Garante per la protezione
    dei dati personali


PROVVEDIMENTO DEL 5LUGLIO 2012

Registro dei provvedimenti
n. 186 del 5luglio 2012

IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro,presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssaLicia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e deldott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il ricorso, presentato al Garante il 30 marzo 2012 nei confrontidi Scuola Politecnica di Design SPD Crosscom s.r.l., con cui XY, rappresentatoe difeso dall'avv. Fabrizio D. Mastrangeli, ha chiesto, con  riferimentoad un master organizzato dalla scuola medesima cui il ricorrente era iscritto,di ottenere la comunicazione dei dati personali che lo riguardano relativi, inparticolare, al "dettaglio delle assenze", sia effettive che "consideratetali (Š) per eventuali ritardi superiori a 15 minuti", registrate acarico dell'interessato nel periodo di durata del corso; ciò contestando lamodalità con cui le stesse sono state computate, tenuto conto anchedell'intervenuta variazione, rispetto a quanto già comunicato agli interessati,dell'orario delle lezioni di alcuni corsi discrezionalmente effettuata dallascuola, nonché della conseguente esclusione "dall'ammissione all'esamefinale e dal relativo diploma";

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 4aprile 2012, con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149, comma 1 delCodice ha invitato il predetto titolare del trattamento a fornire riscontroalle richieste dell'interessato, il verbale relativo all'audizione svoltasipresso la sede dell'Autorità in data 4 maggio 2012, nonché la nota del 28maggio 2012 con la quale è stata disposta, ai sensi dell'art. 149, comma 7, laproroga dei termini del procedimento;

VISTA la nota, datata 2 maggio 2012, con la quale la ScuolaPolitecnica di Design, nel precisare quanto già comunicato al ricorrente primadella proposizione del ricorso, ha, in primo luogo, ribadito che l'interessato "èstato escluso dalla ammissione all'esame del Master e dal relativo diploma, inquanto egli, come attestato dalle comunicazioni della scuola, in ben tre corsisemestrali (Š) ha superato il limite massimo delle assenze e con riferimento alcorso di Flash I e Flash II gli è stato assegnato un giudizio negativo";il titolare del trattamento ha altresì chiarito, riguardo alla contestatavariazione del calendario di alcune lezioni non riportata nel tabulato dirilevazione delle presenze, che tale modifica, per espressa dichiarazionedell'azienda che ha sviluppato e gestisce il sistema di registro elettronico,non risulta evidenziata nel registro medesimo per sole ragioni tecniche legatealla struttura del sistema, precisando di aver comunque espressamentedisciplinato, nelle "disposizioni contrattuali e regolamentari accettatedall'alunno al momento dell'iscrizione", la facoltà per la scuola divariare, per esigenze organizzative e previa comunicazione agli interessati, ilcalendario programmato delle lezioni dei corsi;

VISTA la nota, datata 11 maggio 2012, con cui il ricorrente, nelcontestare la completezza del riscontro fornito dal titolare del trattamentoanche prima della proposizione del ricorso, ha ribadito alcune delle istanze giàavanzate lamentando, tra l'altro, l'impossibilità di individuare, sulla base diquanto comunicato dalla scuola, "quali siano le assenze reali e qualisiano le assenze considerate tali (Š) per eventuali ritardi superiori a 15minuti", a sua volta determinata dalla mancanza di criteri oggettiviper la registrazione delle assenze da parte dei docenti;

VISTA la nota, datata 25 maggio 2012, con cui il titolare deltrattamento, nel ribadire di aver già in gran parte provveduto a fornire alricorrente le informazioni richieste, ha rappresentato, riguardo al sistema dirilevazione dei ritardi, che "non sussiste altro criterio se non quellodell'accertamento da parte del docente del ritardo superiore ai 15minuti", chiarendo che la scuola non dispone di un registro in cui sianorilevati gli orari di ingresso in classe in quanto "ai sensi del regolamentoscolastico non sussiste alcuna differenza di trattamento tra la mancatapresenza all'appello per ritardo oltre i 15 minuti e la mancata presenzaall'appello per assenza dall'intera lezione"; con riguardo alla richiestavolta ad ottenere la comunicazione del totale delle assenze relative ad ognimateria nell'intero anno scolastico, il titolare ha rappresentato di nondisporre di questo dato dal momento che, tenuto conto delle modalità diarticolazione di alcuni corsi, le assenze vengono conteggiate, sia in forma relativache percentuale, su base semestrale;

VISTA la nota, trasmessa via e-mail in data 19 giugno 2012, con cui ilricorrente, nel dichiararsi insoddisfatto del riscontro ricevuto sul punto, haribadito la propria richiesta volta ad ottenere la comunicazione dei dati chelo riguardano relativi ad assenze conteggiate dalla scuola per ritardisuperiori a 15 minuti;

RITENUTO, alla luce della documentazione in atti, di dover dichiarare,ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorsoavendo il titolare del trattamento fornito un sufficiente riscontro allerichieste del ricorrente dichiarando (con dichiarazione della cui veridicitàl'autore risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice "Falsità nelledichiarazioni e notificazioni al Garante"), rispetto ad alcune specificherichieste dall'interessato, di non disporre dei relativi dati non essendo laloro raccolta prevista dal regolamento della scuola; tenuto altresì conto delfatto che alcune eccezioni sollevate in merito dal ricorrente risultanorelative ad aspetti che, in quanto espressione dell'autonomia organizzativadella scuola (quali ad esempio le modalità di rilevazione delle assenze), sonoeventualmente riconducibili alla disciplina contrattuale del rapporto, esulandopertanto dall'ambito di applicazione della normativa in materia di protezionedei dati personali;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei datipersonali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generaleai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO ILGARANTE:

dichiara non luogo a provvedere sul ricorso.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011,avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autoritàgiudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogoove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine ditrenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero disessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

Roma, 5 luglio 2012

Il presidente
Soro

Il relatore
Califano

Il segretario generale
De Paoli