| Garante per la protezione     dei dati personali PROVVEDIMENTO DEL 12LUGLIO 2012 Registro dei provvedimenti n. 199 del 12luglio 2012 IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro,presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssaLicia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e deldott. Daniele De Paoli, segretario generale; VISTO il ricorso presentato al Garante il 6 aprile 2012 da XY e KW(rappresentati e difesi dagli avv.ti Potito Flagella e Alessandro D'Urbano) neiconfronti di ZZ, titolare del sito internet "JH", con il quale iricorrenti, nel lamentare la pubblicazione di dati personali che li riguardano(in particolare, dati relativi ad un procedimento civile intentato dagli stessinei confronti del consiglio di amministrazione del consorzio Olgiata) in alcuniarticoli apparsi sul predetto sito il 28 e il 29 novembre 2011 e il successivo6 dicembre, nei quali venivano riportati "il testo e i contenuti diatti giudiziari di una controversia privata" dagli stessi promossa"senza rendere anonime le parti", hanno ribadito le richieste (giàavanzate con interpello preventivo) di conoscere l'origine dei dati personalicontenuti nei predetti articoli, le finalità e le modalità del loro trattamentononché l'ambito di comunicazione dei dati stessi; rilevato che i ricorrenti,ritenendo illecita la pubblicazione dei dati in questione, si sono opposti allaloro ulteriore diffusione chiedendone la cancellazione e hanno chiesto, altresì,di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento; VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota dell'11aprile 2012 con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 delCodice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro allerichieste degli interessati, nonché la nota del 3 maggio 2012 con la quale èstata disposta, ai sensi dell'art. 149, comma 7, la proroga dei termini delprocedimento, notificata alla parte resistente, insieme a copia del ricorso edell'invito ad aderire, per mezzo del Nucleo Speciale Privacy della Guardia diFinanza; VISTA la memoria depositata il 7 maggio 2012, con la quale iricorrenti hanno lamentato che ancora successivamente alla presentazione delricorso, la parte resistente ha continuato a pubblicare sul sito "JH"nuovi articoli (dei quali ha allegato copia) nei quali "si diffondonouna serie di dati personali e giudiziali riguardanti i ricorrenti",quali i "dati relativi ad un contenzioso civile (Š)" e "iltesto di una lettera inviata al C.d.A. del Consorzio Olgiata" nonché "l'appartenenzadei ricorrenti medesimi a un'associazione non riconosciuta denominata TutelaOlgiata"; VISTA la memoria depositata il 10 giugno 2012 con la quale il titolaredel trattamento, nel precisare che il sito "JH" - di cui lo stesso èresponsabile - "è un blog giornalistico di natura non editoriale,collegato ideologicamente all'associazione omonima JH dal medesimofondata, che tratta argomenti di interesse dei residenti del comprensoriodell'Olgiata", ha sostenuto la liceità del trattamento effettuatodichiarando che, "in veste di giornalista professionista (ma anche diconsorziato) si è occupato ed ha scritto sulle iniziative giudiziarie deiricorrenti, attivisti del movimento Tutela Olgiata" nell'esercizio del diritto ad esprimere un'opinione nonché del diritto dicronaca, con l'obiettivo di "informare i lettori – che sonoconcretamente le 2150 famiglie che abitano in Olgiata – delle causeproposte nei confronti del consorzio (e degli altri consorziati); nellamedesima nota, nell'aggiungere che dette cause non costituiscono "fattiprivati dei ricorrenti ma fatti pubblici che interessano tutti gli abitantidell'Olgiata (i quali potrebbero peraltro intervenire nelle stesse controversie(Š)" ha altresì evidenziato come i ricorrenti, "politicamenteattivi" nel territorio e generalmente noti come principali esponenti delpredetto movimento Tutela", hanno spesso propagandato essi stessil'attività svolta (compresa quella giudiziaria), anche intervenendo sul sito inquestione al fine di dibattere sulle numerose tematiche che interessano ilConsorzio Olgiata; quest'ultimo peraltro, che tramite i propri ufficiamministrativi informa i consorziati delle questioni più rilevanti, "nellepiù recenti convocazioni assembleari ha elencato i giudizi in corso e inominativi di chi li aveva proposti"; VISTA la nota depositata il 4 luglio 2012 con la quale i ricorrentihanno ribadito l'illiceità del trattamento effettuato dalla controparte,sostenendo che la diffusione alla generalità degli utenti internet dei datirelativi ad un procedimento civile intentato nei confronti del C.d.a. delConsorzio Olgiata, quand'anche fosse effettuato nell'esercizio dell'attivitàgiornalistica, risulterebbe eccedente e "non essenziale allacomprensione della vicende narrate"; trattasi infatti di una "vicendaprivata" cui non può attribuirsi rilevanza pubblica per il solo fattoche un giudizio in corso (nel caso di specie l'impugnativa di una deliberaassembleare da parte di alcuni consorziati) "possa avereimplicazioni nei confronti degli altri condomini estranei ad