| Garante per la protezione     dei dati personali PROVVEDIMENTO DEL 18MAGGIO 2012 Registro dei provvedimenti n. 162 del 18maggio 2012 IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti,presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. MauroPaissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele DePaoli, segretario generale; VISTA l'istanza ex artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione deidati personali inviata il 16 gennaio 2012 a Telecom Italia S.p.A. con la qualeGabriele Ercolani, già intestatario di alcune utenze di telefonia mobile oradisattivate, rispetto alle quali continua a ricevere richieste di pagamentoritenute erronee, ha chiesto la comunicazione in forma intelligibile dei datipersonali che lo riguardano; VISTO il ricorso, pervenuto al Garante il 27 febbraio 2012, presentatoda Gabriele Ercolani (rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Milandri) neiconfronti di Telecom Italia S.p.A, con il quale il ricorrente, nel rilevarel'assenza di riscontro da parte della predetta società, ha ribadito la propriarichiesta, indicando espressamente i dati personali oggetto della richiesta, eha chiesto di porre a carico della resistente le spese del procedimento; VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 29febbraio 2012 con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 del Codice,ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richiestedell'interessato, nonchée; la nota del 6 aprile 2012 con la quale è statadisposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell'art.149, comma 7 del Codice; VISTA la nota anticipata via fax il 16 marzo 2012 con la quale TelecomItalia S.p.A. ha riscontrato la richiesta del ricorrente, indicando tra l'altroi dati relativi alle linee e ai servizi attivati nel tempo a nome delricorrente; VISTA la nota inviata il 24 marzo 2012 con la quale il ricorrente hachiesto ulteriori informazioni rispetto ad alcune sim dallo stesso detenute; VISTA la nota del 30 marzo con la quale la resistente ha fornito gliulteriori dati richiesti; VISTO l'ulteriore scambio di comunicazioni elettroniche tra le parti,concernente altri elementi relativi ai rapporti contrattuali intercorsi tra lestesse; VISTA la nota inviata via mail il 27 aprile 2012 con la quale ilricorrente si è dichiarato soddisfatto del riscontro fornito dalla contropartee ha insistito sulla richiesta relativa alle spese del procedimento; RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso aisensi dell'art. 149, comma 2, del Codice avendo il titolare del trattamentofornito un sufficiente riscontro alle richieste dell'interessato, seppure solodopo la presentazione del ricorso, fornendo allo stesso le informazionirichieste; VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misuraforfettaria dell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per iricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l'ammontare delle spesee dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenticonnessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli acarico della società resistente nella misura di euro 300, previa compensazionedella residua parte per giusti motivi in considerazione del riscontro fornitoall'interessato, seppure solo dopo la presentazione del ricorso; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei datipersonali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generaleai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATORE il prof. Francesco Pizzetti; TUTTO CIŅ PREMESSO ILGARANTE: a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso; b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l'ammontaredelle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 300 euro,previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di TelecomItalia S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente. Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011,avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autoritàgiudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogoove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine ditrenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero disessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero. Roma, 18 maggio 2012
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