Garante per la protezione
    dei dati personali


PROVVEDIMENTO DEL 5GIUGNO 2012

Registro dei provvedimenti
n. 175 del 5giugno 2012

IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti,presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. MauroPaissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele DePaoli, segretario generale;

VISTA l'istanza ex artt. 7 e 8 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196(Codice in materia di protezione dei dati personali) inviata da Pier LuigiMaria Lucatuorto a Mediazione Civile S.r.l., con la quale l'interessato, nelcontestare la ricezione di una comunicazione promozionale tramite e.mail alproprio indirizzo di posta elettronica, ha chiesto di avere confermadell'esistenza di dati personali che lo riguardano e di ottenere la lorocomunicazione in forma intelligibile, di conoscerne l'origine, le finalità, lemodalità e la logica del trattamento, gli estremi identificativi del titolare edell'eventuale responsabile, nonché i soggetti o le categorie di soggetti aiquali i dati possono essere comunicati; visto che il ricorrente si è, altresì,opposto all'ulteriore trattamento di tali dati, di cui ha sollecitato lacancellazione (con relativa attestazione che tale operazione è stata portata aconoscenza di coloro ai quali i dati siano stati comunicati o diffusi);

VISTO il ricorso, pervenuto l'11 marzo 2012, proposto nei confronti diMediazione Civile S.r.l., con il quale Pier Luigi Maria Lucatuorto, non avendoricevuto alcun riscontro, ha ribadito le proprie richieste e ha chiesto, altresì,di porre a carico della resistente le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 16marzo 2012 con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 del Codice, hainvitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richiestedell'interessato, nonché la nota del 24 aprile 2012 con la quale questa Autoritàha disposto la proroga del termine per la decisione ai sensi dell'art. 149,comma 7, del Codice;

VISTA la nota datata 31 marzo 2012 con la quale la resistente, nelfornire riscontro alle richieste avanzate dal ricorrente ai sensi dell'art. 7del Codice, ha comunicato di aver cancellato i dati in questione che avevatratto dall'albo degli avvocati di Bologna in cui il ricorrente risultaiscritto;

VISTA la nota datata 1 aprile 2012 con la quale il ricorrente halamentato la parzialità del riscontro fornito in relazione, tra l'altro, allerichieste di conoscere le finalità, le modalità del trattamento, gli estremiidentificativi dell'eventuale responsabile del trattamento, i soggetti o lecategorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati; il ricorrenteha, altresì, ribadito la richiesta relativa alle spese del procedimento;

VISTA l'email inviata il 16 maggio 2012, con cui la resistente hafornito ulteriori elementi di valutazione, riscontrando le richieste ribaditedal ricorrente;

RILEVATO che ai sensi dell'art. 130 del Codice (salvo quanto previstodal comma 4 del medesimo articolo) è necessario il consenso preventivo degliinteressati anche per l'invio di una sola comunicazione effettuata medianteposta elettronica per l'inoltro di informazioni promozionali;

RILEVATO che la resistente, seppure solo nel corso del procedimento,ha provveduto a fornire riscontro alle richieste del ricorrente, confermando inparticolare di aver cancellato i dati personali che lo riguardano;

RITENUTO, alla luce del riscontro fornito dalla resistente, di dover dichiararenon luogo a provvedere sul ricorso;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misuraforfettaria dell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per iricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l'ammontare delle spesee dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico diMediazione Civile S.r.l., stante la tardività del riscontro, nella misura dieuro 200, previa compensazione della residua parte per giusti concorrentimotivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei datipersonali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generaleai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIŅ PREMESSO ILGARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l'ammontaredelle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 200 euro,previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico diMediazione Civile S.r.l., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore delricorrente.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011,avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autoritàgiudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogoove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine ditrenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero disessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

Roma, 5 giugno 2012

Il presidente
Pizzetti

Il relatore
Paissan

Il segretario generale
De Paoli