Garante per la protezione
    dei dati personali


PROVVEDIMENTO DEL 18MAGGIO 2012

Registro dei provvedimenti
n. 160 del 18maggio 2012

IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti,presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. MauroPaissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele DePaoli, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 16 febbraio 2012, presentatonei confronti di Unicredit S.p.A., con il quale Maria Luisa De Bellis(rappresentata e difesa dall'avv. Marco Ronco), in qualità di legittimariopretermesso nel testamento del padre, deceduto in data 6 novembre 2011, nelritenere inidoneo il riscontro ottenuto alle istanze previamente avanzate aisensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali(d.lg. del 30 giugno 2003 n. 196), ha ribadito le proprie richieste volte aottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali del decuius riferiti ai rapporti bancari intrattenuti dal medesimo con ilpredetto istituto di credito, con specifico riferimento "allamovimentazione, relativa agli ultimi dieci anni, dei conti correnti, dei contideposito titoli e dei contratti relativi a strumenti finanziari al medesimointestati"; la ricorrente ha chiesto, altresì, la liquidazione inproprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 20gennaio 2012 con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149, comma 1, delCodice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n.196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro allerichieste dell'interessata, nonché la successiva nota del 6 aprile 2012 con cuiè stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensidell'art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la nota datata 9 marzo 2012 con la quale l'istituto di creditoresistente, nel rilevare l'esistenza di un testamento pubblico con il quale ilpadre defunto ha nominato un altro soggetto "erede universaleestromettendo del tutto la figlia dalla successione" - ha eccepitoche: a) la richiesta dell'interessata deve ricondursi al disposto dell'art.119, comma 4, del testo unico in materia bancaria (d.lg. 385/1993), chericonosce il diritto di ottenere – a proprie spese - copia delladocumentazione bancaria esclusivamente al titolare del rapporto o a chi ne sialegittimo successore; b) nel caso in esame, l'interessata "in quantolegittimario pretermesso, non riveste la qualità di erede"; c) "risultapendente dinanzi al tribunale di Bari un procedimento cautelare ex art. 700c.p.c. promosso dalla ricorrente - che vede coinvolta anche la banca resistente– nel quale si chiede di inibire la vendita, da parte dell'eredeuniversale, di presunte obbligazioni che avrebbero fatto parte dellaconsistenza patrimoniale del de cuius";

VISTA la nota datata 13 marzo 2012 con la quale la ricorrente, nelrichiamare la disposizione di cui all'art. 9, comma 3, del Codice che riconoscel'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 riferiti a dati personali concernentipersone decedute a chi abbia un interesse proprio o agisce a tuteladell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione, sottolineacome "il legittimario pretermesso, qual' è la ricorrente nel caso dispecie, dovendo valutare l'opportunità di esperire o meno l'azione diriduzione, ha un interesse proprio (Š) diretto e sostanziale, allaricostruzione dell'asse ereditario" e, quindi, "a conoscere irapporti bancari degli ultimi dieci anni intrattenuti dal defunto conl'istituto di credito resistente e il saldo di detti rapporti alla data deldecesso"; nella medesima nota la ricorrente ha eccepito inoltrel'irrilevanza, nel presente procedimento, dell'azione giudiziaria promossa exart. 700 c.p.c. diretta ad inibire all'erede universale di dare corso allavendita anticipata "non di presunte obbligazioni (Š) bensì delleobbligazioni Unicredito xs(Š) scadenti il 28.2.2012";

VISTE le note del  20 marzo e 20 aprile 2012 con le qualil'istituto di credito resistente, nel ribadire di non poter accogliere lerichieste della ricorrente in quanto la stessa non riveste la qualità di erede,ha trasmesso copia della decisione del Tribunale di Bari (sezione di Putignano)del 16 marzo 2012 relativamente al procedimento cautelare sopra citato;

VISTA la nota datata 24 aprile 2012 con la quale la ricorrente, nelrinnovare le proprie istanze ai sensi dell'art. 9 del Codice, ha affermato diavere un "'interesse proprio" ad accedere ai dati personalidel de cuius allo scopo di "valutare l'opportunità di esperire o menol'azione di riduzione" delle disposizioni testamentarie; ai fini di talevalutazione è infatti necessario acquisire "elementi certi circa laconsistenza del cespite ereditario" e non certamente limitarsi al"rendiconto fornito dall'erede universale e ai dati di cui alladocumentazione consegnata da altri istituti di credito"; ciò anche inconsiderazione del fatto che presso la banca resistente risulterebberomovimentazioni per circa due milioni di euro;

