Garante per la protezione
    dei dati personali


PROVVEDIMENTO DEL 5 LUGLIO2012

Registro dei provvedimenti
n. 187 del 5luglio 2012

IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro,presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssaLicia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e deldott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante il 29 marzo 2012 nei confrontidell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Abruzzo e Molise  "G.Caporale" di Teramo con il quale XY, dipendente del citato ente pubblico,nel ribadire quanto contenuto nel previo interpello di cui all'art. 7 delCodice in materia di protezione dei dati personali (d. lgs. 30 giugno 2003, n.196), con riferimento alla visita medica straordinaria per valutazionedell'idoneità psicofisica cui è stato chiamato a sottoporsi su invito deldatore di lavoro, ha chiesto, oltre ad alcune istanze non rientranti tra idiritti di cui al citato art. 7, la comunicazione in forma intelligibile deidati personali contenuti nei documenti inerenti tale visita, le finalità e lemodalità del trattamento, l'indicazione circa i soggetti i quali hanno datoorigine a tale accertamento e i soggetti cui i dati sono stati comunicati;inoltre, il ricorrente ha chiesto di conoscere i dati contenuti nella suacartella clinica e i soggetti che ne sono venuti a conoscenza; rilevato che ilricorrente ha chiesto inoltre la liquidazione in proprio favore delle spese delprocedimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare,  la notadel 2 aprile 2012 con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149, comma1, del Codice ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro allerichieste dell'interessato, nonché la nota del 25 maggio 2012 con la quale èstata disposta, ai sensi dell'art. 149, comma 7, la proroga dei termini delprocedimento;

VISTA la nota inviata in data 13 aprile 2012 con la quale l'enteresistente ha trasmesso una nota inviata al ricorrente dal medico competentedell'istituto il quale ha sostenuto: a) che "l'accertamento oggettodella richiesta è stato effettuato su comunicazione da parte dell'UfficioGestione Risorse Umane ai sensi dell'art. 5 legge 300 del 1970 al fine di valutarese lo stato di salute psicofisica del lavoratore fosse compatibile con leattività lavorative"; b) tale accertamento viene disposto quando ildatore di lavoro ha necessità di accertare se esistano stati patologici propridel lavoratore, pur non determinati dalla specificità del rischio lavorativo, "chepossono comunque compromettere lo stato di salute psicofisica del lavoratorestesso o la sicurezza del lavoratore e del personale operante negli stessiluoghi di lavoro"; c) tutta la documentazione relativa alla cartellasanitaria e di rischio è stata consegnata al ricorrente in occasione dellavisita in questione; d) i soggetti che sono venuti a conoscenza della predettacartella clinica sono lo stesso medico competente dell'istituto ed ilricorrente;

VISTA la memoria depositata in data 30 aprile 2012 con la quale ilricorrente ha sostenuto l'illiceità del trattamento dei dati personali svoltodall'istituto resistente (e dal medico competente) in relazione alla visitamedica straordinaria in questione e si è opposto al loro trattamento; inparticolare, il ricorrente ha sostenuto che tale accertamento sarebbe avvenutoin violazione delle norme dello Statuto dei lavoratori (legge n. 300/1970) edel Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghidi lavoro (D.lgs. n. 81/2008), norme alle quali, per quanto concerne iparticolari limiti o divieti ivi previsti, il trattamento dei dati deilavoratori si deve informare (cfr. "Linee guida in materiadi trattamento dei dati di lavoratori per finalità di gestione del rapporto dilavoro in ambito pubblico" – deliberazione n. 23 del 14 giugno 2007); edinfatti, a parere del ricorrente, l'accertamento sanitario in questione essendostato svolto dal medico compente sarebbe avvenuto in violazione dell'art. 5dello Statuto secondo il quale "il datore di lavoro ha facoltà di farcontrollare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici edistituti specializzati di diritto pubblico"; né, può, al contrario,tale visita, sempre a parere del ricorrente, rientrare tra quelle che il medicocompetente effettua al fine di accertare la idoneità del lavoratore allosvolgimento della mansione specifica ai sensi dell'art. 41 del D.lgs. n.81/2008; infine, il ricorrente, nel fornire la ricostruzione delle vicendesottese al contestato trattamento dei dati,  ha sostenuto di essere statocostretto a svolgere mansioni di medico veterinario, pur essendo stato assuntocon una qualifica di rango subordinato, e che dal momento in cui "harivendicato il diritto a svolgere il suo lavoro nell'esatto ambito dellemansioni corrispondenti alla qualifica di appartenenza" ha cominciatoa subire "una serie di comportamenti violenti e lesivi della sua dignitàpersonale, sociale e professionale" tanto da indurlo a citare dinanzial Tribunale di Teramo l'istituto resistente per la sospensione deiprovvedimenti disciplinari emessi nei suoi confronti e l'accertamentodell'esatto inquadramento professionale di legge;

