| Garante per la protezione     dei dati personali PROVVEDIMENTO DEL 18MAGGIO 2012 Registro dei provvedimenti n. 164 del18 maggio 2012 IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti,presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. MauroPaissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele DePaoli, segretario generale; VISTO il ricorso al Garante, presentato il 27 febbraio 2012 neiconfronti di Cerved Group S.p.A., rappresentata e difesa dagli avvocatiGiovanni Guerra e Paolo Ricchiuto, con il quale XY, rappresentato e difesodall'avv. Federica Citoni, ha chiesto la cancellazione dei dati personali chelo riguardano ove associati al fallimento de "La Piramide S.r.l."dichiarato in data 15 maggio 2002, detenuti nelle banche dati gestite dallaresistente, tenuto conto che, essendo il fallimento risalente a circa 10 annifa ed essendo stato chiuso in data 25 febbraio 2009, la relativa informazione,a parere del ricorrente, risulterebbe "eccedente rispetto alle finalitàperseguite dalla Cerved" e non sarebbe "pertinente, ai finidella determinazione dell'affidabilità finanziaria di un individuo, ilriferimento al fallimento (Š) per il quale è intervenuta, secondo la nuovanormativa fallimentare, la cancellazione ipso iure dal registro dei fallitidella persona fisica (Š)"; rilevato infine che il ricorrente hachiesto di porre a carico della controparte le spese sostenute per ilprocedimento; VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 29febbraio 2012 con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149, comma 1,del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro allerichieste dell'interessato, nonché la nota del 23 aprile 2012 con la qualequesta Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorsoai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice; VISTA la nota datata 16 marzo 2012 con cui Cerved Group S.p.A. hasostenuto la liceità, pertinenza ed esattezza delle informazioni riferite alricorrente che sono in linea con quelle risultanti nei pubblici registri da cuisono state estratte; rilevato, tuttavia, che Cerved ha deciso di aderirespontaneamente alle richieste del ricorrente provvedendo, in linea con gliorientamenti espressi dal Garante in altri casi, a sospendere temporaneamentela visualizzazione, nell'ambito del dossier riferito al ricorrente (di cui hafornito copia aggiornata), delle informazioni riferite al fallimento che hainteressato la citata società, nelle more della prospettata definizione dicriteri comuni per gli operatori del settore; RILEVATO che il trattamento in esame ha per oggetto dati personalitratti da pubblici registri e che tali dati, in termini generali, possono allostato essere utilizzati senza il consenso dell'interessato ai sensi dell'art.24, comma 1, lett. c) del Codice; RILEVATO che il Garante ha più volte sottolineato che l'ampiezza e lacomplessità dei trattamenti posti in essere da parte dei soggetti operanti nelsettore della c.d. informazione commerciale impone un'attenta considerazionedei diversi e contrastanti interessi in gioco al fine di assicurare un adeguatolivello di esattezza, completezza, pertinenza e qualità dei dati trattati; RILEVATO che l'Autorità ha avviato, con il coinvolgimento deglioperatori del settore, le procedure volte a promuovere la redazione del codicedi deontologia e buona condotta per il trattamento dei dati personalieffettuato a fini di informazione commerciale, ciò anche al fine di elaborarecriteri e indirizzi uniformi per tutti gli operatori del settore con specificoriferimento al trattamento dei dati tratti da pubblici registri, elenchi, attie documenti conoscibili da chiunque; RILEVATO che Cerved Group S.p.A. ha provveduto alla sospensione dellavisualizzazione dei dati relativi al fallimento di "La PiramideS.r.l" e ritenuto pertanto di dover dichiarare non luogo aprovvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice neiconfronti della citata società; RILEVATO che sussistono giusti motivi per compensare le spese delprocedimento tra le parti in ragione della peculiarità della vicenda esaminata; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei datipersonali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generaleai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato; TUTTO CIÒ PREMESSO ILGARANTE: a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso; b) dichiara compensate le spese tra le parti. Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011,avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autoritàgiudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogoove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine ditrenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero disessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero. Roma, 18 maggio 2012
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