RILEVATO che ai sensi dell'art. 9, comma 3, del Codice, il diritto diaccesso ai dati personali riferiti a persone decedute può essere esercitato "dachi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragionifamiliari meritevoli di protezione" e che, nel caso di specie, deveritenersi che la ricorrente, in qualità di unica figlia del de cuius(pretermessa nel testamento paterno e pertanto nella necessità di ricostruireil cespite ereditario al fine di valutare se esercitare l'azione di riduzionedelle disposizioni testamentarie ) ha legittimamente esercitato il suddettodiritto;

RILEVATO che occorre, preliminarmente, ribadire la distinzione,delineata dall'Autorità (vedi art. 5.2 delle "Linee guida per trattamentidati relativi a rapporto banca-clientela"del 25 ottobre 2007pubblicato su G.U. n. 273 del 23 novembre 2007) tra la richiesta di accesso adocumenti contenenti dati bancari, che possono riguardare anche soggettidiversi dall'interessato, effettuata ai sensi dell'art. 119 del Testo UnicoBancario e le richieste, avanzate ai sensi degli artt. 7 e 9 del Codice, volte adottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali riferitiall'interessato contenuti nei medesimi documenti; con riferimento aquest'ultimo tipo di richieste l'art. 10 del Codice prevede, in particolare,che i dati siano estratti a cura del responsabile o degli incaricati ecomunicati all'interessato anche oralmente, ovvero offerti in visione mediantestrumenti elettronici, o, se vi è specifica richiesta, comunicati mediantetrasposizione dei medesimi su supporto cartaceo o informatico, in ogni casoprevio oscuramento di eventuali dati relativi a terzi; rilevato inoltre che laprevisione di cui all'art. 10, comma 4, del Codice, che attribuisce al titolaredel trattamento, qualora l'estrazione dei dati risulti particolarmentedifficoltosa, la facoltà di fornire riscontro "attraverso l'esibizioneo la consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personalirichiesti", è diretta ad agevolare il riscontro da parte del titolare,senza per questo trasformare l'istanza di accesso ai dati personali inun'istanza di accesso a documenti;

RILEVATO che, nel caso di specie, risulta applicabile la disciplina inmateria di protezione dei dati personali avendo la ricorrente chiesto, ai sensidegli artt. 7 e 9 del Codice, la comunicazione dei dati personali riferiti alpadre defunto contenuti in alcuni documenti detenuti dalla banca;

RITENUTO, alla luce delle considerazioni esposte, di dover accogliereil ricorso e di dover ordinare a Unicredit S.p.A. di comunicare alla ricorrente,nelle forme e nei limiti di cui all'art. 10 del Codice, i dati personaliriferiti al de cuius  relativamente alla movimentazione dei conticorrenti, dei conti deposito titoli e dei contratti relativi agli strumentifinanziari allo stesso intestati, entro il termine di quarantacinque giornidalla ricezione del presente provvedimento, dando conferma all'Autoritàdell'avvenuto adempimento entro il medesimo termine;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misuraforfettaria dell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per iricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l'ammontare delle spesee dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenticonnessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli acarico di Unicredit S.p.A. nella misura di euro 400, previa compensazione dellaresidua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei datipersonali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art.15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO ILGARANTE:

a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina a Unicredit S.p.A.di comunicare alla ricorrente, nelle forme e nei limiti di cui all'art. 10 delCodice, entro quarantacinque giorni dalla data di ricezione del presenteprovvedimento, i dati personali riferiti al de cuius relativi allamovimentazione dei conti correnti, dei conti deposito titoli e dei contrattirelativi agli strumenti finanziari allo stesso intestati;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500, l'ammontaredelle spese e dei diritti del procedimento posti in misura pari a 400 euro,previa compensazione per giusti motivi della residua parte, a carico diUnicredit S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore dellaricorrente.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011,avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autoritàgiudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogoove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine ditrenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero disessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

Roma, 18 maggio 2012

Il presidente
Pizzetti

Il relatore
Chiaravalloti

Il segretario generale
De Paoli