esso";nella medesima nota i ricorrenti hanno altresì contestato l'affermazione dellacontroparte in ordine alla loro notorietà in ambito locale, affermando che "laqualità di consorziato non conferisce la qualità di personaggio pubblico"e che "non esiste un interesse diffuso di tutti i potenziali utenti delsito in questione a conoscere le opinioni, le iniziative e le attività svoltein seno al Consorzio da parte dei ricorrenti medesimi"; VISTA l'ulteriore nota pervenuta via e-mail il 6 luglio 2012, con laquale il titolare del trattamento ha fornito ulteriori chiarimenti in ordinealle istanze formulate dai ricorrenti ex art. 7, comma 2, del Codice precisandoche, per quanto riguarda l'origine dei dati contenuti negli articoli oggettodel ricorso, gli stessi sono stati legittimamente acquisiti nella sua qualitàdi consorziato (e quindi in ragione di un preciso interesse personale), dalConsorzio che gli "ha fornito copia degli atti riguardanti il giudizio inquestione"; RILEVATO che il trattamento di dati personali oggetto del presentericorso rientra nella sfera di applicazione del Codice, tenuto conto che lepagine web nelle quali sono pubblicati i dati personali dei ricorrenti sonoattualmente oggetto di diffusione on-line e che tale trattamento,manifestandosi nella forma dell'esercizio del diritto di cronaca e di criticacon riferimento ad una vicenda di interesse di una specifica collettività (nelcaso in esame, le migliaia di persone residenti nel consorzio Olgiata) ricade,in particolare, nella fattispecie disciplinata dagli artt. 136 e ss. delmedesimo Codice che estende l'ambito applicativo delle disposizioni concernentiil trattamento dei dati personali in ambito giornalistico anche ad ogni altraattività di manifestazione del pensiero implicante trattamenti di datipersonali, effettuata da soggetti anche non esercitanti professionalmentel'attività giornalistica; CONSIDERATO che, alla luce dell'art. 137 del Codice, il trattamentodei dati per le finalità di manifestazione del pensiero può essere effettuatoanche senza il consenso dell'interessato previsto dagli articoli 23 e 26 delCodice, ma nel rispetto comunque dei principi di essenzialità dell'informazione,di pertinenza e non eccedenza; RILEVATO che, nel caso di specie, alla luce della documentazione inatti, le informazioni personali di cui al presente ricorso sono state acquisitein modo lecito, in quanto contenute in documenti di cui il titolare deltrattamento, è venuto lecitamente in possesso in qualità di consorziato,avendone fatto precisa richiesta al Consorzio Olgiata in ragione di uninteresse personale; considerato che le stesse informazioni possono, alla lucedelle predette disposizioni, legittimamente essere trattate, senza il consensodegli interessati, nell'esercizio della libera manifestazione del pensiero inrelazione a una vicenda - che coinvolge gli interessi di un considerevolenumero di persone residenti nel consorzio Olgiata - che è stata resa nota sulweb; ciò tenuto anche conto della notorietà dei ricorrenti in ambito localenonché del fatto che i dati in questione non hanno carattere confidenziale, nénatura sensibile e sono già oggetto di ampio dibattito nelle comunicazioni trai consorziati; RITENUTO pertanto di dover dichiarare infondate le richieste diopposizione all'ulteriore trattamento e di cancellazione dei dati deiricorrenti; RITENUTO invece di dover dichiarare, ai sensi dell'art. 149,comma 2, del Codice, non luogo a provvedere in ordine alle restanti richiesteformulate ai sensi dell'art. 7, comma 2, del Codice, avendo il titolare deltrattamento fornito nel corso del procedimento un riscontro alle richieste deiricorrenti, illustrando sufficientemente anche l'origine dei dati in questione; RILEVATO che resta impregiudicata la facoltà dei ricorrenti di fareventualmente valere i propri diritti dinanzi al competente giudice ordinario,ove ne ricorrano i presupposti, in relazione all'eventuale lesività odiffamatorietà di alcune forme espressive contenute negli articoli contestati; RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese tra leparti in considerazione della parziale infondatezza del ricorso e del riscontrocomunque fornito dalla parte resistente; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei datipersonali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generaleai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATORE la prof.ssa Licia Califano; PER QUESTI MOTIVI ILGARANTE a) dichiara infondate le richieste di opposizione all'ulterioretrattamento e di cancellazione dei dati dei ricorrenti; b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine allerestanti richieste; c) dichiara compensate le spese tra le parti. Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011,avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autoritàgiudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogoove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine ditrenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero disessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero. Roma, 12 luglio 2012
|