VISTA la nota inviata in data 25 maggio 2012 con la quale l'istitutoresistente ha sostenuto che dopo il verificarsi di diversi e gravicomportamenti di "rilevante e crescente aggressività nei confronti disuperiori gerarchici" che hanno dato luogo ad altrettantiprovvedimenti disciplinari nei confronti del ricorrente, ed a seguito anchedella presentazione "- reiterata con periodicità ravvicinata- di unaparticolare certificazione medica" da parte del ricorrente,l'istituto, "a salvaguardia del rilevante e prevalente interessepubblico legato alla tutela dell'ambiente di lavoro", ha provveduto adinformare il medico competente (il quale, in quanto dipendente del ServizioSanitario Nazionale opera, all'interno dell'ente, per la tutela della salutedei lavoratori ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008) e a trasmettergli ladocumentazione sanitaria prodotta dal ricorrente "al solo fine diacquisire una valutazione preventiva (..) e propedeutica all'eventualeaccertamento specialistico" che comunque, ai sensi dell'art. 5 delloStatuto dei lavoratori, sarebbe stato demandato alla competente ASL; la visitastraordinaria cui il ricorrente è stato chiamato a sottoporsi, invece, "èstata ritenuta indispensabile" allo scopo di accertare lo stato disalute del ricorrente in relazione alle mansioni allo stesso assegnate secondoil disposto dell'art. 41, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008; rilevato chel'istituto ha ribadito il pieno rispetto dei principi di necessità edindispensabilità nel trattamento dei dati in questione che "è statoeffettuato esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali previsteex lege e per rilevanti finalità di pubblico interesse";

VISTA la nota inviata in data 11 giugno 2012 con la quale ilricorrente ha ribadito le proprie argomentazioni e l'opposizione altrattamento;

RILEVATO che la disciplina di cui al d.lgs. n. 81 del 2008 ("Testounico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi dilavoro") prevede in particolare a carico dei datori di lavorol'obbligo di sottoporre i dipendenti a visita medica periodica, secondo unprogramma di sorveglianza sanitaria, tramite un medico appositamente nominatodal datore di lavoro medesimo, e ciò al fine di evitare o diminuire i rischiprofessionali per i lavoratori;

RILEVATO che, alla luce della disciplina in materia di lavoro alledipendenze di pubbliche amministrazioni, rientra invece tra le facoltà deldatore di lavoro quella di poter richiedere, laddove ritenuto necessario, ilcontrollo dell'idoneità fisica del dipendente avvalendosi, a tale scopo, solodi enti pubblici o istituti specializzati di diritto pubblico (art. 5, legge n.300 del 1970 cd. "Statuto dei lavoratori"); tale controllo può essereeseguito "sia in fase di preassunzione che in corso di rapporto"(Cass Civ. sez. lav. n. 1674 del 26 febbraio 1985); sul punto, cfr. anche art.8.2 "Assenze per ragioni salute" delle citate "Linee guida inmateria di trattamento di dati personali per finalità di gestione del rapportodi lavoro in ambito pubblico";

RILEVATO, con riguardo alla vicenda in esame, che con il ricorsopossono essere proposte solo le specifiche richieste formulate con l'istanza exart. 7 alle quali il titolare del trattamento non abbia fornito positivoriscontro; rilevato che il titolare del trattamento ha fornito, seppur nelcorso del procedimento, idoneo riscontro alle richieste che sono oggetto delpresente ricorso e che in merito deve essere pertanto dichiarato non luogo aprovvedere ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misuraforfettaria dell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per iricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l'ammontare delle spesee dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenticonnessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli acarico dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Abruzzo e Molise "G. Caporale" di Teramo nella misura di euro 300, previacompensazione della residua parte per giusti motivi, stante il riscontrocomunque fornito nel corso del procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei datipersonali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generaleai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIŅ PREMESSO ILGARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l'ammontaredelle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 300 euro,previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a caricodell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Abruzzo e Molise  "G.Caporale" di Teramo, il quale dovrà liquidarli direttamente a favore delricorrente.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011,avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autoritàgiudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogoove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine ditrenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero disessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

Roma,5 luglio 2012

Il presidente
Soro

Il relatore
Califano

Il segretario generale
De Paoli