Garante per la protezione
    dei dati personali


PROVVEDIMENTO DEL 5APRILE 2012

Registro dei provvedimenti
n. 133 del 5aprile 2012

IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti,presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. MauroPaissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele DePaoli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante l'8 febbraio 2012 nei confrontidi Banca Regionale Europea S.p.A. con il quale Franco Grillo (rappresentato edifeso dagli avv.ti Simonetta Verlingieri e Costanzo Di Pietro), nel ribadirel'istanza già formulata in sede di interpello preventivo ex artt. 7 e 8 delCodice in materia di protezione dei dati personali (d. lgs. 30 giugno 2003, n.196), ha chiesto, ritenendo inidoneo il riscontro ricevuto, di ottenere lacomunicazione in forma intellegibile dei dati personali che lo riguardanoriferiti ad un rapporto di conto corrente bancario intercorrente con ilpredetto istituto di credito, con specifico riferimento  ad alcuneinformazioni relative a periodi espressamente indicati; rilevato che ilricorrente ha chiesto altresì di porre a carico della controparte le spesesostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 13febbraio 2012, con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 del Codice,ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alla richiesta delricorrente;

VISTA la nota pervenuta via fax il 29 febbraio 2012, con la quale labanca resistente ha evidenziato di aver comunicato al ricorrente i daticontenuti nella documentazione richiesta ad eccezione di quelli contenuti inestratti conto e riassunti a scalare per le cui copie ritiene necessario ilpagamento "delle spese di viva copia";

VISTA la nota del 5 marzo 2012 e la successiva memoria del 3 aprile2012 con le quali il ricorrente ha dichiarato di non aver ricevuto i dati inquestione e ha insistito nelle richieste formulate;

VISTA la nota del 23 marzo 2012 con la quale l'istituto di creditoresistente, a integrazione e modifica di quanto comunicato in precedenza, hafornito al ricorrente i dati personali relativi al conto corrente ancoratrattati, precisando di non detenere i dati relativi al periodo 1997 –2000, "essendo nel frattempo maturata la prescrizione decennale di cuiall'art. 2946 c.c. e tenuto anche conto del disposto dell'art. 2220relativamente all'obbligo di conservazione delle scritture";

RILEVATO che occorre, preliminarmente, ribadire la distinzione,delineata dall'Autorità (vedi art. 5.2 delle "Linee guida pertrattamenti dati relativi a rapporto banca-clientela" del 25 ottobre2007 pubblicato su G.U. n. 273 del 23 novembre 2007) tra la richiesta diaccesso a documenti contenenti dati bancari effettuata ai sensi dell'art. 119del Testo unico bancario e la richiesta, avanzata ai sensi dell'art. 7 delCodice, volta ad ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei datipersonali riferiti all'interessato contenuti nei medesimi documenti; conriferimento a quest'ultima richiesta l'art. 10 del Codice prevede che i datisiano estratti a cura del responsabile o degli incaricati e comunicatiall'interessato anche oralmente, ovvero offerti in visione mediante strumentielettronici, o, se vi è specifica richiesta, comunicati mediante trasposizionedei medesimi su supporto cartaceo o informatico;

RILEVATO che, nel caso di specie, risulta applicabile la disciplina inmateria di protezione dei dati personali avendo l'interessato chiesto, tramitel'interpello preventivo, la comunicazione di dati personali che lo riguardanocontenuti in alcuni documenti detenuti dalla banca; considerato altresì che ildiritto di ottenere tali dati, così come disciplinato ai sensi dell'art. 7 delCodice, deve essere garantito gratuitamente e non può essere condizionato, perquanto attiene alle modalità di esercizio, a quanto statuito, ad altri fini,dal Testo unico in materia bancaria (d.lg. 1° settembre 1993, n. 385) inriferimento al distinto diritto del cliente di ottenere copia di interi atti edocumenti bancari contenenti o meno dati personali;

RILEVATO che l'istituto di credito resistente ha fornito, nel corsodel procedimento, riscontro alla richiesta formulata dal ricorrente,comunicandogli i dati personali detenuti e ritenuto pertanto, alla luce di ciò,di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149,comma 2, del Codice;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misuraforfettaria dell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per iricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l'ammontare delle spesee dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico diBanca regionale europea S.p.A., nella misura di euro 300, compensandone laresidua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei datipersonali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generaleai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIŅ PREMESSO ILGARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l'ammontaredelle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di300 euro, a carico di Banca Regionale Europea S.p.A., la quale dovrà liquidarlidirettamente a favore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzionedelle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011,avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autoritàgiudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogoove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine ditrenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero disessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

Roma, 5 aprile 2012

Il presidente
Pizzetti

Il relatore
Fortunato

Il segretario generale
De Paoli