| Garante per la protezione     dei dati personali PROVVEDIMENTO DELL'11MAGGIO 2012 Registro dei provvedimenti n. 154 dell'11maggio 2012 IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti,presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. MauroPaissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele DePaoli, segretario generale; VISTO il ricorso presentato il 12 febbraio 2012 da XY nei confronti diMauro Fregnani, rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Mosella, in qualità dititolare del sito internet "pentaxiani.it", con il quale ilricorrente in relazione alla presenza, in un forum disponibile sulpredetto sito, di dati che lo riguardano – tra i quali lo pseudonimo concui lo stesso sarebbe noto "anche in ambito lavorativo" –contenuti in messaggi dallo stesso originariamente postati, ma poi"quotati da altri utenti", ha ribadito la richiesta già avanzataai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice, volta ad ottenere la cancellazione deglistessi, ritenendoli pubblicati in assenza di suo consenso; rilevato che ilricorrente ha chiesto di porre a carico della controparte le spese sostenuteper il procedimento; VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 20febbraio 2012, con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 del Codice,ha invitato la resistente a fornire riscontro alle richieste dell'interessato,nonchée; la nota del 10 aprile 2012, con la quale questa Autorità ha disposto laproroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma7 del Codice; VISTE la nota inviata l'8 marzo e la memoria datata 10 marzo 2012 conle quali il resistente, nell'illustrare le modalità di funzionamento del forum,ha precisato di aver provveduto alla "cancellazione definitivadell'utenza registrata a nome del sig. XY e, con essa, dei datiraccolti all'epoca della sua registrazione già a seguito della richiesta daquesti avanzata; rilevato che, in ordine al trattamento del dato relativo al"nickname" del ricorrente contenuto in alcuni "quote",ovvero nelle "citazioni che un iscritto fa, inserendo nel suo messaggioquello di un'altra persona al fine di articolare una risposta o approfondirealcuni aspetti", il resistente ha contestato l'univoca riconducibilitàdello stesso al ricorrente, non avendo a suo avviso quest'ultimo dimostrato "inequivocabilmenteche il nome d'arte o pseudonimo abbia acquistato la stessa importanza del suonome civile a seguito di un uso pubblico, prolungato e costante nel tempo";rilevato che il resistente ha comunicato di aver comunque "cancellato itre messaggi scritti da altri utenti" di cui al ricorso; VISTA la memoria del 1° aprile 2012 con la quale il ricorrente, nelribadire che il proprio "nickname corrisponde anche al (Š) nome d'arteo pseudonimo usato, oltre che in molti altri forum e social network, anchenella vita reale e sul lavoro" e che lo stesso è, per tale ragione, asée; riconducibile "anche al di fuori del forum di cui è titolare il sig.Fregnani", ha preso atto dell'avvenuta cancellazione dei"quote" contenuti nel forum e ha ribadito la richiesta relativa allespese; RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, aisensi dell'art. 149, secondo comma, del Codice, avendo il titolare deltrattamento ritenuto di aderire alla richiesta del ricorrente, cancellando lecitazioni di alcuni messaggi dallo stesso postati sul forum all'epoca della suapartecipazione allo stesso; VISTA la documentazione in atti; RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti lespese del procedimento in ragione della specificità e novità della vicenda inquestione; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei datipersonali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generaleai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATORE il dott. Mauro Paissan; TUTTO CIÒ PREMESSO ILGARANTE: a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso; b) dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento. Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011,avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autoritàgiudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogoove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine ditrenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero disessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero. Roma, 11 maggio 2012
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