Garante per la protezione
    dei dati personali


PROVVEDIMENTO DEL 5APRILE 2012

Registro dei provvedimenti
n. 129 del 5 aprile 2012

IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti,presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. MauroPaissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele DePaoli, segretario generale;

VISTA l'istanza datata 8 dicembre 2011 inviata a Cassa di risparmiodella Provincia di Chieti S.p.A. con la quale XY, ex dipendente di tale societàe parte in alcuni giudizi in corso dinanzi all'autorità giudiziaria neiconfronti della stessa, ha chiesto di accedere ai dati personali che loriguardano contenuti nel ricorso in appello dallo stesso presentato avverso unasentenza del Tribunale di Chieti – Sezione lavoro, in "richiamiŠscritti" e in "relazioni di servizio" di cui sarebbe statooggetto durante il proprio rapporto di lavoro, nonché in relazione alle"indicazioni per la rielaborazione" di alcune pratiche assegnategli;

VISTO il ricorso presentato il 2 gennaio 2012 da XY nei confronti diCassa di risparmio della Provincia di Chieti S.p.A. con il quale l'interessato,non avendo ricevuto riscontro alla predetta istanza, ha ribadito la richiestaavanzata, chiedendo anche di porre a carico dell'istituto di credito resistentele spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 13gennaio 2012 con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 del Codice,ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richiestedell'interessato, nonché l'ulteriore nota del 28 febbraio 2012 con cui, aisensi dell'art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per ladecisione sul ricorso;

VISTE le note datate 3 febbraio e 16 marzo 2012 con le quali laresistente, nel lamentare la genericità e la poca chiarezza della richiestaavanzata dal ricorrente rispetto ad alcuni punti della stessa, ha rappresentatodi avere in passato comunicato al ricorrente i dati personali trattati e che ilricorso in appello cui l'istanza fa riferimento "promana da essoricorrente e i dati inseriti nel medesimo sono detenuti dal legale di fiduciadel predetto" e che "detto ricorso trovasi depositato presso la Corted'Appello de L'Aquila":

VISTE le note datate 7 e 14 febbraio, 19 e 30 marzo 2012 con le qualiil ricorrente, nell'insistere nella richiesta formulata, ha precisato che i"virgolettati" di cui all'interpello preventivo sarebbero"ripresi da un verbale ispettivo di un P.U. e da dichiarazioni rese ad unIspettore" dell'Inail;

VISTA la nota datata 26 marzo 2012 con la quale la resistente haribadito di aver fornito riscontro più volte in passato al ricorrente e, nelfornire i dati personali oggetto di interpello detenuti, ha allegato copia diun richiamo scritto indirizzato allo stesso nel 2002 e di due relazioni che loriguardano, inviate dal Servizio controllo crediti al Servizio personale nel2002;

RILEVATO che la richiesta di accedere ai dati personali ai sensi degliartt. 7 e 8 del Codice – come già evidenziato più volte dal Garante conprecedenti provvedimenti adottati nei confronti delle medesime parti –consente di ottenere, ai sensi dell'art. 10 del Codice, la comunicazione informa intelligibile dei soli dati personali effettivamente e attualmentedetenuti dal titolare del trattamento, estrapolati dai documenti che licontengono, e che tale richiesta, da un lato, non consente all'interessato dichiedere copia integrale di tali documenti, né la conferma circa la loropregressa esistenza o attestazioni circa la loro avvenuta distruzione e,dall'altro, non importa l'obbligo per il titolare del trattamento di adoperarsipresso terzi per rinvenire dati personali un tempo detenuti ma allo stato nonpiù dallo stesso trattati;

RILEVATO che la resistente ha fornito riscontro alla richiesta delricorrente, inviando i dati personali detenuti in ordine alle richiesteavanzate con l'interpello preventivo e ritenuto pertanto di dover dichiararenon luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese tra leparti anche alla luce del riscontro fornito dal titolare del trattamento edella peculiarità della vicenda;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei datipersonali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generaleai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO ILGARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) dichiara compensate le spese tra le parti.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011,avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autoritàgiudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogoove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine ditrenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero disessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

Roma, 5 aprile 2012

Il presidente
Pizzetti

Il relatore
Fortunato

Il segretario generale
De Paoli