| Garante per la protezione     dei dati personali PROVVEDIMENTO DEL 28GIUGNO 2012 Registro dei provvedimenti n. 184 del 28giugno 2012 IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro,presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssaLicia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e deldott. Daniele De Paoli, segretario generale; VISTO il ricorso presentato al Garante il 26 marzo 2012 nei confrontidella Regione Calabria con il quale XY (già collaboratore del predetto ente inqualità di "KW"), non avendo ricevuto riscontro, ha ribadito lerichieste già avanzate con interpello preventivo ai sensi degli artt. 7 e 8 delCodice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n.196) volte ad ottenere la cessazione della diffusione tramite la rete internetdi alcuni dati personali dell'interessato (in particolare data di nascita,codice fiscale e indirizzo di residenza) già oggetto di pubblicazione sulbollettino ufficiale della Regione. Ciò in quanto la loro attuale divulgazionenon sarebbe più giustificata (essendo cessato il rapporto di collaborazione tral'interessato e la Regione Calabria da oltre tre anni); visto che il ricorrenteha chiesto, anche, di porre le spese del procedimento a carico dellacontroparte; VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 28marzo 2012 con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149, comma 1 delCodice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro allerichieste dell'interessato, nonché la nota del 10 maggio 2012 con la quale, aisensi dell'art. 149, comma 7, è stata disposta la proroga dei termini delprocedimento; VISTA la nota datata 12 giugno 2012 con la quale la Regione Calabriaha comunicato di aver fornito riscontro alle richieste del ricorrente, e lasuccessiva email del 15 giugno 2012 alla quale ha allegato la versionerettificata della precedente pubblicazione; RITENUTO pertanto di dover dichiarare non luogo a provvedere sulricorso, ai sensi dell'art. 149, comma 2 del Codice, in ordine alla richiestadel ricorrente avendo il titolare del trattamento provveduto a riscontrarepositivamente le richieste dell'interessato, sia pure solo dopo lapresentazione del ricorso; RILEVATO necessario segnalare alla Regione Calabria che il Garante hafornito indicazioni a tutti i soggetti pubblici in ordine alla pubblicazione ediffusione sul web di dati personali contenuti anche in atti e documentiamministrativi con le Linee Guida del 2 marzo 2011 (pubblicate sulla GazzettaUfficiale del 19 marzo 2011, n. 64). Ciò, anche in riferimento al profilodella reperibilità dei dati tramite i comuni motori di ricerca; VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misuraforfettaria dell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per iricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l'ammontare delle spesee dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico diRegione Calabria, stante la tardività del riscontro, nella misura di euro 300,previa compensazione della residua parte per giusti motivi; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei datipersonali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generaleai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATORE il dott. Antonello Soro; TUTTO CIŅ PREMESSO ILGARANTE a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso; b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l'ammontaredelle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di300 euro, a carico di Regione Calabria, la quale dovrà liquidarli direttamentea favore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese. Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011,avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autoritàgiudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogoove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine ditrenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero disessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero. Roma, 28 giugno 2012
|