Garante per la protezione
    dei dati personali


PROVVEDIMENTO DEL 20 SETTEMBRE 2012

Registro dei provvedimenti
n. 260 del 20 settembre 2012

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATIPERSONALI

NELLAriunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssaAugusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssaGiovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretariogenerale;

VISTAl'istanza ex artt. 7 e 8 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia diprotezione dei dati personali) inviata da Valerio Di Stefano nei confronti diThe Writer, con la quale l'interessato, nel contestare la ricezione di unacomunicazione promozionale inviata al proprio indirizzo di posta elettronica,ha chiesto di avere conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardanoe di ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile, di conoscernel'origine, le finalità, le modalità e la logica su cui si basa il lorotrattamento, nonché i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i datipossono essere comunicati e l'ambito di diffusione degli stessi; visto che ilricorrente si è altresì opposto all'ulteriore trattamento di tali dati, di cuiha sollecitato la cancellazione;

VISTOil ricorso pervenuto l'8 maggio 2012 nei confronti di Planet Book Service diMario Manna & C. s.a.s. (che è risultato essere il soggetto giuridicotitolare del trattamento, di cui "The Writer" è un marchiocommerciale), con il quale Valerio Di Stefano, nel sostenere di non averricevuto alcun riscontro dalla parte resistente, ha ribadito le proprierichieste e ha chiesto, altresì, di porre a carico della stessa le spese delprocedimento;

VISTIgli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 21 giugno 2012 conla quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149, comma 1, del Codice inmateria di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), hainvitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richiestedell'interessato, nonché la nota del 21 giugno 2012 con la quale questa Autoritàha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensidell'art. 149, comma 7, del Codice;

VISTAla nota pervenuta via e-mail il 12 luglio 2012 con la quale la resistente,nello scusarsi per il ritardo nel fornire riscontro alle istanze del ricorrentenonché per l'avvenuto invio delle comunicazioni promozionali, ha affermato cheil nominativo del ricorrente, di cui non è in grado di dire nulla in ordinealla sua origine, è stato cancellato dall'archivio della società el'interessato "non riceverà alcuna comunicazione ulteriore";

VISTAla nota pervenuta via e-mail il 19 luglio 2012 con la quale il ricorrente, nelsottolineare la tardività del riscontro ottenuto dalla controparte, ne had'altra parte lamentato l'incompletezza, con particolare riferimento allamancata precisazione circa l'eventuale comunicazione dei propri dati a soggettiterzi;

RILEVATOche, alla luce della documentazione in atti, la società resistente ha fornitosolo un parziale riscontro alle istanze dell'interessato; ritenuto pertanto didover accogliere parzialmente il ricorso e di dover ordinare alla resistente,ai sensi dell'art. 150, comma 2, del Codice, di comunicare al ricorrente e aquesta Autorità l'origine dei dati personali che lo riguardano (almeno conriferimento alle fonti di acquisizione degli indirizzi di posta elettronicacorrentemente usati nell'attività di marketing) e i soggetti o categorie disoggetti ai quali gli stessi siano stati eventualmente comunicati, entro e nonoltre trenta giorni dalla ricezione del presente provvedimento;

RITENUTOinvece di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensidell'art. 149, comma 2, del Codice in ordine alle restanti richieste, avendo lasocietà resistente fornito, seppure solo nel corso del procedimento, unsufficiente riscontro alle rimanenti istanze dell'interessato affermando, inparticolare (con dichiarazione della cui veridicità l'autore risponde ai sensidell'art. 168 del Codice "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni alGarante") che nessuna ulteriore comunicazione promozionale sarà piùinviata all'interessato;

VISTAla determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettariadell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenutocongruo, su questa base, determinare l'ammontare delle spese e dei dirittiinerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, inparticolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico diPlanet Book Service di Mario Manna & C. s.a.s., nella misura di 300 euro,previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTIgli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg.30 giugno 2003, n. 196);

VISTEle osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensidell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATOREil dott. Antonello Soro;

TUTTO CIŅ PREMESSO IL GARANTE

a)accoglie parzialmente il ricorso e ordina alla società resistente di comunicareal ricorrente e a questa Autorità l'origine dei dati personali che loriguardano e i soggetti o le categorie di soggetti ai quali gli stessi sianostati eventualmente comunicati, entro e non oltre trenta giorni dalla ricezionedel presente provvedimento;

b)dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle restanti richieste;

c)determina nella misura forfettaria di euro 500, l'ammontare delle spese delprocedimento posto, nella misura di 300 euro, previa compensazione dellaresidua parte per giusti motivi, a carico di Planet Book Service di Mario Manna& C. s.a.s., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore delricorrente.

Ai sensidegli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presenteprovvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziariaordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha laresidenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trentagiorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessantagiorni se il ricorrente risiede all'estero.

Roma, 20 settembre 2012

Il presidente
Soro

Il relatore
Soro

Il segretario generale
Busia