| Garante per la protezione     dei dati personali PROVVEDIMENTO DEL 5GIUGNO 2012 Registro dei provvedimenti n. 171 del 5giugno 2012 IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti,presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. MauroPaissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele DePaoli, segretario generale; VISTA l'istanza datata 12 febbraio 2012 inviata a Cassa di risparmiodella Provincia di Chieti S.p.A. con la quale XY, ex dipendente di tale societàe parte in alcuni giudizi in corso dinanzi all'autorità giudiziaria neiconfronti della stessa, ha chiesto di accedere ai dati personali che loriguardano contenuti "nella delibera che autorizzò" il legale dellasocietà in relazione ad una richiesta di revisione di alcuni giudiziprofessionali dallo stesso avanzata, "nella delibera che stabilì diconfermare il giudizio di "sufficiente" (Š) per il 2003" e indue comunicazioni, dallo stesso puntualmente individuate, intercorse tradipendenti della società; VISTO il ricorso presentato il 6 marzo 2012 da XY nei confronti diCassa di risparmio della Provincia di Chieti S.p.A. con il quale l'interessato,non avendo ricevuto riscontro alla predetta istanza, ha ribadito le proprierichieste, chiedendo anche di porre a carico dell'istituto di creditoresistente le spese del procedimento; VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 12marzo 2012 con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 del Codice, hainvitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richiestedell'interessato, nonché l'ulteriore nota del 24 aprile 2012 con cui, ai sensidell'art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per ladecisione sul ricorso; VISTA la nota datata 21 marzo 2012 con la quale il ricorrente haribadito le istanze avanzate, inviando copia di documentazione (una deliberadel Comitato esecutivo della banca e copia delle due comunicazioni chesarebbero oggetto della sua richiesta) che lo stesso ritiene corrispondere aquella richiesta e chiedendo alla controparte conferma di tale corrispondenza; VISTA la nota inviata via e-mail il 28 marzo 2012 con la quale laresistente, nell'inviare copia di documentazione contenente dati personalidell'interessato, ha rappresentato di avere più volte consegnato al ricorrentecopia della documentazione detenuta riportante i dati personali che loriguardano – e, tra essa, anche quella attestante i poteri del legale arappresentare la società in ambito di contenzioso giudiziale e stragiudiziale – e di non ritenere ammissibile la richiesta volta a ottenere copia didocumentazione che lo stesso ricorrente allega nel corso del procedimento"poiché tale circostanza conferma di fatto la esistenza materiale ed ilpossesso degli stessi da parte del ricorrente e la defatigatorietà e la merastrumentalizzazione dell'utilizzo" dell'Autorità "per finiemulatori"; rilevato che, comunque, con riferimento alla richiesta volta aottenere copia delle due comunicazioni intercorse tra dipendenti dell'istitutodi credito, quest'ultimo ha richiamato quanto già al riguardo rappresentato alricorrente con nota del 13 ottobre 2005 (nota dallo stesso allegata) circal'assenza di tale documentazione tra quella a suo tempo detenuta dell'istitutodi credito e ha rilevato che la stessa troverebbe ora riscontro negli allegatiprodotti dal ricorrente nel corso del procedimento; VISTE le note datate 30 marzo, 2 e 10 aprile 2012 con le quali ilricorrente, nel ritenere che la produzione da parte sua di copia delle duecomunicazioni richieste con l'interpello del 12 febbraio 2012 dimostri la nonveridicità dei riscontri forniti al riguardo dalla società in precedentiprocedimenti avviati dinanzi a questa Autorità, ha chiesto la confermadell'esistenza dei dati contenuti nelle stesse e la loro comunicazione; RILEVATO che la richiesta di accedere ai dati personali ai sensi degliartt. 7 e 8 del Codice – come già evidenziato più volte dal Garante conprecedenti provvedimenti adottati nei confronti delle medesime parti –consente di ottenere, ai sensi dell'art. 10 del Codice, la comunicazione informa intelligibile dei soli dati personali effettivamente e attualmentedetenuti dal titolare del trattamento, estrapolati dai documenti che licontengono, e che tale richiesta non consente all'interessato di chiedere copiaintegrale di tali documenti, né la conferma circa la loro pregressa esistenza; RILEVATO che, nel caso di specie, il ricorrente ha chiesto di accederea dati personali che sono già stati oggetto di diverse precedenti istanze diaccesso ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice e di successivi ricorsi ex artt.145 e ss. del medesimo Codice; RILEVATO che l'istituto di credito resistente ha comunicato più volteal ricorrente i dati personali detenuti con riferimento alle richieste avanzate– e tra essi anche i dati personali che lo riguardano contenuti nelledelibere adottate – e ha dichiarato più volte di non detenere gli altridati personali dallo stesso ricercati e contenuti in documentazione che poi èstata dallo stesso prodotta in copia (produzione che non rileva, allo stato, alfine di dimostrare che tali dati fossero conservati dall'istituto di credito altempo in cui quest'ultimo ha dichiarato, dinanzi a questa Autorità, di nontrattarli, ben potendo la società resistente non detenerne al tempo copia); RITENUTO, alla luce di ciò e del riscontro fornito dalla resistenteanche nel corso dell'odierno procedimento, di dover dichiarare non luogo aprovvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice; VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misuraforfettaria dell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per iricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l'ammontare delle spesee dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500e ritenuto di porli a carico del ricorrente, nella misura di euro 200, previacompensazione della residua parte, in ragione della peculiarità della vicenda edella reiterazione, con il ricorso, di istanze alle quali il ricorrente avevagià in passato più volte ottenuto riscontro, anche dinanzi a questa Autorità; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei datipersonali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generaleai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATORE il dott. Mauro Paissan; TUTTO CIÒ PREMESSO ILGARANTE a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso; b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l'ammontaredelle spese del procedimento, che vengono posti, nella misura di 200 euro, acarico del ricorrente, il quale dovrà liquidarli direttamente a favore dellaresistente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese. Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011,avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autoritàgiudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogoove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine ditrenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero disessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero. Roma, 5 giugno 2012
|