Garante per la protezione
    dei dati personali


PROVVEDIMENTO DEL 20 SETTEMBRE 2012

Registro dei provvedimenti
n. 261 del 20 settembre 2012

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATIPERSONALI

NELLAriunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, delladott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa. Licia Califano edella dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti, e del dott. GiuseppeBusia, segretario generale;

VISTAl'istanza datata 15 aprile 2012 inviata a Cassa di risparmio della Provincia diChieti S.p.A. con la quale XY, ex dipendente di tale banca e parte in alcunigiudizi in corso dinanzi all'autorità giudiziaria nei confronti della stessa,ha chiesto di accedere ai dati personali che lo riguardano "che figuranosulla letteraŠ del 30/09/2011 con cui è stato dispostoŠ" il suolicenziamento;

VISTOil ricorso presentato il 10 maggio 2012 da XY nei confronti di Cassa dirisparmio della Provincia di Chieti S.p.A. con il quale l'interessato haribadito la richiesta avanzata, chiedendo anche di porre a carico dell'istitutodi credito resistente le spese del procedimento;

VISTIgli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 15 maggio 2012 conla quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 del Codice, ha invitato iltitolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato,nonché l'ulteriore nota del 4 luglio 2012 con cui, ai sensi dell'art. 149,comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTEle ulteriori comunicazioni del ricorrente datate 25 giugno, 9, 11 e 24 luglio2012 con le quali lo stesso ha ribadito le proprie richieste, comunicando,peraltro, anche osservazioni e giudizi su persone e vicende diverse rispetto aquella oggetto del presente procedimento;

VISTOil fax del 19 giugno 2012 con il quale la banca ha comunicato di aver inviatoal ricorrente la copia del documento (peraltro a suo tempo già recapitato allostesso) contenente i dati personali richiesti;

VISTAla successiva memoria del 20 luglio 2012 con la quale la resistente, nelprecisare che non esistono documenti ulteriori riferiti all'interruzione delrapporto di lavoro con il ricorrente, diversi da quelli allo stesso giàinviati, ha fornito una spiegazione dei meri errori materiali nell'indicazionedelle date che compaiono in alcuni degli stessi;

RILEVATOche la resistente ha fornito riscontro alla richiesta del ricorrente, inviandoi dati personali detenuti in ordine alle richieste avanzate con l'interpellopreventivo, e ritenuto pertanto di dover dichiarare non luogo a provvedere sulricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice;

RITENUTOche sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti anche allaluce del riscontro fornito dal titolare del trattamento e della peculiaritàdella vicenda;

VISTIgli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali(d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTEle osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensidell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATOREil dott. Antonello Soro;

TUTTO CIŇ PREMESSO IL GARANTE

a)dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b)dichiara compensate le spese tra le parti.

Ai sensidegli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presenteprovvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziariaordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha laresidenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trentagiorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessantagiorni se il ricorrente risiede all'estero.

Roma, 20 settembre 2012

Il presidente
Soro

Il relatore
Soro

Il segretario generale
Busia