| Garante per la protezione     dei dati personali PROVVEDIMENTO DEL 12APRILE 2012 Registro dei provvedimenti n. 140 del 12aprile 2012 IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti,presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. MauroPaissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele DePaoli, segretario generale; VISTO il ricorso, pervenuto al Garante il 2 febbraio 2012, propostonei confronti di Inter Partner Assistance S.A., con cui XY, in qualità digenitore esercente la potestà sul figlio minore KW, rappresentata e difesadagli avv.ti Luigi Renzulli e Matteo Renzulli, a seguito di un infortuniooccorso al figlio minore all'interno dei locali di un istituto scolastico, haribadito la richiesta, previamente avanzata ai sensi dell'art. 7 del d.lg. 30giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), voltaa ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali relativial minore, contenuti nella perizia medico-legale redatta dal professionistaincaricato dalla compagnia di assicurazioni, ivi comprese "levalutazioni e le quantificazioni delle lesioni patite" dal minoremedesimo; rilevato che la ricorrente ha chiesto di porre a carico dellacontroparte le spese sostenute per il procedimento; VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota dell'8febbraio 2012 con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 del Codice,ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richiestedell'interessata, nonché l'ulteriore nota del 28 marzo 2012, con cui, ai sensidell'art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per ladecisione sul ricorso; VISTA la nota pervenuta via fax il 29 marzo 2012, con la quale iltitolare del trattamento, nel fornire alcune indicazioni sulle modalità diriscontro all'interpello preventivo da parte della società incaricata dellagestione della liquidazione del danno, ha comunicato di avere trasmessoall'interessata copia della perizia medica richiesta; VISTE le note pervenute via e-mail il 29 e il 31 marzo 2012 con lequali la ricorrente, nel sottolineare la tardività del riscontro ottenuto, haribadito la richiesta di condanna della controparte alle spese del procedimento; RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, aisensi dell'art. 149, comma 2, del Codice, avendo il titolare del trattamentofornito un adeguato riscontro alla richiesta di accesso dell'interessata,seppure solo nel corso del procedimento; VISTA la documentazione in atti; VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misuraforfettaria dell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per iricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l'ammontare delle spesee dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico diInter Partner Assistance S.A. in ragione del mancato riscontro all'interpellopreventivo, nella misura di euro 300, compensandone la residua parte per giusticoncorrenti motivi; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei datipersonali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generaleai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATORE il prof. Francesco Pizzetti; TUTTO CIO' PREMESSO ILGARANTE: a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso; b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l'ammontaredelle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di300 euro, a carico di Inter Partner Assistance S.A., la quale dovrà liquidarlidirettamente a favore della ricorrente; compensa tra le parti la residuaporzione delle spese. Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011,avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autoritàgiudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogoove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine ditrenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero disessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero. Roma, 12 aprile 2012
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