| Garante per la protezione     dei dati personali PROVVEDIMENTO DEL 5GIUGNO 2012 Registro dei provvedimenti n. 173 del 5giugno 2012 IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti,presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. MauroPaissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele DePaoli, segretario generale; VISTA l'istanza avanzata il 18 gennaio 2012 ai sensi dell'art. 7 delCodice in materia di protezione dei dati personali (d. lgs. 30 giugno 2003, n.196) nei confronti della Camera di commercio di Grosseto, con la quale XY hachiesto l'aggiornamento del dato relativo all'estensione del fallimento di KWs.a.s. alla sua persona (avvenuta nel 1995), mediante cancellazione dellostesso dal Registro delle imprese, rilevando che il fallimento è stato chiusonel 2006 e che il permanere dell'informazione in questione in tale registro gliarreca pregiudizio, impedendogli di accedere al credito nonostante gli annipassati dalla chiusura del fallimento medesimo; VISTO il ricorso presentato al Garante il 9 marzo 2012 nei confrontidella Camera di commercio di Grosseto con il quale XY (rappresentato e difesadall'avv. Nicola Campana) , non avendo ricevuto riscontro all'interpellopreventivo, ha ribadito la propria richiesta e ha chiesto di porre a caricodella controparte le spese sostenute per il procedimento; VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 15marzo 2012 con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149, comma 1, delCodice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro allarichiesta dell'interessato, nonché l'ulteriore nota del 24 aprile 2012 con cui,ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine perla decisione sul ricorso; VISTA la nota del 21 marzo 2012 con la quale la Camera di Commercio diGrosseto, nel comunicare di non aver fornito risposta all'interpello preventivo"per mero errore di trasmissione interna", ha rappresentatoche la richiesta di cancellazione avanzata dal ricorrente "non èaccoglibile, in quanto i dati in argomento fanno parte integrante della visurastorica Registro Ditte, e la cancellazione di tali dati non è prevista né nelD.M. 9 marzo 1982 inerente il Registro Ditte, né nel DPR 581/1995 regolante ilRegistro delle Imprese, né nel codice civile, né nella legge fallimentare"; VISTA la memoria inviata il 4 aprile 2012 con la quale il ricorrenteha rappresentato che la propria richiesta era volta ad "inibire agliistituti di credito ed alle società finanziarie la visibilità dell'annotazione,nel registro delle imprese, del fallimento (Š), attraverso l'oscuramento ditale dato"; RILEVATO che il ricorso al Garante può essere preso in considerazioneesclusivamente con riferimento alle istanze così come avanzate già direttamenteal titolare del trattamento con interpello preventivo; RILEVATO che la cancellazione dei dati può essere disposta soltantoquando i dati sono trattati in violazione di legge o quando gli stessi non sonopiù necessari in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti, RILEVATO che, alla luce della normativa attualmente vigente, nonrisulta che la Camera di commercio di Grosseto tratti il dato personale oggettodi ricorso in violazione di legge e ritenuto pertanto di dover dichiarareinfondata la richiesta di cancellazione dei dati avanzata dal ricorrente; RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese tra leparti; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei datipersonali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generaleai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti; TUTTO CIÒ PREMESSO ILGARANTE: a) dichiara infondato il ricorso; b) dichiara compensate le spese tra le parti. Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011,avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autoritàgiudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogoove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine ditrenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero disessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.
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