Garante per la protezione
    dei dati personali


PROVVEDIMENTO DEL 5APRILE 2012

Registro dei provvedimenti
n. 131 del 5aprile 2012

IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente,del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e deldott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretariogenerale;

VISTO il ricorso presentato nei confronti di Edizioni del Roma s. c. ar. l., in qualità di editore del quotidiano "Roma", con il quale XY(rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Esposito), nel ribadire la richiestagià avanzata con interpello preventivo con riferimento ad un articolopubblicato il KK dal titolo "WW" (quest'ultimo, ex XX e fratellodel ricorrente) – nel quale, nel dare notizia della revoca di numerosicontratti di consulenza stipulati dall'Agenzia per il lavoro e l'istruzione trail 2009 e il 2010, si rendeva noto anche che una di dette consulenti aspettava "unfiglio dal fratello dell'ex XX – ha chiesto di conoscerel'origine dei dati che lo riguardano contenuti nell'articolo, finalità, modalitàe logica del trattamento, gli estremi identificativi di titolare eresponsabile, se designato, nonché l'ambito di comunicazione dei dati; rilevatoche il ricorrente ha chiesto altresì la cancellazione e il blocco dei datipersonali in questione, ritenendoli trattati in violazione di legge in quanto "avulsida qualsiasi relazione con i fatti giornalistici" narrati ed eccedentirispetto al legittimo esercizio del diritto di cronaca; rilevato che ilricorrente ha chiesto altresì di porre a carico delle controparti le spesesostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 30dicembre 2011 con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 del Codice,ha invitato la resistente a fornire riscontro alle richieste dell'interessato,nonché la nota del 17 febbraio 2012 con la quale questa Autorità ha disposto laproroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma7, del Codice, e il verbale dell'audizione del 31 gennaio 2012;

VISTA la nota inviata il 26 gennaio 2012 e le dichiarazioni rese averbale nel corso dell'audizione nonché la memoria del 23 marzo 2012, con cuila resistente, nell'illustrare la vicenda nell'ambito della quale si inserival'articolo a suo tempo pubblicato e nel fornire indicazioni in ordine allerichieste avanzate ai sensi dell'art. 7, comma 2, del Codice, ha sottolineatol'interesse pubblico della notizia a suo tempo pubblicata, "facenteriferimento ad un'inchiesta amministrativa e della magistratura che ha portatoall'annullamento del contratto di consulenza" assegnato alla compagnadel ricorrente; rilevato che parte resistente ha comunicato che l'acquisizionedella notizia sullo stato di gravidanza è "opera del redattoredell'articolo", che l'ha "reperita durante la sua attività diinchiesta", e ha rappresentato che la relazione del ricorrente erafatto "conosciuto sia negli ambienti professionali che politici con iquali la coppia si relazionava nel quotidiano svolgimento delle reciprocheprofessioni" e che "lo stato di gravidanza della (Š) almomento della pubblicazione dell'articolo era molto evidente", tantoche la figlia è poi nata "solo dopo 61 giorni";

VISTA la nota datata 12 febbraio 2012 con la quale il ricorrente haeccepito l'inammissibilità del riscontro fornito da controparte per difetto diprocura da parte della persona che ha sottoscritto lo stesso e ha comunqueribadito le proprie richieste, contestando le dichiarazioni rese da contropartein ordine alla notorietà della propria relazione e della "paternitàdella nascitura";

RILEVATO che il Codice, al fine di contemperare i diritti dellapersona (in particolare quello alla riservatezza) con il dirittoall'informazione e con la libertà di stampa (cfr. artt. 136 e s.),prevede specifiche garanzie nel caso di trattamenti di dati personalieffettuati a fini giornalistici; rilevato infatti che, in virtù degli artt. 136e 137, comma 3, del predetto Codice, nonché delle disposizioni contenute nelcodice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'eserciziodell'attività giornalistica (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3agosto 1998 e ora riportato nell'allegato A al medesimo Codice), talitrattamenti possono essere effettuati anche senza il consenso dell'interessatosempre che si svolgano nel rispetto del principio dell'essenzialitàdell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico (cfr. artt. 5 e 6 delpredetto codice di deontologia);

RILEVATO che, nel caso di specie, sussiste un interesse pubblico allaconoscenza della vicenda relativa all'annullamento di numerosi contrattisottoscritti da un ente pubblico e di informazioni in ordine ai soggetti con iquali gli stessi erano stati stipulati e rilevato quindi che, nel caso dispecie, non può considerarsi complessivamente eccedente il trattamento dei datipersonali del ricorrente, seppure relativi ai rapporti personalidell'interessato, effettuato nell'ambito del legittimo esercizio del diritto dicritica e di cronaca alla luce del legame (non contestato) dello stesso con unadelle consulenti di cui all'articolo e del suo grado di parentela con ilpolitico cui il medesimo articolo faceva riferimento;

RITENUTO quindi di dover dichiarare infondata la richiesta dicancellazione e blocco dei dati trattati;

RILEVATO che la resistente ha fornito, nel corso del procedimento, unsufficiente riscontro alle richieste ai sensi dell'art. 7, comma 2, del Codice,anche in ordine all'origine dei dati, tenuto anche conto delle norme poste atutela del segreto professionale del giornalista (che l'art. 138 del Codicelascia impregiudicate limitatamente alla fonte della notizia); ritenutopertanto di dover dichiarare, ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice, nonluogo a provvedere sul ricorso in ordine a tali richieste;

RILEVATO che la presente decisione lascia impregiudicata la possibilitàper il ricorrente di tutelare, ove del caso, nelle sedi competenti, i propridiritti con riferimento ad eventuali profili non di competenza di questaAutorità;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese tra leparti in considerazione della parziale infondatezza dello stesso e delriscontro comunque fornito dalla resistente;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei datipersonali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generaleai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO ILGARANTE:

a) dichiara infondata la richiesta di cancellazione e blocco deidati;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine allerestanti richieste;

c) dichiara compensate le spese tra le parti.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011,avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autoritàgiudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogoove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine ditrenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero disessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

Roma, 5 aprile 2012

Il presidente
Pizzetti

Il relatore
Chiaravalloti

Il segretario generale
De Paoli