| Garante per la protezione     dei dati personali PROVVEDIMENTO DEL 5GIUGNO 2012 Registro dei provvedimenti n. 176 del 5giugno 2012 IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti,presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. MauroPaissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele DePaoli, segretario generale; VISTO il ricorso al Garante, presentato il 9 marzo 2012 nei confrontidi Crif S.p.A., con il quale XY, rappresentato e difeso dall'avv. AlessandraOrtenzi, in relazione ai dati personali che lo riguardano detenuti da CrifS.p.A. con riferimento ad un finanziamento erogato da Unicredit Banca S.p.A.,ha chiesto la sospensione della visibilità o, in subordine, la rettifica deidati con l'indicazione corretta di "mutuo chirografario" e nondi "prestito personale" come invece erroneamente riportato nelsistema di informazioni creditizie (s.i.c.) gestito da Crif S.p.A. visto che inrelazione a tale finanziamento veniva anche indicato quale "garante"la coniuge del ricorrente, la quale invece non aveva prestato alcuna garanziain ordine al mutuo in questione ma risultava unicamente delegata ad operare sulconto corrente acceso presso la citata banca; rilevato che il ricorrente harappresentato come le informazioni inesatte riportate da Crif S.p.A. in ordineal rapporto di finanziamento avrebbero causato al ricorrente notevoli disaginella gestione della propria attività commerciale privandolo di fatto dellapossibilità di accedere al credito; rilevato che il ricorrente ha chiestoaltresì di porre a carico della controparte le spese sostenute per ilprocedimento; VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 15marzo 2012 con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149, comma 1, delCodice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro allerichieste dell'interessato, nonché la successiva nota del 24 aprile 2012 con laquale è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso; VISTA la memoria, datata 29 marzo 2012, con la quale Crif S.p.A., dopoaver effettuato le necessarie verifiche con l'ente finanziatore (UnicreditBanca S.p.A.), ha provveduto a rettificare i dati personali del ricorrentecensiti in ordine al rapporto di finanziamento in questione che, allo stato, èregistrato nel s.i.c. di Crif S.p.A. quale "mutuo chirografario"concesso il 3 settembre 2009 ed ancora in corso (senza l'indicazione di alcungarante); VISTE le note datate 2 aprile 2012 e 4 maggio 2012 con le quali,rispettivamente, il ricorrente ha ribadito le proprie istanze e Crif S.p.A. haconfermato di aver apportato la rettifica dei dati richiesta dal ricorrente; RITENUTO che in ragione del riscontro fornito, seppure nel corso delprocedimento, dal titolare del trattamento in ordine alle richieste delricorrente, deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensidell'art. 149, comma 2, del Codice; VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misuraforfettaria dell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per iricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l'ammontare delle spesee dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenticonnessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli acarico del titolare del trattamento nella misura di euro 300, previacompensazione della residua parte per giusti motivi; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei datipersonali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generaleai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti; TUTTO CIŅ PREMESSO ILGARANTE: a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso; b) determina nella misura forfettaria di euro 500, l'ammontaredelle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 300 euro,previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di CrifS.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente. Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011,avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autoritàgiudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogoove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine ditrenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero disessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero. Roma, 5 giugno 2012
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