Garante per la protezione
    dei dati personali


PROVVEDIMENTO DEL 12 LUGLIO 2012

Registro dei provvedimenti
n. 198 del 12 luglio 2012

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATIPERSONALI

NELLAriunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, delladott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e delladott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Daniele De Paoli,segretario generale;

VISTOil ricorso pervenuto al Garante il 5 aprile 2012 presentato da Vincenzo Guddemi(rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Montalbano), nei confronti di BancaSan Francesco Credito Cooperativo di Canicattì con il quale il ricorrente, nellamentare il mancato riscontro ad una precedente istanza, ha ribadito leproprie richieste volte a ottenere una serie di informazioni e "ilrilascio mediante estrazione in copia conforme di tutta la documentazione"relativa ai rapporti bancari intrattenuti con il predetto istituto dicredito; il ricorrente ha chiesto, altresì, di porre a carico della contropartele spese sostenute per il procedimento;

VISTIgli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 6 aprile 2012 conla quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149, comma 1, del Codice inmateria di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), hainvitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richiestedell'interessato, nonché la successiva nota del 31 maggio 2012 con cui è statadisposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell'art.149, comma 7, del Codice;

VISTAla nota datata 2 maggio 2012 con la quale l'istituto di credito resistente,nell'allegare copia di una nota trasmessa in pari data all'interessato, hacomunicato che la documentazione richiesta "è a disposizione delcliente ai sensi dell'art. 119 del T.u.b.", previo versamento delcorrispettivo previsto dalle disposizioni in tema di rimborso delle spese;

VISTAla nota datata 18 giugno 2012 con la quale il ricorrente, nel contestarel'affermazione di controparte secondo cui il rilascio della documentazionerichiesta può aver luogo solo dietro la corresponsione delle spese per lariproduzione dei documenti, ha ribadito integralmente l'istanza di accederegratuitamente ai dati personali che lo riguardano contenuti nei documenti contrattualie contabili richiesti;

RILEVATOche il procedimento previsto dagli artt. 145 e ss. del Codice ha caratteriparticolari e può essere instaurato solo per soddisfare specifiche richiesteformulate in riferimento alle particolari situazioni soggettive tutelatedall'art. 7 del Codice, richieste avanzate precedentemente e negli stessitermini dal medesimo interessato al titolare del trattamento con esclusivoriferimento ai dati personali che lo riguardano e non a dati di terzi; rilevatoche, al fine di consentire l'esatta individuazione dei diritti fatti valere, ilricorrente deve allegare copia dell'istanza inoltrata al titolare o alresponsabile del trattamento che deve essere intesa, comunque, a esercitarechiaramente gli specifici diritti previsti dal citato art. 7 (artt. 8, comma 1,e 147, comma 2, lett. a), del Codice), in modo da permettere al titolare deltrattamento che la riceve di rispettare le modalità e i tempi di riscontroprevisti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali;

RILEVATOche, nel caso di specie, la nota datata 23 febbraio 2012 (indicatadall'interessato quale interpello preventivo), pur contenendo un riferimentoalla normativa in materia di protezione dei dati personali (artt. 7 e 8 delCodice), non costituisce una valida istanza ai sensi dei predetti articoli delCodice essendo piuttosto formulata come una generica istanza volta ad ottenere(tra l'altro "ex T.U. dell'intermediazione finanziaria) copia di tutta ladocumentazione contenente i dati relativi ai rapporti bancari intrattenuti dalricorrente: richiesta peraltro riproposta nell'atto di ricorso dove sisottolinea che con l'istanza del 23 febbraio 2012 si era sollecitato ilrilascio di "copia conforme di tutta la documentazione bancaria";

RITENUTO,pertanto, che, nel caso di specie, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile ai sensi dell'art. 148, comma 1, lett. b), del Codice in quantodifetta dei presupposti previsti dall'art. 146, comma 1, del medesimo(interpello preventivo al titolare, ai sensi dell'articolo 8, comma 1); ciò,tenuto conto che la valutazione circa la sussistenza di tali presupposti puòformare oggetto di valutazione da parte del Garante sia prima dell'inoltro delricorso alla controparte, sia nel corso del procedimento;

RITENUTOche sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti;
VISTIgli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali(d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTEle osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensidell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATOREla prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIO' PREMESSO IL GARANTE:

a)dichiara inammissibile il ricorso;

b)dichiara compensate le spese tra le parti.

Aisensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso ilpresente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziariaordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha laresidenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trentagiorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessantagiorni se il ricorrente risiede all'estero.

Roma, 12 luglio 2012

Il presidente
Soro

Il relatore
Califano

Il segretario generale
Busia