Garante per la protezione
    dei dati personali


PROVVEDIMENTO DEL 17APRILE 2012

Registro dei provvedimenti
n. 147 del 17aprile 2012

IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti,presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. MauroPaissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele DePaoli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante il 17 gennaio 2012 dall'avv. XY(ex dipendente dell'Inpdai) nei confronti dell'Inps-Istituto nazionale dellaprevidenza sociale (subentrato nei rapporti attivi e passivi del discioltoInpdai a decorrere dal 1° gennaio 2003), con il quale l'interessato ha ribaditola richiesta (a cui aveva ricevuto un riscontro ritenuto inidoneo), formulataai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei datipersonali (d.lg. n. 196/2003), volta a conoscere l'origine dei dati che loriguardano contenuti nel proprio fascicolo personale (con specifico riferimentoai dati relativi al proprio "atto di dimissioni (Š) datato 1990";ciò in relazione "a quanto reiteratamente affermato dall'INPS, che hasempre negato la presenza nel fascicolo (Š) di dette dimissioni" nelleprecedenti controversie giudiziarie instaurate dal ricorrente relative, anche,alla richiesta di riassunzione in servizio, nonché nell'ambito di altriprocedimenti su ricorsi proposti dallo stesso dinanzi a questa Autorità neglianni 2006-2007; rilevato che il ricorrente, ad integrazione del ricorso, haribadito la predetta richiesta con nota datata 9 febbraio 2012, sostenendoaltresì di essere "favorevole ad accogliere le eventuali proposteconciliative che venissero avanzate dall'INPS, qualora si tenesse conto della (Š)disagevole condizione di ex dipendente (Š), con prospettive alquantoinquietanti per il futuro (Š) dello stesso";

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 30gennaio 2012 con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 del Codice, hainvitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richiestedell'interessato, nonché l'ulteriore nota del 12 marzo 2012 con cui, ai sensidell'art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per ladecisione sul ricorso;

VISTA la nota anticipata via fax il 20 febbraio 2012 con la quale iltitolare del trattamento ha sostenuto di aver già espresso la posizionedell'Istituto "nelle sedi giudiziarie e nei vari gradi di giudizio incui il predetto avvocato è risultato soccombente", nonché di aver giàcomunicato con nota del 25 novembre 2011 che "nel fascicolo personaledell'interessato, così come pervenuto (Š) dall'ex INPDAI, non risulta presentealcun atto relativo alle dimissioni dello stesso dall'Avvocatura del predettoente, relativamente all'anno 1990";

VISTE le note datate 20 febbraio 2012 e 28 febbraio 2012, con le qualiil ricorrente ha ribadito le proprie richieste, contestando la reiterataaffermazione da parte dell'ente resistente in ordine all'assenza di "alcunatto relativo alle dimissioni" nel fascicolo personaledell'interessato;

RILEVATO che il diritto di accesso ai dati personali di cui all'art. 7del Codice consente all'interessato di accedere solo ai dati personalieffettivamente detenuti dal titolare del trattamento il quale li deve mettere adisposizione nelle forme e nei modi di cui all'art. 10 del Codice; rilevato cheil medesimo art. 10 non consente invece di richiedere al titolare deltrattamento la creazione di documenti inesistenti -o non più esistenti- neipropri archivi o la loro aggregazione innovativa secondo modalità prospettatedall'interessato;

RITENUTO pertanto di dover dichiarare non luogo a provvedere sulricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice, alla luce dei riscontriforniti dall'Istituto resistente che, nel corso del procedimento, ha integratoi riscontri forniti in precedenza e ha dichiarato (con attestazione della cuiveridicità l'autore risponde anche ai sensi dell'art. 168 del Codice"Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di nondetenere dati personali del ricorrente relativi all'atto di dimissioni inquestione, ulteriori rispetto al documento già conservato nel fascicolopersonale dello stesso;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei datipersonali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generaleai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO ILGARANTE

dichiara non luogo a provvedere sul ricorso.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011,avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autoritàgiudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogoove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine ditrenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero disessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

Roma, 17 aprile 2012

Il presidente
Pizzetti

Il relatore
Chiaravalloti

Il segretario generale
De Paoli