| Garante per la protezione     dei dati personali PROVVEDIMENTO DEL 5GIUGNO 2012 Registro dei provvedimenti n. 171 del 5giugno 2012 IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente,del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e deldott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretariogenerale; VISTO il ricorso regolarizzato il 27 febbraio 2012, presentato daMaurizio Antonio Maria Beretta nei confronti di Alitalia S.p.A. inamministrazione straordinaria, con il quale il ricorrente, già pilota diaeromobili presso la società resistente, nel ritenere inidoneo il riscontroottenuto alle istanze previamente formulate ai sensi degli artt. 7 e 8 delCodice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. n. 196/2003), haribadito le proprie richieste volte ad avere conferma dell'esistenza di datipersonali che lo riguardano e ad ottenere la loro comunicazione in forma intellegibile,con particolare riferimento ai dati contenuti nella cartella personale"riguardanti il periodo di lavoro alle dipendenze di Alitalia Lai s.p.a.(dal 23.8.82 ad oggi) come pure il periodo precedente effettuato presso lacosiddetta scuola di volo Alitalia (Roma Fiumicino e Alghero), con espressoriferimento ai periodi di servizio prestati sui singoli aeromobili";rilevato che il ricorrente ha chiesto, altresì, di porre a carico dellaresistente le spese sostenute per il procedimento; VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 29febbraio 2012 con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149, comma 1,del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003,n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro allerichieste dell'interessato, nonché la nota del 23 aprile 2012 con la qualequesta Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorsoai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice; VISTA la nota datata 15 marzo 2012 con la quale la società resistenteha comunicato di avere fornito riscontro alle istanze del ricorrente già connota del 24 ottobre 2011 (di cui ha allegato copia) trasmessa allo stesso"in formato elettronico dal nostro service amministrativo Byte",; VISTE le note pervenute via e-mail il 23 marzo e il 10 aprile 2012 conle quali il ricorrente, nel rappresentare che il documento fornitogli dallacontroparte precedentemente alla presentazione del ricorso era "inesatto eincompleto", ha ribadito la richiesta di accedere ai dati personali che loriguardano contenuti nella propria cartella personale, specificando che ildocumento ricevuto è assolutamente "privo di valore e inutilizzabile inquanto le date in esso indicate sono del tutto errate (Š) quali, ad esempio, ladata di assunzione (12.1.1996 anziché 23.8.1982) e quella di nomina acomandante (23.8.98 anziché 22.8.93)"; VISTA la nota pervenuta via fax il 21 maggio 2012 con la quale lasocietà resistente ha comunicato che "a seguito degli ulteriori approfondimentiparticolarmente complessi in ragione del tempo trascorso, è emerso chel'interessato è stato effettivamente assunto da Alitalia Linee Aeree Italianes.p.a. in qualità di pilota il 23.8.1982, divenendo comandante in data22.8.1993" e che la richiesta attestazione, rettificata con lepredette informazioni, è stata fornita al ricorrente; VISTA la nota pervenuta via e-mail il 29 maggio 2012 con la quale ilricorrente, nel sottolineare che il documento da ultimo ricevuto è anch'esso"carente nelle informazioni (non specifica la data completa ma solol'anno) ed errato in quanto a contenuti (dimentica il periodo di volo sull'a/mDC10 e limita la mia appartenenza al settore B767 al giorno (Š) sbagliando diun intero anno)", ha ribadito la richiesta di accedere a tutti i datipersonali che lo riguardano contenuti nel proprio fascicolo personale, conparticolare riguardo ai periodo di servizio prestati sui singoli aeromobili; CONSIDERATO che, nel caso di specie, il ricorrente, nel richiedere diavere accesso ai dati personali che lo riguardano contenuti nel propriofascicolo personale conservato dalla resistente, ha esercitatolegittimamente il diritto di accesso di cui all'art. 7 del Codice, facendoriferimento alle informazioni personali contenute in tutti gli atti e documentiafferenti l'attività lavorativa prestata sui diversi aeromobili, nell'interessedella società resistente; rilevato che, sulla base della documentazione inatti, la società resistente ha fornito solo un riscontro parziale alle istanze dell'interessato,limitandosi ad aggiornare il riscontro già fornito prima della presentazionedel ricorso (aggiornamento peraltro ritenuto ancora carente ed erroneodall'interessato), non chiarendo se detiene altre informazioni non ancora messea disposizione dell'interessato medesimo; RILEVATO che la richiesta di accedere ai dati personali ai sensi degliartt. 7 e 8 del Codice consente di ottenere, ai sensi dell'art. 10 del predettoCodice, la comunicazione in forma intelligibile dei soli dati personali effettivamentedetenuti dal titolare del trattamento, estrapolati dai documenti che licontengono e che tale richiesta non consente invece all'interessato di chiederecopia integrale di tali documenti; rilevato che la consegna in copia di atti edocumenti contenenti i dati personali richiesti è peraltro prevista, dall'art.10, comma 4, del Codice, solo previa omissione di eventuali dati personaliriferiti a terzi, nel caso in cui l'estrapolazione dei dati da tali documentirisulti, come nel caso di specie, particolarmente difficoltosa per il titolare; RITENUTO, alla luce di ciò, che il ricorso deve essere accolto e che,ai sensi dell'art. 150, comma 2, del Codice, Alitalia S.p.A. dovrà consentireall'interessato (nei limiti e secondo le modalità di cui al citato art. 10)l'accesso a tutti i dati personali che lo riguardano contenuti nel propriofascicolo personale o in ogni altro archivio, con particolare riferimento aiperiodi di lavoro prestati sui singoli aeromobili, entro il termine di sessantagiorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, dando confermadell'avvenuto adempimento a questa Autorità entro la medesima data; RITENUTO che va invece dichiarato non luogo a provvedere sul ricorsoin ordine ai dati personali già comunicati dalla società resistente; VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misuraforfettaria dell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per iricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l'ammontare delle spesee dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenticonnessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli acarico del titolare del trattamento nella misura di euro 400, previacompensazione della residua parte per giusti motivi; VISTA la documentazione in atti; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei datipersonali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generaleai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato; TUTTO CIÒ PREMESSO ILGARANTE: a) accoglie il ricorso e ordina alla società resistente diconsentire all'interessato (nei limiti e secondo le modalità di cui al citatoart. 10) l'accesso a tutti i dati personali che lo riguardano contenuti nelproprio fascicolo personale o in ogni altro archivio, con particolareriferimento ai periodi di lavoro prestati sui singoli aeromobili, entro iltermine di sessanta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimentodando conferma dell'avvenuto adempimento a questa Autorità entro la medesimadata; b) dichiara non luogo a provvedere in ordine ai dati personali giàcomunicati dalla società resistente; c) determina nella misura forfettaria di euro 500, l'ammontaredelle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 400 euro,previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico diAlitalia S.p.A., in amministrazione controllata, la quale dovrà liquidarlidirettamente a favore del ricorrente. Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011,avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autoritàgiudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogoove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine ditrenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero disessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.
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