra, fornendo il consenso al trattamento dei dati personali, econtestualmente avrebbe altresì sottoscritto la richiesta di finanziamento n.WW su apposito modulo MPS Consum.it;

VISTE le note inviate in data 6 marzo 2012 e 15 marzo 2012 con lequali la ricorrente ha rilevato l'incongruenza dei riscontri ricevuti dallecontroparti nella misura in cui presso Consum.it S.p.A. la stessa risulterebbeintestataria di due contratti di finanziamento mentre secondo Newton S.p.A. laricorrente avrebbe sottoscritto esclusivamente il contratto di finanziamento sumodulo MPS Consum.it n. WW; inoltre, la ricorrente ha sostenuto di non averricevuto da Newton S.p.A. l'informativa sul trattamento dei dati personaliprima della sottoscrizione del contratto; infine, la ricorrente ha chiesto lacancellazione dei dati eventualmente comunicati al sistema di informazionicreditizie di Crif S.p.A. da Consum.it S.p.A.;

VISTA la nota inviata in data 22 marzo 2012 con la quale la ricorrenteha trasmesso i report Crif aggiornati al 20.3.2012 in cui sono riportate lesegnalazioni di sofferenza riferite ai contratti n. WW e HH registrati a nomedella ricorrente ed oggetto di contestazione; rilevato che la ricorrente,sostenendo nuovamente l'illiceità del trattamento dei dati contenuti neicontratti in questione, ha chiesto a Consum.it S.p.A. la cancellazione delleinformazioni creditizie di tipo negativo relative a tali contratti censite nelsistema gestito da Crif S.p.A.;

VISTA la nota inviata in data 22 marzo 2012 con la quale Consum.itS.p.A. ha sostenuto che "i contratti risultano regolarmentesottoscritti e i finanziamenti in essere" e che "entrambe leposizioni sono state rimborsate con versamenti non regolari per cui la cliente èlegittimamente segnalata in banche dati"; inoltre, la finanziaria hanuovamente precisato di aver più volte invitato la ricorrente a rivolgersi alleautorità competenti per denunciare la asserita falsità della firma apposta asuo nome su uno dei contratti (adempimento cui la ricorrente non avrebbeprovveduto); infine, Consum.it S.p.A. ha rilevato che la stessa ricorrenteavrebbe ammesso di aver sottoscritto "in bianco" uno dei contratti inquestione;

RILEVATO che in ordine all'opposizione al trattamento dei datipersonali che riguardano la ricorrente riferiti ai due contratti difinanziamento in questione il ricorso deve essere dichiarato, allo stato degliatti, infondato tenuto conto che, alla luce dei riscontri forniti dalle societàresistenti nel corso del procedimento, non risulta che tali dati siano statitrattati in violazione di legge, essendo stati raccolti e trattati in relazionealla sottoscrizione da parte della ricorrente di due contratti difinanziamento, attualmente in essere, per il pagamento del canone diabbonamento ad una palestra; rilevato, comunque, che la relativa vicenda conriferimento sia alla presunta falsità delle firme apposte su contratti difinanziamento sia all'eventuale nullità ed inefficacia dei contratti stessipotrà, se del caso, essere oggetto di apposita denunzia all'autoritàgiudiziaria competente da parte della ricorrente (che finora non risulta averviprovveduto) al fine di accertare il reale svolgimento dei fatti ed ottenere cosìl'esclusione di qualsivoglia responsabilità in capo alla stessa in relazione aipredetti contratti;

RITENUTO invece che deve essere dichiarato non luogo a provvedere sulricorso, ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice, in relazione ai datipersonali già comunicati alla ricorrente, nonché alle altre richieste formulateai sensi dell'art. 7, comma 2, del Codice;

RILEVATO, infine, che la richiesta di cancellazione dei daticomunicati da Consum.it S.p.A. ai sistemi di informazioni creditizie inrelazione ai contratti oggetto di contestazione è stata per la prima voltaavanzata nel corso del presente procedimento e non rientra fra le richiesteformulate con l'interpello preventivo e, successivamente, con il ricorso;ritenuto pertanto di dover dichiarare inammissibile tale richiesta;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare tra le parti lespese del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei datipersonali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generaleai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO ILGARANTE:

a) dichiara infondato il ricorso in ordine all'opposizione altrattamento dei dati che riguardano la ricorrente riferiti ai contratti difinanziamento in questione;

b) dichiara inammissibile la richiesta di cancellazione dei datidai sistemi di informazione creditizia;

c) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine allerestanti richieste;

d) dichiara compensate le spese tra le parti.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011,avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autoritàgiudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogoove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine ditrenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero disessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

Roma, 29 marzo 2012

Il presidente
Pizzetti

Il relatore
Paissan

Il segretario generale
De Paoli