Garante per la protezione
    dei dati personali


PROVVEDIMENTO DEL 28GIUGNO 2012

Registro dei provvedimenti
n. 185 del 28giugno 2012

IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente,della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano edella dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Daniele DePaoli, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 23 marzo 2012, presentato neiconfronti di Studio Murat San Nicola s.a.s.- affiliato Tecnocasa, con il qualeFabio Dellino, in qualità di erede del padre defunto, Pasquale Dellino,deceduto in data 17 febbraio 2012, ha ribadito le istanze già avanzate ai sensidegli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg.del 30 giugno 2003 n. 196) volte a ottenere la comunicazione in formaintelligibile dei dati personali del de cuius riferiti ai rapporti intercorsicon la citata agenzia immobiliare in relazione al mandato di vendita di unimmobile intestato al de cuius stesso; il ricorrente ha chiesto, altresì, diconoscere l'origine dei dati, le finalità, le modalità e la logica deltrattamento, gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento,nonché i soggetti cui sono stati comunicati i dati; ciò, in quanto ilricorrente ha ritenuto non  idoneo il riscontro fornito dalla citataagenzia in riscontro all'istanza ex art. 7, avanzando anche dubbi circal'avvenuto rilascio dell'informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice aldefunto Pasquale Dellino prima della sottoscrizione del contratto e, più ingenerale, in ordine alla liceità del trattamento effettuato dall'agenzia inrelazione ai dati personali del defunto padre; rilevato che il ricorrente hachiesto la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per ilprocedimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 27marzo 2012, con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 del Codice, hainvitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste delricorrente, nonché l'ulteriore nota del 15 maggio 2012 con cui è stata dispostala proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota pervenuta il 19 aprile 2012 con la quale la resistente,ad integrazione di quanto già comunicato all'interessato con nota del 6 marzo2012 precedentemente al ricorso, ha precisato che il primo incarico dimediazione per vendita immobiliare era stato affidato, nel 2004, dal defuntoPasquale Dellino all'agenza Hellas s.r.l., anch'essa affiliata Tecnocasa, allaquale la resistente è subentrata in data 4 dicembre 2006, in seguito a cessionedi ramo di azienda, ed è proseguito con successivi rinnovi fino all'ultimocontratto sottoscritto nel 2010; il contratto si è quindi estinto con ildecesso del Dellino avvenuto il 17 febbraio 2012, ed in ogni caso l'immobileoggetto dell'incarico non è stato alienato; la resistente ha quindi fornitocopia del contratto sottoscritto nel 2010 dal defunto Pasquale Dellino e dellacarta di identità e della patente di guida di quest'ultimo; la resistente haquindi precisato che i dati personali del de cuius sarebbero stati fornitidallo stesso contraente e trattati ai fini dell'esecuzione del contratto soloper l'acquisizione del cliente e non sarebbero stati comunicati a terzi, nonessendo pervenuta alcuna proposta di acquisto; con riferimento all'informativa,la resistente ha chiarito che la stessa sarebbe stata resa sia oralmente cheper iscritto al conferimento del primo incarico nel 2004, ed in occasione deisuccessivi rinnovi sarebbe stata resa in forma orale, e comunque, essendocessato il rapporto, sarebbe venuto meno anche l'obbligo di conservazione deldocumento stesso; peraltro, nella clausola n. 11 del contratto sottoscritto nel2010 dal defunto Pasquale Dellino, prima della parte contenente lamanifestazione del consenso al trattamento, è scritto che "il venditoredichiara di aver preso atto dell'informativa comunicata ai sensi dell'art. 13del D.lgs. 196/03 e di aver avuto conoscenza dei diritti in essa previsti atutela della privacy e dei diritti in essa previsti"; infine la resistente hachiarito di aver trattato i dati di Pasquale Dellino per adempiere ad uncontratto, per il cui trattamento, anche in fase precontrattuale, non ènecessario il consenso ai sensi dell'art. 24 del Codice;

VISTA la memoria fatta pervenire in data 23 aprile 2012 con la qualeil ricorrente ha ritenuto il riscontro inidoneo, in particolare per quantoconcerne l'indicazione delle modalità e della logica del trattamento; rilevatoche il ricorrente ha ribadito le proprie perplessità in ordine alla mancataconservazione da parte della resistente della copia dell'informativa a suotempo consegnata al defunto Pasquale Dellino;

VISTA la memoria fatta pervenire in data 27 aprile 2012 con la qualela resistente ha dichiarato che i dati di Pasquale Dellino sarebbero statitrattati solo per l'acquisizione del cliente ed inseriti nella rubricaanagrafica dell'agenzia resistente ma mai comunicati ad alcuno, non essendopervenuta alcuna proposta di acquisto (l'agenzia infatti non ha percepitoalcunché in relazione a tale incarico); rilevato che, a parere dellaresistente, ogni obbligo inerente l'informativa sarebbe stato assolto almomento della comunicazione della stessa al defunto Pasquale Dellino;

VISTE le memorie fatte pervenire in data 2 maggio 2012,  23maggio 2012, 1° giugno 2012 con le quali il ricorrente ha nuovamente ribaditole proprie posizioni;

VISTE le memorie fatte pervenire in data 21 maggio 2012, 25 maggio2012, 7 e 22 giugno 2012 con le quali la resistente ha ribadito le proprieargomentazioni fornendo ulteriori precisazioni in ordine alle richiestedell'interessato;

RILEVATO che dall'istruttoria sul ricorso non emergono profili diilliceità del trattamento dei dati del defunto Pasquale Dellino da partedell'agenzia resistente;

RITENUTO che, alla luce della documentazione in atti, deve esseredichiarato, ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvederesul ricorso in ordine alle richieste del ricorrente, avendo il titolare deltrattamento fornito un sufficiente riscontro all'interessato, sia pure solodopo la presentazione del ricorso;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misuraforfettaria dell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per iricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l'ammontare delle spesee dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico diStudio Murat San Nicola s.a.s., stante la tardività dei riscontri, nella misuradi euro 250, compensandone la residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei datipersonali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generaleai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIŅ PREMESSO ILGARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine allerichieste del ricorrente;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l'ammontaredelle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura dieuro 250, a carico di Studio Murat San Nicola s.a.s., la quale dovrà liquidarlidirettamente a favore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzionedelle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011,avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autoritàgiudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogoove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine ditrenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero disessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

Roma, 28 giugno 2012

Il presidente
Soro

Il relatore
Soro

Il segretario generale
De Paoli