Garante per la protezione
    dei dati personali


PROVVEDIMENTO DEL 23MAGGIO 2012

Registro dei provvedimenti
n. 167 del 23maggio 2012

IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti,presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. MauroPaissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele DePaoli, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante presentato 29 febbraio 2012 nei confrontidi Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. con il quale XY, rappresentata e difesadall'avv. Riccardo Lizza, nel lamentare l'iscrizione delle proprie generalitàpresso l'archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle cartedi pagamento (Centrale d'allarme interbancaria–C.a.i.) istituito pressola Banca d'Italia in relazione all'emissione di un assegno in difetto diautorizzazione, ha chiesto la cancellazione di tale iscrizione in quanto a suoparere sarebbe stata effettuata in modo illecito dalla citata banca; inparticolare, la ricorrente sostiene che, pur avendo provveduto a pagarel'importo dell'assegno inizialmente risultato impagato ed avendo anche fornitoin tempo utile alla banca la quietanza liberatoria del prenditore del titolocon firma autenticata, la banca l'aveva ugualmente segnalata all'archivioC.a.i. per traenza irregolare in quanto l'assegno risultava privo del timbro odell'indicazione dell'intestatario del conto corrente in corrispondenza dellafirma; tuttavia, la ricorrente ritiene tale iscrizione illecita in quanto nemancherebbero, a suo parere, i presupposti, dato che lo specimen della suafirma risultava già depositato in banca, e che l'interessata stessa, qualefirmataria, era il soggetto legittimato ad apporla in quanto amministratricedel Condominio intestatario del conto; rilevato che la ricorrente ha chiesto laliquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 5marzo 2012 con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149, comma 1, delCodice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n.196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro allerichieste dell'interessata, la nota del 23 aprile 2012 con cui è statadisposta, ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termineper la decisione sul ricorso, nonché il verbale dell'audizione del 29 marzo2012;

VISTA la nota del 23 marzo 2012 con la quale la banca resistente hasostenuto che dopo aver ricevuto l'originale dell'assegno, aveva rilevatol'irregolarità della firma apposta sull'assegno ed aveva tentato, senza esito,di contattare la ricorrente allo scopo di ottenere la ratifica dell'assegno daparte del Condominio intestatario del conto, nonché la regolarizzazione deltitolo tramite apposizione del timbro o comunque dell'indicazione relativa alsoggetto intestatario del conto corrente, vale a dire il Condominio; pertanto,non avendo la ricorrente provveduto a regolarizzare il titolo, la banca l'hasegnalata all'archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e dellecarte di pagamento (Centrale d'allarme interbancaria–C.a.i.) peremissione di assegno "in difetto di autorizzazione",fattispecie per cui non è previsto l'inoltro della lettera di"preavviso di revoca", come invece è prescritto per emissione diassegno in difetto di provvista; infine, la banca ha sostenuto che la mancanzadel timbro o di un riferimento specifico al Condominio in questione in corrispondenzadella firma ha comportato l'attribuzione alla ricorrente e non al Condominiodegli effetti giuridici previsti dalla Normativa CAI;

VISTA la nota del 4 maggio 2012 con la quale la resistente ha ribaditola liceità del proprio operato;

VISTA la nota del 7 maggio 2012 con la quale la ricorrente ha ribaditole proprie argomentazioni difensive chiedendo nuovamente la cancellazionedell'iscrizione delle proprie generalità presso l'archivio C.a.i.;

RILEVATO che il contestato inserimento dei dati della ricorrentenell'archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte dipagamento di cui all'art. 10-bis della legge n. 386/1990 è avvenuto con modalitàche non risultano, sulla base della documentazione in atti, aver violato ledisposizioni concernenti la specifica disciplina sanzionatoria degli assegnibancari (l. 15 dicembre 1990, n. 386), anche in relazione alle istruzioni ecircolari applicative della Banca d'Italia;

RITENUTO, pertanto, di dover dichiarare infondato il ricorso tenutoconto del fatto che il trattamento dei dati personali della ricorrente non risultaessere stato effettuato in violazione di legge;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese fra leparti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei datipersonali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);
VISTE le osservazionidell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 delregolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIŅ PREMESSO ILGARANTE:

a) dichiara infondato il ricorso;

b) dichiara compensate le spese fra le parti.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011,avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autoritàgiudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogoove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine ditrenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero disessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

Roma, 23 maggio 2012

Il presidente
Pizzetti

Il relatore
Fortunato

Il segretario generale
De Paoli