| Garante per la protezione     dei dati personali PROVVEDIMENTO DEL 17APRILE 2012 Registro dei provvedimenti n. 146 del 17 aprile2012 IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti,presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. MauroPaissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele DePaoli, segretario generale; VISTA l'istanza avanzata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice inmateria di protezione dei dati personali (d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196), indata 5 dicembre 2011, con la quale XY ha chiesto a Seconda Università degliStudi di Napoli (presso la quale aveva sostenuto le prove relative ad unconcorso per la copertura di un posto nell'area amministrativa-gestionale) diottenere la rettifica dei dati che la riguardano contenuti nel "provvedimentodirigenziale del 24/10/2011 contenente la graduatoria finale" delcitato concorso, essendo stata "erroneamente indicata quale nata il05/04/1983, anziché 05/04/1973", nonché la pubblicazione dellarettifica stessa; VISTO il ricorso presentato al Garante il 23 gennaio 2012 neiconfronti di Seconda Università degli Studi di Napoli con il quale XY, nonavendo ricevuto riscontro, ha ribadito le richieste già avanzate con interpellopreventivo e ha chiesto anche di porre le spese del procedimento a carico dellacontroparte; VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 1°febbraio 2012 con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149, comma 1 delCodice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro allerichieste dell'interessata, nonché la nota del 12 marzo 2012 con la quale, aisensi dell'art. 149, comma 7, è stata disposta la proroga dei termini delprocedimento; VISTA la nota datata 21 febbraio 2012 con la quale la SecondaUniversità degli Studi di Napoli ha comunicato di aver con "decretodirigenziale n. 547 del 09/12/2011 (Š) provveduto a rettificare la citatagraduatoria limitatamente alla data di nascita (Š)" della ricorrente, nonchédi aver disposto l'affissione del predetto decreto nell'Albo di Ateneo, oltread aver trasmesso lo stesso all'Ufficio relazioni con il pubblicodell'Università; VISTA la memoria datata 27 febbraio 2012 con la quale la ricorrente,nel lamentare la persistenza dei dati errati sul sito web dell'Universitàresistente (www.unina2.it), ha ribadito la propria richiesta direttifica anche in relazione ai dati pubblicati sul citato sito web; VISTAla memoria datata 29 febbraio 2012 con cui la resistente, nel fornire un piùcompiuto riscontro in ordine alle richieste avanzate dalla ricorrente, hacomunicato di aver pubblicato il citato decreto n. 547 anche sul sito internet www.unina2.it; RITENUTO pertanto di dover dichiarare non luogo a provvedere sulricorso, ai sensi dell'art. 149, comma 2 del Codice, in ordine alle richiestedella ricorrente e, in particolare, alla richiesta di rettifica dei datipersonali che la riguardano alla luce dell'idoneo riscontro fornito dallaresistente che, seppure dopo la presentazione del ricorso, ha provveduto a talerettifica e a darne opportuna visibilità; VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misuraforfettaria dell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per iricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l'ammontare delle spesee dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico diSeconda Università degli Studi di Napoli, stante la tardività del riscontro,nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parte per giustimotivi; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei datipersonali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generaleai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATORE il dott. Mauro Paissan; TUTTO CIÒ PREMESSO ILGARANTE a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso; b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l'ammontaredelle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di300 euro, a carico di Seconda Università degli Studi di Napoli, la quale dovràliquidarli direttamente a favore della ricorrente; compensa tra le parti laresidua porzione delle spese. Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011,avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autoritàgiudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogoove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine ditrenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero disessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero. Roma, 17 aprile 2012
|