| Garante per la protezione     dei dati personali PROVVEDIMENTO DEL 17APRILE 2012 Registro dei provvedimenti n. 150 del 17aprile 2012 IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti,presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. MauroPaissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele DePaoli, segretario generale; VISTO il ricorso regolarizzato in data 27 gennaio 2012 proposto neiconfronti di XY S.p.A., rappresentata e difesa dall'avv. Mario Zenga, conla quale KW, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Marra, ha lamentato diessere stato "oggetto di un'attività di indagine" da partedella predetta società (con la quale "non ha attualmente, né ha avutoin passato, rapporti di alcun genere"), ed in particolare, che nonmeglio precisate "verifiche indirette" avrebbero appurato lapresenza sua e della sua famiglia in un podere in Toscana di proprietà dellapredetta società (come risulterebbe da una lettera raccomandata inviata da XYS.p.A. in data 20 luglio 2011 all'allora occupante del podere), nonché cheun'autovettura di sua proprietà (oltre ad un'altra di proprietà della società HHs.r.l. di cui è amministratore unico), nel maggio 2011, sarebbero state"oggetto di riprese fotografiche mentre si trovavano parcheggiateall'interno del cortile di un immobile sito in (Š) Milano", (immaginipoi allegate al verbale del Consiglio di amministrazione del 13 maggio 2011della predetta XY S.p.A.); rilevato che il ricorrente ha pertanto chiesto diavere conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano e di ottenerela loro comunicazione in forma intellegibile, di conoscerne l'origine, lemodalità, le finalità e la logica del loro trattamento nonché gli estremiidentificativi del titolare e del responsabile eventualmente designato;rilevato che l'interessato ha inoltre chiesto la cancellazione dei dati che loriguardano, opponendosi ad ogni ulteriore trattamento degli stessi; rilevatoche il ricorrente ha chiesto di porre a carico della controparte le spesesostenute per il procedimento; VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 7febbraio 2012 con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149, comma 1,del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro allerichieste dell'interessato, nonché la successiva nota del 22 marzo 2012 con laquale è stata disposta, ai sensi dell'art. 149, comma 7, la proroga del termineper la decisione sul ricorso; VISTA la memoria pervenuta via fax il 24 febbraio 2012 con la quale lasocietà resistente, nel fornire la propria rappresentazione della vicenda, haaffermato che per quanto riguarda le fotografie delle autovetture inquestione "occupanti posti auto in giardino", se ne famenzione nel verbale del C.d.A. della resistente laddove è riportato, senzaalcun riferimento a targhe o a nominativi, che "un consiglieredelegato, dott. (Š), riscontrata la presenza in loco di tre autovetture nonriferibili ad automezzi di proprietà di XY S.p.A., ha scattato lefotografie riservandosi di contestare l'occupazione sine titulo degli spazi aiproprietari delle medesime", aggiungendo altresì che "altermine della discussione sul punto, il C.d.A. ha deliberato di non assumerealcuna iniziativa in merito, né le fotografie sono state allegate alverbale"; le stesse foto, infatti, "non sono presenti negliarchivi sociali, in quanto distrutte e/o comunque eliminate", e "nonvi è stata alcuna indagine né sulle targhe né, di conseguenza, a carico delricorrente"; nella medesima nota la società resistente ha altresìchiarito di non aver effettuato alcuna attività di verifica nei confronti delricorrente, bensì - come emerge dalla stessa missiva inviata in data 20 luglio2011 al soggetto occupante senza titolo il podere in questione di proprietàdella società - di aver semplicemente appreso il nominativo del ricorrente nelcorso di una telefonata intercorsa in data 7 luglio 2011 con "unnon ben precisato personale di servizio" il quale "avrebbedichiarato che in quel momento il dott. (Š) non era presente nella tenuta,indicando piuttosto la presenza del ricorrente, menzionato esclusivamente conil nome e il cognome"; infine, nel precisare che tale telefonata eradiretta ad accertare la presenza nel podere dell'occupante abusivo neiconfronti del quale la resistente ha in seguito promosso giudizio, quest'ultimaha comunque ribadito di non detenere alcun altro dato personale del ricorrentetranne il nome ed il cognome così come riportati nella missiva in questione; VISTA la memoria pervenuta via fax il 28 febbraio 2012 con la quale ilricorrente, nel ribadire integralmente le proprie istanze, ha rilevato "palesicontraddizioni" tra quanto sostenuto dalla controparte nella memoriadel 24 febbraio 2012 e quanto invece risulta nel verbale del C.d.A. del 13maggio 2011; in particolare, il ricorrente ritiene che copia delle fotografiedelle autovetture siano state depositate presso la sede della resistente e chedette fotografie dovessero necessariamente ritrarre anche "i numeri ditarga delle stesse, perché altrimenti sarebbe risultato privo di senso l'invitodel Consigliere acché si verificasse, attraverso l'ausilio del PRA, l'effettivaproprietà delle medesime"; inoltre, il ricorrente, in ordineall'attività di indagine che la resistente nega di aver mai svolto nei propriconfronti, ha eccepito che la resistente nulla avrebbe detto circa eventuali "verifiche,indirette, (Š) che verranno confermate anche dalla Forze dell'Ordine"di cui si fa cenno nella missiva del 20 luglio in questione; VISTA la memoria inviata in data 9 marzo 2012 con la quale laresistente ha ribadito quanto già espresso in ordine alle fotografie scattatealle autovetture in questione le quali non sono state depositate presso la sededella società, "né allegate al verbale ed anzi eliminateimmediatamente", confermando altresì di non detenere altri dati delricorrente (oltre al nome ed al cognome appresi nel corso della telefonata del7 luglio 2011) e di non avere comunque interesse a tali dati non avendo promossoalcun giudizio nei confronti del ricorrente; VISTA la memoria inviata in data 10 aprile 2012 e la memoria inviatail 13 aprile 2012 con le quali le parti hanno ribadito le argomentazioniespresse nei precedenti scritti difensivi; RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, aisensi dell'art. 149, comma 2, del Codice, avendo il titolare del trattamentofornito nel corso del procedimento, ad integrazione di quanto già comunicato alricorrente in risposta all'interpello preventivo, un sufficiente riscontro inordine alle richieste oggetto di ricorso; in particolare, la resistente hadichiarato, con attestazione della cui veridicità l'autore risponde ai sensidell'art. 168 del Codice ("Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni alGarante"), di aver distrutto le copie delle fotografie scattate alleautovetture in questione (di cui peraltro solo una intestata all'interessatoquale persona fisica) e di non detenere ulteriori dati del ricorrente oltre alnome e cognome (peraltro appresi nel corso della telefonata del 7 luglio 2011svoltasi secondo le modalità sopra descritte) informazioni per le quali non haalcun interesse non avendo promosso alcun giudizio nei confronti delricorrente; RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese tra leparti in ragione dei riscontri forniti sia prima che dopo la presentazione delricorso; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei datipersonali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensidell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato; TUTTO CIÒ PREMESSO ILGARANTE: a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso; b) dichiara compensate le spese tra le parti. Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011,avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autoritàgiudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogoove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine ditrenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero disessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero. Roma, 17 aprile 2012
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