| Garante per la protezione     dei dati personali PROVVEDIMENTO DELL'11MAGGIO 2012 Registro dei provvedimenti n. 155 dell'11maggio 2012 IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti,presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. MauroPaissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele DePaoli, segretario generale; VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 26 marzo 2012, presentato neiconfronti di Banco di Napoli S.p.A., con il quale Maria Luisa De Bellis(rappresentata e difesa dall'avv. Marco Ronco), in qualità di erede del padredefunto, deceduto in data 6 novembre 2011, ha ribadito le istanze già avanzateai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei datipersonali (d.lg. del 30 giugno 2003 n. 196) volte a ottenere la comunicazionein forma intelligibile dei dati personali del de cuius riferiti ai rapportibancari intrattenuti dal medesimo con il predetto istituto di credito, conparticolare riferimento "alla movimentazione, relativa agli ultimidieci anni, dei conti correnti, dei conti deposito titoli e dei contrattirelativi a strumenti finanziari al medesimo intestati"; la ricorrenteha chiesto, altresì, la liquidazione in proprio favore delle spese sostenuteper il procedimento; VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 28marzo 2012 con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149, comma 1, delCodice, ha invitato la resistente a fornire riscontro alle richiestedell'interessata; VISTA la nota datata 19 aprile 2012 con la quale Intesa San Paolo S.p.a.,in nome e per conto di Banco di Napoli S.p.a., ha affermato di avere fornitoriscontro alle istanze della ricorrente in data 10 aprile 2012 mediante invioalla stessa di un "plico di circa 600 pagine di documentazione",precisando altresì che il ritardo è stato "causato in un primo tempodall'erronea considerazione delle istanze come appartenenti ad una fattispeciediversa da quella richiesta ed in seguito dalla notevole mole di dati richiestie laboriosità della loro estrazione"; RILEVATO che l'istituto di credito resistente ha fornito, nel corsodel procedimento, riscontro alla richiesta formulata dalla ricorrente,comunicandole i dati personali detenuti e ritenuto pertanto, alla luce di ciò,di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149,comma 2, del Codice; VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misuraforfettaria dell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per iricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l'ammontare delle spesee dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500,di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenticonnessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli acarico di Banco di Napoli S.p.A., nella misura di euro 300, previacompensazione della residua parte, in ragione del mancato tempestivo riscontroalle richieste della ricorrente; VISTA la documentazione in atti; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei datipersonali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generaleai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATORE il prof. Francesco Pizzetti; TUTTO CIŅ PREMESSO ILGARANTE: a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso; b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l'ammontaredelle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di300 euro, a carico di Banco di Napoli S.p.A., il quale dovrà liquidarlidirettamente a favore della ricorrente; compensa tra le parti la residuaporzione delle spese. Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011,avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autoritàgiudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogoove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine ditrenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero disessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero. Roma, 11 maggio 2012
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