| Garante per la protezione     dei dati personali PROVVEDIMENTO DEL 5LUGLIO 2012 Registro dei provvedimenti n. 188 del 5luglio 2012 IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro,presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssaLicia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e deldott. Daniele De Paoli, segretario generale VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 30 marzo 2012 nei confrontidi ENEL Energia S.p.A., con il quale Valentina Sorbello, rappresentata e difesadall'avv. Tiziano Lucchese -nel contestare la ricezione di diversi smspromozionali non sollecitati (relativi ad aggiornamenti sulla fornitura dienergia elettrica) al proprio numero di utenza mobile- ha ribadito le proprierichieste già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lg. 30 giugno 2003, n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) volte, in particolare,a conoscere l'origine dei dati che la riguardano e le modalità del trattamentodei medesimi dati; visto che la ricorrente si è altresì opposta all'ulterioretrattamento a fini promozionali di tali dati e ha chiesto di porre a caricodella resistente le spese del procedimento; VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 2aprile 2012 con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 del Codice, hainvitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richiestedell'interessato, nonché la successiva nota del 13 maggio 2012 con la quale èstata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso; VISTA la nota anticipata via fax il 31 maggio 2012 con la quale iltitolare del trattamento, nel sostenere di non aver mai trattato il numero diutenza telefonica mobile della ricorrente "come dato della signoraSorbello, essendo stato associato, per un mero errore materiale in sede dicaricamento dell'offerta nei sistemi di EE, ad un diverso soggetto,effettivamente titolare di un contratto di fornitura di energia elettrica conla (Š) società (Š)" ha confermato di aver "bloccato l'invio degli smsin questione verso l'utenza mobile della signora Sorbello e aver corretto ilnumero telefonico associato all'utenza sopra citata" e "preso attodell'esercizio (Š) del diritto di opposizione al trattamento per finalitàcommerciali"; VISTA la nota pervenuta via fax in data 6 giugno 2012 con la quale laricorrente ha preso atto del riscontro ottenuto, ribadendo la sola richiestarelativa alle spese del procedimento; RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso aisensi dell'art. 149, comma 2, del Codice, avendo il titolare del trattamentofornito sufficiente riscontro alle richieste della ricorrente nel corso delprocedimento; VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misuraforfettaria dell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per iricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l'ammontare delle spesee dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500,di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenticonnessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli acarico di ENEL Energia S.p.A nella misura di euro 300, previa compensazionedella residua parte per giusti motivi; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei datipersonali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generaleai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATORE la prof.ssa Licia Califano; TUTTO CIÒ PREMESSO ILGARANTE: a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso; b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l'ammontaredelle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 300 euro,previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di ENELEnergia S.p.A, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore dellaricorrente. Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011,avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autoritàgiudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogoove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine ditrenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero disessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero. Roma, 5 luglio 2012
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