| Garante per la protezione     dei dati personali PROVVEDIMENTO DELL'11MAGGIO 2012 Registro dei provvedimenti n. 152 dell'11maggio 2012 IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti,presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. MauroPaissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele DePaoli, segretario generale; VISTO il ricorso, pervenuto al Garante l'8 febbraio 2012, proposto neiconfronti di Assicurazioni Generali S.p.A., di Generali Business SolutionsS.p.A., e del dott. Carlo Angioni, con cui XY, rappresentata e difesa dall'avv.Gemma Suraci, a seguito di un infortunio occorsole mentre si recava al lavoro,ha ribadito la richiesta, previamente avanzata ai sensi dell'art. 7 del d.lg.30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali),volta a ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali chela riguardano, contenuti nella perizia medico-legale redatta dal dott. CarloAngioni, medico fiduciario incaricato dalla compagnia di assicurazioni;rilevato che la ricorrente ha chiesto di porre a carico delle controparti lespese sostenute per il procedimento; VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 13febbraio 2012 con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 del Codice,ha invitato le parti a fornire riscontro alle richieste dell'interessata, nonchée;l'ulteriore nota del 29 marzo 2012, con cui, ai sensi dell'art. 149, comma 7,del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso; VISTA la nota pervenuta via fax il 27 febbraio 2012, con la qualeAssicurazioni Generali S.p.A. ha comunicato di avere trasmesso all'interessatacopia della perizia medico-legale richiesta, "nonchée; copia del pareremedico redatto dallo specialista radiologo Dott. Pier Francesco Nardis"; VISTA la nota inviata in data 16 marzo 2012 con la quale il dott.Carlo Angioni ha comunicato di aver trasmesso alla ricorrente, "dopo consultazionecon la compagnia (Š) copia della relazione (Š) effettuata sulla Sig.ra XY perconto della Compagnia GBS-Generali"; VISTA la comunicazione inviata via e.mail in data 15 marzo 2012 con laquale Assicurazioni Generali S.p.A. ha dichiarato che il riscontro del 20febbraio 2012 "è stato trasmesso anche per conto di General BusinessSolutions S.c.p.A., società del Gruppo GENERALI cui è stata demandata laliquidazione dei sinistri di Assicurazioni Generali S.p.A."; VISTA la nota pervenuta il 10 aprile 2012 con la quale la ricorrente,nel sottolineare la tardività del riscontro ottenuto, ha ribadito la richiestadi condanna delle controparti alle spese del procedimento; RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, aisensi dell'art. 149, comma 2, del Codice, avendo i titolari del trattamentofornito un sufficiente riscontro alla richiesta di accesso dell'interessata,seppure solo nel corso del procedimento; VISTA la documentazione in atti; VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misuraforfettaria dell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per iricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l'ammontare delle spesee dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto, in ragione delmancato riscontro all'interpello preventivo, di porli a carico di AssicurazioniGenerali S.p.A. nella misura di euro 300, e del dott. Carlo Angioni, nellamisura di 100 euro, compensandone la residua parte per giusti concorrentimotivi; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei datipersonali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generaleai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti; TUTTO CIÒ PREMESSO ILGARANTE: a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso; b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l'ammontaredelle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di300 euro, a carico di Assicurazioni Generali S.p.A., e di 100 euro a carico deldott. Carlo Angioni, i quali dovranno liquidarli direttamente a favore dellaricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese. Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011,avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autoritàgiudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogoove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine ditrenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero disessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero. Roma, 11 maggio 2012
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