| Garante per la protezione     dei dati personali PROVVEDIMENTO DEL 5APRILE 2012 Registro dei provvedimenti n. 128 del 5aprile 2012 IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti,presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. MauroPaissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele DePaoli, segretario generale; VISTO il ricorso al Garante, presentato il 29 dicembre 2011 nei confrontidi Experian Information Services S.p.A., con il quale XY, rappresentata edifesa dall'avv. Alessandro Altieri, ha chiesto la cancellazione dei datipersonali che la riguardano ove associati al fallimento di una società di cuiera stata socia illimitatamente responsabile ma di cui aveva ceduto tutte lequote oltre un anno prima del fallimento, dichiarato il 12/11/2003; ciò, tenutoconto che, essendo la dichiarazione del fallimento risalente a più di 8 annifa, la relativa informazione pregiudizievole, a parere della ricorrente, nonrifletterebbe più "per difetto di attualità, il grado di affidabilitàdel nominativo a cui viene associato"; rilevato che la ricorrente haaltresì sottolineato che "la riforma del diritto fallimentare, che hadisposto l'abrogazione del registro dei falliti e dell'istituto dellariabilitazione, ha comportato per tutti gli iscritti nel pubblico registro deifalliti una riabilitazione ex lege"; rilevato infine che laricorrente ha chiesto di porre a carico della controparte le spese sostenuteper il procedimento; vista la successiva nota difensiva inviata dallaricorrente nel corso del procedimento in cui ha ribadito le proprie ragioni; VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 4gennaio 2012 con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149, comma 1, delCodice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro allerichieste dell'interessata, nonché la nota del 27 febbraio 2012 con la qualequesta Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorsoai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice; VISTA la nota inviata in data 23 gennaio 2012 con la quale laresistente ha dichiarato, "senza che ciò comporti riconoscimentoalcuno", che, allo stato, "nelle banche dati di titolarità dellascrivente non sussistono dati della ricorrente associati al fallimento"della società in questione; RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso aisensi dell'art. 149, comma 2, del Codice, avendo la resistente attestato, condichiarazione della cui veridicità l'autore risponde anche ai sensi dell'art.168 del Codice ("Falsità nella dichiarazione e dichiarazioni alGarante"), di non detenere nelle proprie banche dati le informazioni inquestione; RILEVATO che sussistono giusti motivi per compensare le spese delprocedimento tra le parti in ragione della peculiarità della vicenda esaminata; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei datipersonali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generaleai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti; TUTTO CIŅ PREMESSO ILGARANTE: a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso; b) dichiara compensate le spese tra le parti. Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011,avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autoritàgiudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogoove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine ditrenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero disessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero. Roma, 5 aprile 2012
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